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Esplosioni nelle Centrali Termiche - Cautele Salvavita

Una centrale termica alimentata a gas non è un locale tecnico da considerare in modo meramente routinario. La presenza di combustibili quali metano o GPL, unita alla possibile dispersione di gas e alla presenza di sorgenti di innesco, può infatti determinare condizioni nelle quali diventa necessario valutare il rischio di formazione di un’atmosfera esplosiva. Il tema riguarda strutture ricettive, condomìni, edifici civili, attività produttive e immobili del terziario.

Il punto non è presumere che ogni locale caldaia sia automaticamente una zona atex. Occorre, invece, una valutazione tecnica concreta: caratteristiche dell’impianto, tipo di combustibile, eventuali punti di emissione, ventilazione, configurazione del locale, attività svolte, apparecchiature presenti e modalità di accesso o manutenzione. Dove il rischio sussiste, la prevenzione non può essere affidata a interventi standardizzati o a soluzioni adottate solo dopo un guasto, o peggio ancora solo su carta.

Che cosa si intende per rischio di atmosfera esplosiva

Un’atmosfera esplosiva può formarsi quando una sostanza infiammabile, in forma di gas, vapore, nebbia o polvere, si miscela con l’aria in determinate proporzioni e, in presenza di una sorgente di accensione, può propagare rapidamente la combustione.

Nelle centrali termiche a gas, il rischio è essere collegato, ad esempio, a una perdita da tubazioni, raccordi, valvole, apparecchiature o dispositivi di combustione. L’eventuale presenza di gas non è tuttavia l’unico elemento da verificare: devono essere considerati anche la ventilazione del locale, i possibili ristagni, l’ubicazione dell’impianto e le sorgenti di accensione, comprese quelle elettriche, meccaniche, termiche ed elettrostatiche.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone che la protezione contro le esplosioni sia costruita a partire dalla valutazione dei rischi. Le misure devono perseguire, secondo i principi di prevenzione, tre obiettivi: impedire la formazione di atmosfere esplosive, evitare l’accensione quando tali atmosfere non possano essere escluse e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’eventuale esplosione, tutelando salute e sicurezza dei lavoratori.

Il quadro normativo: Titolo XI del D.Lgs. 81/2008

Il principale riferimento per la sicurezza sul lavoro è il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008, dedicato alla protezione da atmosfere esplosive. Il datore di lavoro è tenuto a valutare in modo specifico il rischio, includendo l’analisi delle probabilità e della durata della presenza di atmosfere esplosive, delle probabilità di esistenza e attivazione delle sorgenti di accensione e dell’entità degli effetti prevedibili.

La normativa richiede che le misure di prevenzione e protezione siano riesaminate periodicamente e, comunque, ogni volta in cui intervengano cambiamenti rilevanti.

Questo aspetto è particolarmente importante nelle centrali termiche: sostituzione di generatori, modifiche alle linee del gas, ampliamenti, cambiamenti di ventilazione (anche esterni al tiraggio naturale, come barriere), installazione di nuove apparecchiature elettriche o mutamenti nelle modalità di manutenzione possono richiedere un aggiornamento della valutazione.

Per gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW, è inoltre rilevante il D.M. 8 novembre 2019, che ha aggiornato la disciplina di prevenzione incendi per tali impianti.

La conformità antincendio e la valutazione atex sono piani distinti, ma in concreto devono essere coordinati: entrambi richiedono che le caratteristiche dell’impianto e dell’ambiente siano esaminate in modo coerente.

Il Documento di Protezione contro le Esplosioni

Quando la valutazione evidenzia la presenza del rischio, il datore di lavoro deve elaborare e mantenere aggiornato il Documento di Protezione contro le Esplosioni, comunemente denominato DPCE. Il documento deve essere predisposto prima dell’inizio delle attività e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il DPCE non dovrebbe ridursi a una formula generica o alla mera trascrizione di norme. Deve rendere verificabile il percorso valutativo e indicare, in rapporto allo specifico impianto:

  • le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
  • la classificazione delle eventuali zone pericolose;
  • le misure tecniche e organizzative adottate;
  • le attrezzature e i sistemi di protezione utilizzabili nelle aree interessate;
  • le procedure di accesso, manutenzione, emergenza e controllo;
  • le modalità di coordinamento con le imprese esterne;
  • le verifiche e gli aggiornamenti necessari.

Il documento deve essere riesaminato se i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione delle attività subiscono modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. Non è quindi sufficiente redigerlo una sola volta: deve restare aderente alle condizioni effettive dell’impianto.

La classificazione delle aree e la scelta delle attrezzature

La valutazione può rendere necessaria la classificazione delle aree nelle quali potrebbero formarsi atmosfere esplosive. Da tale classificazione dipendono le misure da adottare e la scelta delle apparecchiature, comprese quelle elettriche, di comando, segnalazione e collegamento.

L’Allegato L al D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le prescrizioni minime si applicano alle aree classificate come pericolose e anche alle attrezzature situate all’esterno di tali aree quando siano necessarie o contribuiscano al funzionamento delle apparecchiature presenti nelle zone a rischio. In altre parole, il perimetro della verifica non coincide necessariamente con la sola stanza in cui è installato il generatore.

