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Risarcimento errata prescrizione del farmaco Tacrolimus

La tragica vicenda sanitaria del sig. Walter Verdi rappresenta un chiaro esempio di responsabilità medica, culminato in un evento letale che ha profondamente segnato i suoi familiari. Tutti i nomi sono di pura fantasia.

L'errata prescrizione del farmaco immunosoppressore Tacrolimus (Tacni) da parte del medico curante di base convenzionato con l'ASL (nel comune di Ardea, a ridosso di Roma), Dott. Luigi Rossi, ha avuto effetti devastanti sull'equilibrio clinico di un paziente già fragile, sottoposto a trapianto renale.

Nel giro di pochi mesi, il paziente ha sviluppato gravi infezioni sistemiche, un rapido peggioramento delle condizioni generali e infine è deceduto.

Inquadramento clinico pregresso

Il sig. Verdi soffriva di insufficienza renale cronica dal 2008, con trattamento dialitico regolare per oltre otto anni. Nel luglio 2016 fu sottoposto a trapianto renale da cadavere presso l'Ospedale pubblico San Camillo di Roma.

L'intervento fu tecnicamente riuscito, ma il decorso post-operatorio fu complicato da diarrea, difficoltà urinarie e infezione vescicale, rendendo necessaria la ripresa della dialisi. Venne impostata una terapia immunosoppressiva calibrata: Tacrolimus (Tacni) 0,5 mg x 2 die.

L'errore di prescrizione dal medico di base

Il 12 settembre 2016, il Dott. Rossi, medico di medicina generale del paziente, prescrisse erroneamente Tacrolimus da 5 mg, da assumersi in due somministrazioni giornaliere. Ciò comportò un'assunzione giornaliera di 10 mg, ovvero molte volte la dose terapeutica prevista dal piano terapeutico degli specialisti dei trapianti. Tale errore ha impattato sulla cura farmacologica per circa un mese, durante il quale il sig. Verdi iniziò a manifestare sintomi gastrointestinali, tremori, febbre e malessere generale, tipici della immunosoppressione eccessiva.

A partire dall'autunno del 2016, il quadro clinico del sig. Verdi precipita. L'eccessiva immunosoppressione causata dall'errore terapeutico produsse una serie di effetti collaterali gravi e concatenati, clinicamente accertati nella consulenza tecnica.

Comparvero innanzitutto disturbi gastrointestinali importanti, con diarrea cronica, vomito ricorrente, ipoalimentazione e dimagrimento rapido. Successivamente, si sviluppano infezioni sistemiche gravi da Citomegalovirus e Candida Albicans, responsabili di una esofagite erosiva, gastrite cronica, enterocolite, duodenite, oltre che una sospetta epatopatia tossico-disfunzionale con fibrosi epatica progressiva. Contestualmente, l'organismo del paziente mostrava segni di deperimento organico severo: anemia cronica, ipoalbuminemia, ascite diffusa, splenomegalia, sofferenza respiratoria, tremori accentuati, convulsioni e riacutizzazione della sindrome epilettica preesistente.

Il rigetto del trapianto e il ritorno alla dialisi

Gli esami evidenziarono rigetto del rene trapiantato, con sospensione definitiva del Tacrolimus nel marzo 2017. A quel punto fu ripristinata la dialisi trisettimanale, ma il quadro clinico risultava ormai compromesso.

Il rigetto acuto del rene trapiantato fu accertato nel luglio 2017 da un ecocolordoppler, che mostrava assenza di flusso vascolare, ipertrofia parenchimale e perdita della differenziazione cortico-midollare. I nefrologi confermarono l'inefficacia irreversibile del trapianto, che fu mantenuto in situ per evitare ulteriori complicanze, ma cessò ogni funzione filtrante. La ripresa della dialisi fu inevitabile.

Il paziente dovette essere sottoposto a nutrizione parenterale totale (NPT), trattamenti endovenosi, sedute frequenti di emodialisi e terapia antibiotica, antivirale e antifungina. Nonostante le cure, sviluppò ipertensione resistente, disfunzione multiorgano e un profondo decadimento psico-fisico. Nei mesi successivi, il paziente subì ricoveri ripetuti per subocclusioni intestinali, episodi di febbre resistente, perdita di tono muscolare e cachessia. La compromissione neurologica e il quadro depressivo reattivo peggiorarono progressivamente, sino a condurlo a uno stato di invalidità totale e poi alla morte, avvenuta nel 2019 dopo un lungo e doloroso decorso.

Il decesso e la perizia medico-legale

Nel 2019, il sig. Verdi si spense dopo un lungo periodo di agonia clinica. Le responsabilità mediche sono state accertate in sede penale e civile; le conseguenze umane sono sotto gli occhi di tutti.

