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Avvocato Registrazione Marchio

Registrazione del marchio a Roma - FerrariOgni imprenditore che intraprende una nuova attività economica parte da un’idea in cui crede profondamente.

Come un genitore con la propria creatura, assiste alla crescita del proprio progetto imprenditoriale, guidandolo fino a quando sarà in grado di affermarsi  sul mercato.

Tuttavia, perché ciò avvenga, è essenziale che l’impresa si doti fin da subito degli strumenti necessari per proteggere il proprio valore, come la registrazione del marchio .

E come al momento della nascita di una nuova vita, il primo passo è rappresentato dalla scelta del nome, anche per un’azienda, nel momento in cui si inizia a dar vita a nuovi prodotti, si dovrà scegliere il marchio , ossia quel tratto distintivo che consentirà a chi entra in contatto con il prodotto o il servizio reso di collegarlo immediatamente all’azienda di provenienza.

Si tratta di un passaggio decisivo, poiché grazie al marchio l’azienda avrà la possibilità di creare e successivamente rafforzare il rapporto di fiducia che si instaura con il cliente, il quale, tra più prodotti similari che hanno la stessa funzione, sceglierà quello con il marchio di cui si fida, che gli ha garantito nel tempo un alto livello di soddisfazione per l’elevata qualità dei prodotti.

L’Avvocato Buccilli registra e cura la registrazione dei marchi che costituiscono l’identità distintiva dell’azienda e dei suoi prodotti o servizi. È attraverso il marchio che il consumatore riconosce, distingue e sceglie un prodotto tra molti altri presenti sul mercato.

Un marchio registrato consente di consolidare il rapporto fiduciario con il cliente, che tenderà a preferire il prodotto che già conosce e reputa affidabile. Anche per questo il marchio registrato ha un valore economico a se stante, e legato all'andamento economico dell'attività.

Proprio per questo, è essenziale impedire che terzi possano sfruttare indebitamente segni distintivi simili, generando confusione e approfittando della reputazione altrui.

La registrazione garantisce una tutela legale concreta, evitando che prodotti concorrenti, magari di qualità inferiore, danneggino non solo il volume d’affari dell’imprenditore, ma anche la reputazione costruita nel tempo.

È per questo che, quando si hanno nuove idee da mettere sul mercato, la prima cosa da fare sarà registrare un marchio al fine di riferire solo a una determinata azienda un determinato segno distintivo e avvantaggiarsi di tutte le tutele che la registrazione garantisce.

Uso esclusivo del Marchio Registrato

In particolare, l’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale, legge 273/2002, dispone che il titolare di un marchio d’impresa registrato ha anzitutto facoltà di fare un uso esclusivo del marchio; ha altresì diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico al marchio dei propri prodotti per prodotti o servizi identici a quelli per cui si è proceduto alla registrazione, ovvero di usare marchi simili che possano determinare confusione per il pubblico, anche eventualmente a causa della associazione tra i due segni o, infine, di usare un segno identico a quello che gode di una rinomanza tale da consentire a chi lo utilizza abusivamente di trarre un ingiusto vantaggio da tale uso.

In tutti questi casi, l’imprenditore che si sia curato di procedere alla registrazione del proprio marchio, potrà evitare che questo venga apposto da altri su prodotti e servizi destinati al commercio o di farne uso nella pubblicità.

Tipologie di marchio

Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni rappresentabili graficamente – parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme dei prodotti o delle confezioni, combinazioni cromatiche – purché idonei a distinguere i beni o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra.

Possiamo così distinguere il marchio di fabbrica, apposto su ogni prodotto proveniente dal medesimo fabbricante, il marchio di commercio, apposto dal semplice rivenditore che non ha la possibilità di sopprimere il marchio di fabbrica o sostituirlo (come ad esempio il marchio di un supermercato), il marchio generale, che l’imprenditore può apporre a tutti prodotti che fabbrica o che mette in commercio, anche se eterogenei e con funzioni e consumi diversi, il marchio speciale, che distingue un solo tipo di prodotto, il marchio individuale o collettivo qualora sia utilizzato da un solo imprenditore o da un’intera categoria di produttori di un medesimo bene.

In base alla composizione grafica, il marchio può essere:

  • Denominativo (solo testo),
  • Figurativo (solo grafica),
  • Misto (elementi testuali e grafici),
  • Nominativo (richiamante il nome dell’imprenditore),
  • Di forma (legato alla forma del prodotto o della confezione, es. bottiglia Coca-Cola).