Le attrezzature e i sistemi di protezione devono essere scelti in funzione della classificazione e dell’idoneità al tipo di sostanza presente. L’Allegato L indica, in via generale, le categorie di apparecchi utilizzabili nelle zone 0, 1 e 2 per gas, vapori e nebbie, nonché nelle zone 20, 21 e 22 per polveri combustibili. La scelta deve comunque derivare dal DPCE e dalla valutazione tecnica: non basta che un dispositivo sia commercialmente qualificato come “ATEX”, se non è appropriato alla zona e all’uso previsto.

Prevenire la dispersione e l’innesco

La gerarchia delle misure è chiara: il primo obiettivo è evitare che l’atmosfera esplosiva si formi. In una centrale termica , ciò può richiedere la verifica dell’integrità dell’impianto gas, dei sistemi di intercettazione, della ventilazione e delle condizioni di esercizio e manutenzione.

Le fughe o emissioni di gas, intenzionali o accidentali, devono essere deviate o rimosse verso un luogo sicuro; quando ciò non sia possibile, devono essere contenute o rese sicure con altri metodi appropriati. In concreto, la valutazione può rendere opportuno considerare soluzioni quali ventilazione naturale o meccanica, dispositivi di intercettazione del combustibile, sistemi di rilevazione e allarme, procedure di blocco dell’impianto e segnalazione delle anomalie.

Un rivelatore gas associato a una valvola di intercettazione automatica può costituire una misura utile, ma non è un dispositivo da ritenere indistintamente obbligatorio in ogni centrale termica . La sua necessità, posizione, soglia di attivazione, collegamento e manutenzione devono essere determinati nell’ambito della progettazione e della valutazione del rischio. Un sistema installato senza verifica della compatibilità con l’impianto o privo di controlli periodici può non offrire il livello di protezione atteso.

Il secondo obiettivo consiste nell’eliminare o controllare le sorgenti di innesco. Devono essere esaminati impianti elettrici, superfici calde, fiamme libere, scintille, lavori a caldo, urti o attriti meccanici e cariche elettrostatiche. La disciplina impone di considerare anche le scariche elettrostatiche provenienti dai lavoratori o dall’ambiente; ove necessario, i lavoratori devono utilizzare indumenti che non producano scariche in grado di causare l’accensione.

Manutenzione, lavori esterni e procedure operative

La manutenzione è una fase è una fase da tenere in considerazione nella conduzione di una centrale termica perché può comportare aperture dell’impianto, prove, interventi elettrici, uso di utensili o attività che generano calore e scintille. Per tale ragione, ogni accesso alla centrale termica dovrebbe essere disciplinato da procedure coerenti con la valutazione dei rischi e del rischio interferenziale.

L’Allegato L prevede che, se stabilito dal DPCE, le attività nelle aree a rischio siano svolte seguendo istruzioni scritte e che sia adottato un sistema di permessi di lavoro per attività pericolose o suscettibili di diventarlo per interferenza con altre operazioni. Questo criterio assume particolare rilievo per interventi quali saldature, tagli, verifiche elettriche, sostituzioni di componenti e manutenzioni eseguite da imprese esterne.

Prima della prima utilizzazione di luoghi di lavoro che comprendano aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, la sicurezza dell’intero impianto rispetto al rischio di esplosione deve essere verificata. Le condizioni di protezione devono poi essere mantenute nel tempo e le verifiche devono essere effettuate da persone competenti per esperienza e formazione professionale nel settore.

Formazione dei lavoratori e gestione dell’emergenza

La sicurezza non dipende solo dall’impianto. I lavoratori esposti, gli addetti alla conduzione e coloro che accedono alla centrale devono conoscere le condizioni operative, i divieti, gli allarmi e le procedure di emergenza.

L’art. 294-bis del D.Lgs. 81/2008 richiede che lavoratori e rappresentanti siano informati e formati in relazione al risultato della valutazione del rischio di esplosione. La formazione deve riguardare, tra l’altro, le misure adottate, la classificazione delle zone, le modalità operative dirette a minimizzare le sorgenti di accensione, il significato della segnaletica e degli allarmi ottico-acustici, nonché i rischi collegati ai sistemi di prevenzione.

Laddove la valutazione lo richieda, devono essere predisposti sistemi di avvertimento ottico e acustico e modalità di allontanamento dei lavoratori prima che siano raggiunte condizioni pericolose.

Il DPCE può inoltre prevedere sistemi di evacuazione idonei a consentire l’uscita rapida e sicura dalle aree interessate.

Responsabilità: prevenzione documentata e verificabile

La predisposizione del DVR o del DPCE non esaurisce gli obblighi di sicurezza. La documentazione deve riflettere l’impianto reale ed essere accompagnata dall’effettiva attuazione delle misure individuate: manutenzione, istruzioni operative, formazione, gestione delle interferenze, controlli e aggiornamenti.

