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Multa Sorpasso auto sulla stessa carreggiata

sorpasso multa ex articolo 148 codice della stradaSuperare un'autovettura o una fila di veicoli fermi al semaforo portandosi nella corsia di svolta a sinistra, e invece proseguire diritti non può comportare la multa per sorpasso di cui all'articolo 148 comma 11 e 16 del codice della strada con sanzione pecuniaria minima di euro 162,00 e decurtazione di dieci punti della patente di guida (cui può aggiungersi accessoriamente la sospensione della patente).

Nei casi recentemente esaminati, sovente accaduti sul tratto di via Appia Nuova da e per Roma, infatti l’agente accertatore della polizia stradale, nel verbale redatto, descrive così la condotta posta in essere: “Alla guida del veicolo indicato effettuava la manovra di sorpasso di altri veicoli fermi al semaforo portandosi nella corsia riservata all’obbligo di svolta a sinistra e proseguiva la marcia diritto…

A questo fatto, l’agente riconduce la fattispecie dell’art. 148 comma 11 del codice della strada che recita: “È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.”

Senso Opposto di Marcia - Articolo 148 CDS

Pertanto il sorpasso ex art. 148 comma 11 del codice della strada presuppone lo spostamento della parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia, diversamente da quanto sostenuto dall’agente stesso stante la corsia riservata all’obbligo di svolta a sinistra sullo stesso senso di marcia di quella per proseguire diritto.

Manifesta Illogicità ed Eccesso di Potere

Sussumere il fatto di portarsi “nella corsia riservata all’obbligo di svolta a sinistra”, e dunque rimanere nella propria carreggiata, alla fattispecie normativa del sorpasso di cui all’art 148 comma 11 rappresenta un eccesso di potere per manifesta illogicità all’interno del medesimo verbale tra la descrizione del fatto e l’articolo del codice della strada assunto come violato.

Ricorso per Annullamento Multa e Sospensione Patente

Per questi motivi a nostro parere, in questo caso, l'avvocato civilista può presentare ricorso contro la multa per l’annullamento della sanzione ex art. 148 comma 11 e 16 del codice della strada di euro 162,00 (il minimo) e decurtazione di dieci della patente per eccesso di potere per illogicità manifesta all’interno del medesimo provvedimento amministrativo ex art. Articolo 21 octies legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo titolato “Annullabilità del provvedimento” in sede giurisdizionale:

 “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.”

L'eventuale sanzione comminabile dalla Polizia Stradale, per la manovra sopra riportata, potrebbe essere l'oltrepassamento di striscia continua e duqnue violazione della segnaletica orizzontale.

Le diverse Teorie

È da rilevare che vi sono anche altre possibili (e simili) cause di annullabilità del provvedimento amministrativo:

  1. Eccesso di potere per illogicità della motivazione, nello specifico per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (sopra esposta e da noi accolta)
  2. Eccesso di potere per erroneità dei pressupposti di diritto (si da più rilevanza al rapporto tra presupposti di fatto e di diritto)
  3. Violazione e/o erronea applicazione della legge (con questa soluzione si da rilievo all'applicabilità o meno della sanzione)

Nei casi che contemplano l'eccesso di potere la norma attributiva del potere non viene rispettata per l'inadeguatezza tra i fatti assunti e le conseguenze dedotte.

Nella prassi e giurisprudenza, alcuni Giudici di pace ritengono non opportuno ricollegare "quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia." alla fattispecie del sorpasso, bensì solo al resto della norma.

Articolo 148 Codice della Strada

Comma 11.

É vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonchè il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

Comma 16.

Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 651. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 321 a euro 1.282.

Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi.

Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

 

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  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
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