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Contraffazione del marchio: tutela, risarcimento e conseguenze penali

La contraffazione del marchio si verifica quando un soggetto utilizza senza autorizzazione un segno identico o simile a quello protetto da un altro titolare, con modalità idonee a ledere i diritti esclusivi connessi al marchio .

Uno degli effetti più immediati può essere quello di generare confusione nel pubblico sulla reale provenienza dei prodotti o dei servizi.

La tutela del marchio è disciplinata principalmente dal Codice della proprietà industriale, d.lgs. n. 30/2005, che regola la registrazione, i diritti attribuiti al titolare e gli strumenti utilizzabili contro chi sfrutta illegittimamente il segno distintivo.

Registrare il marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi consente al titolare, quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge, di disporre di un titolo formale attraverso il quale esercitare il diritto esclusivo sul segno e impedirne l’utilizzo non autorizzato.

La registrazione costituisce quindi uno degli strumenti fondamentali per proteggere l’identità commerciale di un’impresa.

È tuttavia opportuno precisare che non ogni tutela del segno distintivo presuppone necessariamente una registrazione. Anche il cosiddetto marchio di fatto, cioè utilizzato ma non registrato, può ricevere una tutela, seppure più limitata e condizionata alla prova del preuso e della notorietà acquisita. L’art. 2571 c.c. consente infatti a chi abbia precedentemente utilizzato un marchio non registrato di continuare a servirsene nei limiti del preuso.

Per un’impresa, tuttavia, la registrazione rimane normalmente la soluzione più solida perché rende più agevole dimostrare la titolarità del diritto e delimitare l’ambito della protezione.

Lo Studio Legale che assiste un’impresa nella tutela dei propri segni distintivi deve quindi verificare innanzitutto quale diritto esista, quale sia la sua estensione e quali condotte del concorrente possano effettivamente configurare una violazione.

Quando un marchio può considerarsi contraffatto

L’attività di contraffazione può consistere nell’utilizzo di un segno distintivo applicato a un prodotto che non proviene dal titolare del marchio originale.

Non è necessariamente richiesto che il logo venga riprodotto in maniera perfettamente identica.

Anche l’utilizzazione di un segno simile può assumere rilievo qualora, considerate tutte le caratteristiche del caso, sia capace di interferire con i diritti del titolare e, quando richiesto dalla fattispecie, di determinare un rischio di confusione sulla provenienza dei prodotti o dei servizi.

Per i marchi che godono di rinomanza la protezione può essere ancora più estesa e operare, ricorrendone i presupposti, anche rispetto a prodotti o servizi non identici o non affini, quando l’utilizzo del segno successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure arrechi pregiudizio allo stesso.

La materia richiede quindi un confronto concreto tra i segni, i prodotti, il mercato di riferimento e la percezione del pubblico.

Per questo motivo non sempre è sufficiente osservare due loghi uno accanto all’altro.

Contraffazione del marchio e concorrenza sleale

La contraffazione può sovrapporsi anche alla concorrenza sleale, ma le due fattispecie non sono automaticamente coincidenti.

L’art. 2598, n. 1, c.c. considera atto di concorrenza sleale l’utilizzazione di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente utilizzati da altri, così come l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente e gli altri comportamenti capaci di creare confusione con l’attività altrui.

In questi casi l’impresa può sfruttare indebitamente la reputazione e il posizionamento commerciale costruiti da un altro soggetto.

Occorre però distinguere la concorrenza confusoria dalla cosiddetta concorrenza parassitaria, che costituisce una diversa manifestazione della concorrenza sleale e viene normalmente ricondotta alla clausola generale dell’art. 2598, n. 3, c.c.

Il successivo art. 2600 c.c. prevede inoltre il diritto al risarcimento quando gli atti di concorrenza sleale siano compiuti con dolo o colpa; una volta accertati gli atti concorrenzialmente sleali, la colpa si presume.

Sul rapporto tra queste forme di tutela è possibile approfondire l’argomento nell’articolo dello Studio Legale dedicato alla concorrenza sleale, all’art. 2598 c.c. e al risarcimento del danno.

Contraffazione del marchio: pena e responsabilità penale

La responsabilità civile non è l’unica conseguenza possibile.

L’art. 473 c.p. punisce chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali oppure, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, utilizza tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Per la contraffazione o alterazione dei marchi e segni distintivi la pena è attualmente della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.500 a 25.000 euro.

La norma distingue l’ipotesi relativa a brevetti, disegni e modelli industriali, per la quale è prevista la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 3.500 a 35.000 euro.

L’ultimo comma dell’art. 473 precisa inoltre che i delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme interne, europee e internazionali relative alla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ciò conferma quanto sia importante, anche nell’ambito della difesa penale, verificare preliminarmente l’esistenza e l’effettiva protezione del titolo di proprietà industriale.

Per i profili specificamente penali è possibile consultare anche l’approfondimento dell’Avvocato sulla difesa dall’accusa di contraffazione del marchio.

Moda e contraffazione: perché i marchi famosi vengono imitati

Uno dei settori storicamente più esposti alla contraffazione è certamente quello della moda.

La diffusione mondiale di prodotti recanti segni che imitano quelli delle più note case di moda dimostra quanto il valore commerciale di un prodotto possa dipendere non soltanto dalle sue caratteristiche materiali, ma dal significato sociale e reputazionale del marchio.

L’acquirente, infatti, non cerca sempre esclusivamente le caratteristiche intrinseche del capo di abbigliamento o dell’accessorio.

Talvolta cerca, attraverso quel prodotto, anche un segno di appartenenza, riconoscibilità o status.

È precisamente questo valore immateriale che rende alcuni marchi particolarmente appetibili per il mercato della contraffazione.