Le violazioni della disciplina prevenzionistica possono comportare sanzioni. In caso di infortunio, incendio o esplosione, possono inoltre emergere profili di responsabilità civile e penale che devono essere accertati in concreto, verificando ruoli, poteri decisionali, condotte omissive, nesso causale, prevedibilità del rischio e adeguatezza delle misure adottate. Una valutazione generica, non aggiornata o non attuata può rendere più difficile dimostrare che il rischio sia stato effettivamente governato.

Checklist essenziale per gestori e datori di lavoro

  • Verificare se nella centrale termica possano verificarsi dispersioni di gas combustibile.
  • Aggiornare il DVR quando mutano impianto, locali, apparecchiature o modalità di lavoro.
  • Valutare la necessità di classificare eventuali zone a rischio di atmosfera esplosiva.
  • Predisporre e aggiornare il DPCE quando richiesto dalla valutazione.
  • Controllare l’idoneità delle attrezzature elettriche e dei sistemi installati rispetto alla classificazione effettuata.
  • Definire misure per prevenire dispersioni, accumuli di gas e sorgenti di accensione.
  • Programmare manutenzioni, verifiche funzionali e registrazioni degli interventi.
  • Regolare l’accesso delle imprese esterne e gli eventuali lavori a caldo con istruzioni o autorizzazioni.
  • Formare e informare il personale su allarmi, procedure e comportamenti da adottare.
  • Coordinare la valutazione atex con gli obblighi di prevenzione incendi applicabili all’impianto.

📊 Confronto tra salvavita elettrico e rivelatore gas con valvola di blocco

In generale, la persona media è ordinariamente abituata a ragionare in termini elettrici.

A chi di noi non è mai capitato che la "corrente si staccasse" automaticamente? Ad esempio per un piccolo corto circuito in casa, un guasto momentaneo, o in caso di rischio folgorazione.

Risulta un fatto di comune esperienza l'utilizzo di dispositivi di interruzione automatica del passaggio di corrente (cosiddetto salvavita). 

Meno comune, è la valvola di blocco automatico del gas, che però in sostanza, unitamente al rivelatore gas, svolge esattamente la stessa funzione di prevenzione e sicurezza.

I due dispositivi, se è vero che hanno caratteristiche intrinseche diverse, hanno però un obiettivo comune: la salute delle persone e la sicurezza dei beni materiali. 

CaratteristicaSalvavita (elettrico)rivelatore gas + valvola di blocco
Tipo di rischio Scosse elettriche, incendi da corto circuito Fughe di gas, esplosioni, intossicazioni
Modalità di rilevamento Corrente dispersa verso terra Presenza di gas infiammabile nell’ambiente
Intervento Interruzione automatica del circuito elettrico Blocco automatico del flusso di gas
Scopo Protezione da folgorazioni e incendi Prevenzione di esplosioni e danni da inalazione
Norma di riferimento Norma CEI 64-8 Direttive atex e norme UNI/EN

➡️ In entrambi i casi, si tratta di dispositivi salvavita. La mancata adozione può avere impatti legali gravissimi (anche dal punto di vista risarcitorio della famiglia della vittima, in senso più allargato del termine, compresi zii e cugini)

Parte della discussione tra Avvocati ha comportato l'eccezione fondata sulla seguente teoria in parole povere: "il lavoratore è responsabile di eventuali folgorazioni o esplosioni dipendenti dal proprio comportamento (eventualmente anche a titolo di concorso di cause ex art. 41 cp)". 

L'assunto non convince. 

Come da ultimo ricordato nella sentenza n. 25930/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, depositata il 15 luglio 2025, vi è giurisprudenza uniforme nel ritenere i seguenti principi di diritto: 

“La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se l’evento è riconducibile alla carenza di cautele antinfortunistiche previste”. (Cass., Sez. IV, n. 49373/2018 – Baglietto), ed ancora ..    “L’uso delle cinture di sicurezza non può sostituire impalcature, parapetti o altri sistemi di protezione collettiva”
(Cass., Sez. III, n. 23140/2019).

In altri termini, per comprendere responsabilità e colpe bisogna verificare che tutti i dispositivi salvavita (sia essi elettrici o relativi al gas) siano installati, in quanto rappresentano il nodo cruciale: essi avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore.

La naturale conseguenza è che una condotta, anche avventata, del lavoratore, se realizzata mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocata come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi impostigli in materia di sicurezza.

 

👨‍⚖️ Responsabilità del datore di lavoro secondo la giurisprudenza

La Cassazione Penale ha più volte ribadito che:

“L’omessa valutazione di rischi specifici, come quelli derivanti da atmosfere esplosive, costituisce grave inadempimento agli obblighi di tutela del lavoratore, con rilevanza penale anche in assenza di evento dannoso.”

 


Lo Studio Legale Buccilli offre consulenza legale e tecnica per lo studio della documentazione conforme, gestire le responsabilità e supportare imprese e privati coinvolti in incidenti sul lavoro con gravi lesioni, sia per responsabilità penale, che per il risarcimento dei danni.

 

Tags: Incidenti Mortali: Lavoro, Strada, Errori Medici

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