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La responsabilità del committente nella manutenzione di impianti a rischio esplosione

L’art. 290 del D.Lgs. 81/2008 impone al Terzo responsabile ed al Committente misure tecniche e organizzative per prevenire esplosioni, basandosi sulla valutazione dei rischi di esplosione. In contesti ad elevato rischio come le centrali termiche, la mancata installazione o manutenzione dei rivelatori gas può tradursi in omissioni gravi.

Quando il detentore di un impianto a rischio affida a terzi tali lavori di manutenzione, emerge il tema della responsabilità del committente (o terzo responsabile) nei confronti dei lavoratori, specie se si verifica un infortunio legato a esplosione.

Sulla base della normativa (in particolare art. 26, art. 290, art. 294 del D.Lgs. 81/08), della giurisprudenza e degli orientamenti della giurisprudenza, il presente articolo esamina i profili di colpa, la non delegabilità della sicurezza, il nesso causale e il ruolo della condotta del lavoratore, concludendo che l’assenza o il malfunzionamento dei rivelatori gas costituiscono omissione rilevante imputabile al committente, salvo che dimostri l’adozione ex ante di tutte le cautele ragionevoli.

1. Introduzione e quadro normativo

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui possa formarsi un’atmosfera esplosiva è disciplinata in Italia dal D.Lgs. 81/2008, che recepisce la direttiva atex dedicata ai luoghi di lavoro (Direttiva 1999/92/CE, ora sostituita dalle successive versioni). Il Titolo XI del decreto, “Protezione da atmosfere esplosive”, contiene norme specifiche per la prevenzione, la valutazione e la mitigazione del rischio esplosione.

In particolare, l’art. 290 impone l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire la formazione di atmosfere esplosive, evitare la loro accensione e attenuarne gli effetti.

Queste misure sono fondate sulla valutazione del rischio di esplosione (art. 289) e devono essere assicurate anche nei rapporti con imprese esterne chiamate a operare nel locale ove si trovi l'impianto (ivi comprese le centrali termiche).

Parallelamente, l’art. 294 del decreto disciplina il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), che integra il DVR (art. 17 e seguenti) con indicazioni specifiche in tema atex: zone classificate, misure di sicurezza, impianti, manutenzioni, coordinamento imprese.

Nell’ambito della dottrina e della buona prassi tecnica, viene correttamente dato rilievo giuridico di dispositivi come i rivelatori gas nei luoghi a rischio esplosione, in quanto presidio tecnico essenziale non meramente opzionale.

Più pronunce di merito hanno rilevato che l’assenza o l'inadeguatezza di rivelatori gas mette in luce una grave omissione da parte del del committente, capace di travolgere il sistema di sicurezza operativo. 

In questo contesto, il tema che l’articolo affronta è se e in quali condizioni il committente possa essere ritenuto responsabile penalmente (e civilmente) per un infortunio/esplosione verificatosi durante i lavori, a causa della mancanza o inefficienza di rivelatori gas.

2. I profili sostanziali dell’art. 290: obblighi, misure e principio di non delegabilità

2.1 Obblighi fondamentali ex art. 290

L’art. 290 richiama un modello tripartito di prevenzione:

  1. Prevenzione della formazione di atmosfera esplosiva (es.: ventilazione, controllo perdite di gas, tenuta degli impianti);

  2. Evitare l’accensione (es.: impianti elettrici conformi a norme atex, riduzione delle fonti d’innesco, implementazione di rivelatori gas e sistemi automatici di interruzione);

  3. Mitigazione degli effetti (es.: valvole di sfogo, compartimentazione, dispositivi di attenuazione).

Tali misure devono essere “adeguate alla natura dell’attività”, ossia commisurate al grado di pericolosità e al contesto concreto.

Esse si fondano sulla valutazione del rischio esplosione ex art. 289, che deve tener conto della probabilità di formazione dell’atmosfera esplosiva e del potenziale danno atteso.

La norma disciplina espressamente che le misure devono essere coordinate anche nei rapporti con imprese esterne operanti nel sito: la sicurezza non è un tema isolato del datore interno ma un sistema integrato nell’ambiente di lavoro.

