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L’affidamento non sostituisce la prevenzione

Nei rapporti di appalto, il fatto che ogni impresa disponga di una propria organizzazione non consente agli altri soggetti coinvolti di confidare passivamente nell’altrui corretto adempimento degli obblighi di sicurezza. Il principio di affidamento può operare soltanto nel perimetro delle competenze di ciascuno: non elimina le posizioni di garanzia stabilite dalla legge e non giustifica l’omissione di verifiche o interventi imposti dalla concreta situazione di rischio.

Avviso. Il presente articolo ha scopo esclusivamente informativo e non costituisce parere legale. Ogni situazione concreta va valutata caso per caso da un professionista abilitato. Se hai subìto un infortunio sul lavoro, rivolgiti immediatamente a un avvocato.

1. Il punto di partenza: la parità di trattamento (sulla carta)

Se sei un lavoratore straniero — comunitario o extracomunitario — che lavora regolarmente in Italia, la legge ti garantisce, in linea di principio, la stessa protezione assicurativa contro gli infortuni riconosciuta ai lavoratori italiani. Questo principio di parità di trattamento è sancito dal Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e si traduce, in materia previdenziale e assicurativa, nell'applicazione delle medesime regole vigenti per i lavoratori nazionali. Così, il D.Lgs. 286/1998 all'art. 25 garantisce esplicitamente ai lavoratori stagionali stranieri l'accesso, tra le altre, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e il principio si estende in via generale a tutti i lavoratori stranieri regolarmente occupati in Italia.

Sommario: 1. Premessa e inquadramento della pronuncia. — 2. Il sistema previgente: la pregiudiziale penale nel codice Rocco del 1930 e la sua crisi costituzionale. — 3. La svolta del codice di procedura penale del 1988: dal primato del penale al principio di separatezza. — 4. Il quadro normativo vigente: l’art. 75 c.p.p. e la riformulazione dell’art. 295 c.p.c. — 5. La sentenza n. 23516/2015: ratio decidendi e massima. — 6. I corollari applicativi del principio di separatezza. — 6.1. L’obbligo di accertamento autonomo del giudice civile. — 6.2. L’utilizzabilità delle prove penali. — 6.3. Il divieto di sospensione al di fuori dei casi tassativi. — 7. I profili costituzionali: l’art. 111 Cost. e la ragionevole durata del processo. — 8. Il regime dell’efficacia extrapenale del giudicato: gli artt. 651-654 c.p.p. come eccezioni al principio generale. — 9. Giurisprudenza conforme e sviluppi recenti. — 10. Conclusioni.

Un lavoratore viene distaccato. Cambia luogo di lavoro, non datore. Si fida. Fa ciò che gli viene chiesto. Poi accade l’infortunio. Grave. Improvviso. Una mano schiacciata da una macchina che avrebbe dovuto proteggerlo.

Da qui nasce la domanda che molte aziende si pongono: chi deve pagare il risarcimento del danno? Il distaccante o il distaccatario?

omicidio albero avvocato penalista incidentiMaria è proprietaria di una villetta e di un appezzamento di terreno adiacente ad essa, che reca al suo interno una moltitudine di alberi secolari.

La donna abita la villetta, insieme al marito e alle due figlie e mai si sarebbe aspettata che la sua vita tranquilla potesse essere sconvolta da un incidente stradale che, però, non coinvolge nessuno dei membri della sua famiglia.

caduta alto responsabilitaUn giovane architetto ha un obiettivo in mente, quando comincia a raccogliere i frutti del duro lavoro: acquistare una casa di proprietà. È il simbolo della riuscita professionale, della capacità di far rendere una carriera oltre il successo legato alle sfide lavorative.

Una centrale termica viene consegnata in manutenzione dalla società committente a un’impresa esterna. L’impianto, tuttavia, è difforme dal progetto assentito e privo dei necessari dispositivi di protezione secondo la valutazione del rischio antincendio e antiesplosione.

 morto da macchina compattatrice indagine penaleQuando si affronta un caso di morte sospetta, specialmente in un contesto peculiare come quello di un individuo rinvenuto senza vita all’interno di un cassonetto dei rifiuti compattato da una macchina industriale, la prospettiva giuridica si intreccia in modo inevitabile con quella medico-legale.

La sentenza n. 25930/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, depositata il 15 luglio 2025, affronta un tema di assoluta centralità nel diritto del lavoro: la responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro legati alla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza nei cantieri edili.

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