Un aspetto di primario rilievo giuridico riguarda il regime di responsabilità applicabile al Dott. Rossi in quanto medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. A seguito della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), il medico strutturato o convenzionato risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre la struttura sanitaria — e, per estensione, l'ASL alla quale il medico è convenzionato — risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con il più gravoso regime probatorio che ne consegue in materia di onere della prova. Ne deriva un regime a doppio binario: i familiari del sig. Verdi che agiscano nei confronti dell'ASL beneficiano della presunzione di inadempimento ex art. 1218 c.c., mentre l'azione diretta verso il medico soggiace al regime aquiliano. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio per cui l'ASL risponde a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1228 c.c. per il fatto illecito del medico convenzionato commesso nell'esecuzione della prestazione curativa rientrante nei livelli di assistenza garantiti dal SSN (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243).

Quanto al nesso causale, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato il collegamento eziologico tra il sovradosaggio di Tacrolimus e il decesso del sig. Verdi. In sede civile, tale accertamento non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale, ma si fonda sul criterio del "più probabile che non", ossia sulla preponderanza dell'evidenza. Spetta agli eredi fornire la prova del nesso causale, mentre è onere del medico dimostrare l'esatto adempimento della prestazione sanitaria o l'esistenza di una causa imprevedibile e inevitabile dell'inadempimento (Cass. civ., Sez. III, ord. 9 dicembre 2024, n. 31685). Quando — come nel caso in esame — la condotta colposa del sanitario è univocamente individuata e la sequenza eziologica tra sovradosaggio, immunodepressione, infezioni sistemiche e decesso è lineare e priva di significativa multifattorialità, l'applicazione del criterio causale civilistico conduce a un esito pressoché certo in favore del danneggiato.

La quantificazione del danno

Danno biologico terminale (jure hereditatis)

È il danno biologico e morale subito dalla vittima tra il momento dell'errore e il decesso, in questo caso oltre 1 anno di sopravvivenza post-errore, caratterizzati da un dolore continuo, invalidità totale, ricoveri ospedalieri, trattamenti invasivi e perdita completa dell'autonomia personale.

📌 Quantificazione: in presenza di un periodo di agonia protratto, la somma dovuta a titolo di danno catastrofale ammonta a euro 1.000.512,00, a cui va aggiunto l'importo per invalidità temporanea di seguito dettagliato.

In merito alla liquidazione di questa voce, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale — trasmissibili iure hereditatis agli eredi — devono essere stimati sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, che rappresentano il parametro di conformità della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. a valenza nazionale. Il danno morale catastrofale — definito anche "danno da lucida agonia" — viene quantificato con criterio equitativo puro, dando rilievo alla gravità della sofferenza psichica, alla durata della consapevolezza e alla perdita di autonomia. Le Tabelle milanesi del 2021, nell'ultima versione, hanno recepito l'orientamento delle "sentenze-decalogo" del 2018 della Cassazione, scorporando il danno morale dalla voce unitaria di danno non patrimoniale e trattandolo come voce autonoma. L'adozione delle Tabelle di Roma 2023 — richiamate nell'elaborato peritale — è una scelta difendibile in quanto anch'esse articolate su un sistema a punti, ma la difesa dovrà essere pronta a confrontarsi con eventuali eccezioni della controparte che invochino il criterio milanese quale parametro di riferimento nazionale prevalente.

Danno biologico temporaneo

📌 Quantificazione: il CTU accerta 360 giorni con invalidità temporanea assoluta (ITA) e 540 giorni con invalidità temporanea al 50% (ITP).

Per i 360 giorni di ITA, applicando l'importo tabellare (Tabella D) di euro 128,07 al giorno (Tabelle di Roma 2023, pag. 13, par. 60), si perviene all'importo di euro 46.105,20. Per i 540 giorni di ITP al 50% (€ 64,035 al giorno), il valore tabellare è di euro 34.578,90.

Danno da perdita del rapporto parentale (jure proprio)

In uno Stato di diritto, l'unico modo per ripristinare giustizia è attraverso il riconoscimento integrale del danno. È dovere del giudice liquidare con rigore e sensibilità quanto dovuto ai familiari, perché nessuno debba mai più subire, in silenzio, il prezzo di una cura sbagliata.

Un caso analogo di danno da intossicazione farmacologica e le sue implicazioni risarcitorie sono approfonditi nell'articolo dedicato alla responsabilità per errata somministrazione di principi attivi: Il risarcimento da intossicazione da farmaci →


Il caso del sig. Verdi non è solo una vicenda clinica: è la storia di un errore evitabile che ha spezzato una vita e distrutto una famiglia.

Le responsabilità mediche sono state accertate in sede penale e civile; le conseguenze umane sono sotto gli occhi di tutti.

In uno Stato di diritto, l’unico modo per ripristinare giustizia è attraverso il riconoscimento integrale del danno.

È dovere del giudice liquidare con rigore e sensibilità quanto dovuto ai familiari, perché nessuno debba mai più subire, in silenzio, il prezzo di una cura sbagliata.


 

Tags: Incidenti Mortali: Lavoro, Strada, Errori Medici

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