2.2 Il DPCE e i rapporti con il DVR

Il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), previsto dall’art. 294, costituisce l’integrazione specifica del DVR per i rischi atex. Esso deve contenere:

  • la identificazione delle zone atmosferiche (zone 0, 1, 2, secondo la normativa atex)

  • le misure tecniche e procedurali adottate

  • la descrizione dei dispositivi di sicurezza (inclusi i rivelatori gas)

  • le modalità di manutenzione e controllo

  • le modalità di coordinamento con imprese esterne

La mancanza del DPCE, la sua incompletezza, o peggio ancora la sua disapplicazione, è elemento fortemente indiziario di inidoneità della prevenzione adottata.

2.3 Non delegabilità della sicurezza e posizione di garanzia

Nel sistema del D.Lgs. 81/2008, l'impresa detentrice dei locali a rischio esplosione (anche a livello basso) è titolare di una posizione di garanzia (ius puniendi), cioè un dovere giuridico di custodia della salute e sicurezza.

Questo dovere non è completamente delegabile. Anche se alcune funzioni (es. RSPP) possono essere affidate a terzi, il datore non può esentarsi dal controllo, dalla verifica e dalla scelta delle misure idonee.

Quando interviene un committente che non è il datore diretto della ditta manutentrice, la disciplina degli appalti (art. 26) impone che il committente provveda alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e al coordinamento delle misure di sicurezza, fornendo le informazioni necessarie sui rischi presenti nel sito.

L’assenza di tale coordinamento, o la presenza di lacune strutturali (es. assenza di dispositivi essenziali come i rivelatori gas) che non siano state corrette o comunicate, può configurare una responsabilità del committente, perchè lede la tutela di tutti i lavoratori coinvolti.

La sicurezza non può essere lasciata all’improvvisazione o al comportamento del lavoratore: l’adozione e la manutenzione di un presidio tecnico (rivelatore gas) è condizione essenziale affinché la diligenza datoriale sia rispettata. 

3. La responsabilità del committente: fattispecie, colpa e nesso causale

3.1 Fonti della responsabilità del committente

Il committente può rispondere:

  • penalmente, se ha agito con colpa rispetto agli obblighi di sicurezza (artt. 589, 590 c.p.) – l’omissione di misure prescritte da art. 290 costituisce violazione normativa.

  • civilmente, per risarcimento del danno, in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.), in via contrattuale, ovvero ancora ex art. 2050 e 2051 cc.

  • in termini contrattuali di appalto, per non aver vigilato o coordinato, secondo art. 26 D.Lgs. 81/08.

In pratica, la responsabilità del committente è un profilo da valutare caso per caso.

3.2 Il concetto di colpa e l’onere della prova

La colpa si concretizza nell’omissione di misure tecniche adeguate, nella inadeguata manutenzione, nella mancata vigilanza o nel difetto di coordinamento.

In giudizio, una volta dimostrato l’evento dannoso e il nesso tra esplosione e carenza di misure di sicurezza, grava sul committente (o su colui che rivendica l’assenza di responsabilità) l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ex ante.

È tipico assunto giurisprudenziale che la mera affidamento all’appaltatore o terzo responsabile non solleva il committente da ogni obbligo di controllo.

3.3 Il nesso causale e la condotta del lavoratore

Uno snodo delicato riguarda il nesso fra omissione del committente (es. mancanza rivelatori gas) e l’evento esplosivo/infortunio; e l’eventuale contributo della condotta del lavoratore.

La giurisprudenza consolidata ha affermato che la condotta imprudente del lavoratore può interrompere il nesso causale solo se si collochi al di fuori dell’area di rischio originariamente presidiata dal datore o committente.

In altri termini, se la condotta imprudente rientra nella previsione del rischio tipico (ad esempio fuga di gas in una centrale termica con caldaie a metano), non interrompe il nesso causale. 