Marchi forti e marchi deboli

Oltre a tali classificazioni, che attengono prettamente a quelle che sono le connotazioni e la struttura del marchio, ve ne è un’altra di matrice giurisprudenziale.

Secondo l’elaborazione giurisprudenziale, è utile distinguere tra marchi forti (altamente distintivi, originali e facilmente difendibili) e marchi deboli (generici o descrittivi, più esposti al rischio di confusione e più difficilmente tutelabili).

Lo Studio consiglia pertanto una progettazione strategica del marchio, al fine di massimizzarne la forza distintiva e l’impatto comunicativo.

La funzione del marchio è del resto quella di distinguere il prodotto dagli altri con caratteristiche simili e con medesime destinazioni, indicarne la provenienza e attrarre il consumatore, ragion per cui non dovrà essere tralasciato l’aspetto estetico del design della grafica.

Il sogno di ogni imprenditore è quello di creare un segno distintivo accattivante, direttamente riconducibile all’azienda.

Avvocato per la registrazione professionale del marchio

Non tutti i marchi possono essere registrati.

Non ogni segno può essere registrato. Per ottenere la registrazione è necessario che il marchio possieda i requisiti previsti dalla legge:

  • Capacità distintiva: deve distinguere i prodotti/servizi da quelli di altri operatori economici.
  • Novità: non deve risultare identico o confondibile con marchi anteriori.
  • Liceità: non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
  • Veridicità: non deve trarre in inganno il pubblico (es. origine geografica, qualità, natura).

Ciò significa che dovrà essere anzitutto idoneo a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti gli altri prodotti dello stesso genere presenti sul mercato, dovrà essere nuovo, ossia non deve trattarsi di segno distintivo già in uso, lecito, cioè non contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume e, infine, dovrà essere vero, ovverosia non idoneo a trarre in inganno il consumatore in merito alla provenienza geografica, alla natura o alla qualità del prodotto.

Qualora il marchio risulti avere le peculiarità sopra indicate potrà essere effettuata la domanda di registrazione.

Registrazione del marchio in Europa

Uno degli aspetti più complessi riferibili alla tutela del marchio è rappresentato dall’utilizzo dello stesso anche al di fuori dei confini nazionali.

Va infatti rammentato che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi garantisce la protezione del proprio segno distintivo solamente all’interno del territorio italiano e con riferimento alla classe merceologica per la quale si è chiesta la registrazione.

Si pone dunque un problema di estensione della tutela del marchio a livello europeo, e mondiale.

Per ciò che concerne la tutela in Europa, l’Unione Europea consente la registrazione del marchio europeo per la protezione in tutti i paesi che ne fanno parte, evitando quindi all’imprenditore di dover eseguire la registrazione in ogni Stato, come invece avviene per il marchio internazionale.

Il marchio comunitario si richiede mediante un unico deposito presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha la propria sede ad Alicante, in Spagna.

Registrazione Marchio Internazionale

Diverso e più complicato è invece il tema che concerne il marchio internazionale, che si riferisce all’utilizzo di un segno distintivo al di fuori del territorio comunitario.

Il termine “internazionale” in questo caso può essere fuorviante, in quanto, a differenza di ciò che avviene per il marchio comunitario, il marchio internazionale non prevede un’efficacia sovranazionale che possa avere validità in ogni paese mondiale; questo fa semplicemente riferimento a una procedura semplificata di registrazione all’interno degli Stati che hanno aderito al Protocollo.

Ciò significa, tuttavia, che l’imprenditore interessato dovrà comunque procedere alla registrazione in ogni singolo paese, al fine di beneficiare della tutela del marchio nell’ambito del suo territorio.

Per gli Stati che non hanno aderito al Protocollo di Madrid si dovrà procedere invece secondo le normative nazionali.

Una volta presentata la domanda all’OMPI, il marchio verrà preso in esame dagli Uffici dei singoli Stati, che ne valuteranno la conformità rispetto alla normativa locale.

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  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
  • Finalmente un avvocato che ti spiega bene come stanno le cose senza troppi giri di parole, chiaro e sincero. Consigliatissimo 👍🏼
  • Ottimo supporto ottenuto dallo studio legale e dall’avvocato Buccilli. Disponibilità, professionalità e massima tempestività. Mi sono affidato allo studio per una pratica importante, finita nel miglior modo possibile, grazie al lavoro ottimo svolto dal professionista e da qualche anno é diventato un punto di riferimento per qualsiasi esigenza sul piano penale, in primis , e anche civile. Grazie mille
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