Se il committente ha accettato una situazione di rischio (omettendo il rilevatore gas), egli non può poi invocare la condotta del lavoratore come evento esimente, salvo che questa sia totalmente imprevedibile e anomala rispetto al processo lavorativo.

Quindi, nel caso di centrale termica senza rivelatori gas, il committente potrebbe andare esente da colpa se il lavoratore disattiva o bypassa il dispositivo di prevenzione (rivelatore gas), manomettendo anche la serratura a protezione della centralina di comando.

4. Caso applicativo: manutenzione in centrale termica senza rivelatori gas

4.1 Descrizione del caso ipotetico

Immaginiamo una centrale termica di proprietà o gestione di un soggetto (committente). Su incarico di questo committente, un’impresa esterna deve eseguire lavori di manutenzione interna agli impianti a gas. Durante i lavori, si sviluppa una concentrazione di gas (non rilevata), che provoca un’esplosione con lesioni a operai intervenuti.

Si assume che non siano presenti rivelatori gas, né ventila­zione minima sufficiente, né sistemi automatici di interruzione del gas, né un DPCE veramente applicato in concreto.

4.2 Analisi normativa e responsabilità

  1. Violazione dell’art. 290: l’assenza del rivelatore gas è omissione di misura tecnica prevista per evitare l’accumulo di gas e l’accensione della miscela esplosiva.

  2. Assenza/inadeguatezza del DPCE (art. 294): senza documento che identifichi zone atex, rischi e misure, l’intero assetto prevenzionale risulta debole. A maggior ragione se tale valutazione rimane carta disapplicata.

  3. Violazione art. 26 (obblighi appalto): il committente avrebbe dovuto verificare l’idoneità tecnica dell’appaltatore e informarlo dei rischi ATEX, nonché coordinare le misure di sicurezza da svolgere nelle singole attività con permessi di lavoro.

  4. Nesso causale: l’evento esplosivo è direttamente legato all’accumulo di gas non rilevato, quindi l’omissione del dispositivo è causa efficiente e sufficiente del danno.

  5. Condotta del lavoratore: anche se il lavoratore avesse compiuto un’azione imprudente (es. apertura di una valvola), questa azione rientra nella previsione del rischio (intervento su impianto a gas) e pertanto non interrompe il nesso causale.

  6. Onere probatorio: spetta al committente dimostrare che, nonostante l’assenza del rivelatore, aveva adottato tutte le misure alternative o che non era prevedibile il rischio – ma in un contesto ATEX ben noto, difficilmente potrà giustificarsi.

4.3 Conseguenze giuridiche possibili

  • Responsabilità penale: il committente potrà essere imputato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se l’evento è mortale, con aggravanti per la violazione delle norme antinfortunistiche.

  • Responsabilità civile: risarcimento danni, anche in via successoria alle pretese dei lavoratori (o loro famiglie).

5. Conclusioni e proposte di approfondimento

Alla luce dell’analisi, emergono alcune conclusioni e spunti critici:

  1. La figura del committente non è neutra: anche quando non esercita direttamente l’attività manutentiva, può essere chiamato a rispondere se ha controllo, potere direttivo o cognizione del rischio.

  2. Il rivelatore gas ha valenza giuridica, non solo tecnica: la sua assenza configura omissione grave e elemento costitutivo della colpa.

  3. La condotta imprudente del lavoratore non salva automaticamente il committente, a meno che l’atto sia totalmente estraneo alla previsione del rischio.

  4. Il committente deve garantire coordinamento, vigilanza e verifica ex ante, non potendosi limitare ad affidare il lavoro e disimpegnarsi.

  5. La giurisprudenza è coerente nel ritenere che l’obbligo di sicurezza non può essere “trasferito” automaticamente o integralmete al terzo responsabile, specialmente in settori ad alto rischio (impianti a gas, esplosivi, centrali termiche).

  6. Occorre strutturare il sistema di sicurezza fin dalla fase contrattuale: il contratto d’appalto deve includere clausole precise su DPI-ATEX, rivelatori gas, verifiche e responsabilità in caso di malfunzionamento.

Tags: Incidenti Mortali: Lavoro, Strada, Errori Medici

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