Una ricerca realizzata nel 2013 da Confcommercio – Imprese per l’Italia con Format Ricerche, richiamata già nel testo originario, indicava che un consumatore su quattro dichiarava di aver acquistato almeno una volta un prodotto illegale; nel settore dell’abbigliamento la percentuale indicata raggiungeva il 41,2%.

Secondo il 55,3% degli intervistati, la principale motivazione era economica: il prodotto contraffatto, apparentemente molto simile a quello originale, poteva essere acquistato a una frazione del prezzo.

Si tratta di dati storici e non devono essere letti come fotografia del mercato attuale, ma spiegano bene il meccanismo economico alla base del fenomeno.

L’offerta cresce quando esiste una domanda capace di assorbire i prodotti falsi.

L’apparenza del marchio può così diventare, per alcuni consumatori, più importante della qualità effettiva dell’oggetto acquistato.

Chi trae vantaggio dalla contraffazione

Lo scopo economico della contraffazione consiste normalmente nell’appropriarsi di una parte del valore che un altro imprenditore ha costruito nel tempo.

Credibilità, notorietà, affidabilità, design, reputazione e percezione della qualità sono elementi che possono richiedere anni e rilevanti investimenti per essere creati.

Chi imita il marchio cerca invece di beneficiare immediatamente di quella reputazione.

Quando sussiste anche un rapporto concorrenziale possono venire in considerazione, oltre alle norme speciali in materia di proprietà industriale, le regole sulla concorrenza sleale.

Il rapporto concorrenziale non deve però essere interpretato in modo eccessivamente rigido: ciò che conta è verificare concretamente l’esistenza di attività economiche capaci di interferire sul medesimo mercato o sulla medesima clientela.

Cosa può fare il titolare di un marchio contraffatto

Chi ritiene lesi i propri diritti di proprietà industriale può esercitare le azioni previste dal Codice della proprietà industriale.

L’espressione azione di contraffazione comprende, in realtà, una pluralità di rimedi.

Il titolare può chiedere l’accertamento della violazione, l’inibitoria della prosecuzione della condotta, la descrizione dei prodotti e dei mezzi utilizzati, il sequestro, il ritiro dal commercio, il risarcimento del danno e, quando ne ricorrano i presupposti, la pubblicazione della sentenza.

La quantificazione del risarcimento segue i criteri previsti dall’art. 125 del Codice della proprietà industriale e può richiedere l’analisi delle conseguenze economiche della violazione, degli utili realizzati dal contraffattore e dei criteri utilizzabili per determinare il valore economico dello sfruttamento abusivo del diritto.

L’Avvocato che agisce per il titolare dovrà quindi ricostruire non soltanto la violazione, ma anche il concreto pregiudizio economico prodotto.

Possono assumere rilievo documentazione contabile, dati sulle vendite, perdita di clientela, consulenze tecniche e analisi economiche.

Sequestro, descrizione e inibitoria urgente

Diversa è la funzione delle misure cautelari.

Descrizione, sequestro e inibitoria servono a intervenire rapidamente, prima che la prosecuzione della condotta renda il danno più grave o renda difficile acquisire le prove della contraffazione.

In questa fase assumono rilievo i tradizionali requisiti del fumus boni iuris, cioè la ragionevole fondatezza del diritto azionato, e del periculum in mora, vale a dire il pericolo concreto derivante dall’attesa necessaria per la definizione della causa ordinaria.

In particolare, la descrizione può essere estremamente utile quando il titolare del diritto non possiede ancora tutti gli elementi necessari per dimostrare la violazione e deve acquisire prova dei prodotti, dei documenti o dei mezzi utilizzati dal presunto contraffattore.

Quando invece un nuovo marchio è ancora nella fase di registrazione, può essere opportuno agire prima che il conflitto arrivi in Tribunale, attraverso l’opposizione alla registrazione del marchio.

Quale Tribunale è competente per la contraffazione del marchio

Nel testo originario si faceva riferimento alle sezioni specializzate in proprietà industriale istituite presso ciascuna Corte d’appello.

Il quadro deve oggi essere precisato.

Le controversie previste dall’art. 134 del Codice della proprietà industriale rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, istituite presso determinati Tribunali e Corti d’appello secondo il d.lgs. n. 168/2003.

Non ogni ufficio giudiziario ordinario è quindi territorialmente competente a conoscere della controversia.

La corretta individuazione del giudice deve essere effettuata tenendo conto delle norme sulla competenza territoriale e della distribuzione delle Sezioni specializzate.

Contraffazione penale: qual è il bene tutelato

La contraffazione assume rilevanza anche sotto il profilo penale.

Nel testo originario veniva ricordato il dibattito sulla natura dell’interesse protetto dall’art. 473 c.p., contrapponendo la fede pubblica alla proprietà industriale e al patrimonio dell’impresa.

La questione merita oggi una precisazione.

La giurisprudenza penale continua a riconoscere nella fede pubblica, intesa come affidamento generale nei marchi e nei segni distintivi che identificano la provenienza dei prodotti, un interesse centrale tutelato dalle norme penali sulla contraffazione.

La protezione opera contemporaneamente anche nell’interesse del titolare del marchio e della regolarità della circolazione commerciale.

Non appare pertanto corretto descrivere l’art. 473 c.p. semplicemente come un delitto mono-offensivo diretto esclusivamente alla tutela del patrimonio dell’impresa.

Questa precisazione produce conseguenze molto concrete.

Il falso grossolano non esclude automaticamente il reato

Per molto tempo una delle difese ricorrenti nei procedimenti per contraffazione è stata fondata sulla grossolanità del falso: se chiunque può capire immediatamente che il prodotto non è autentico, come potrebbe essere ingannata la fede pubblica?

La giurisprudenza di Cassazione ha tuttavia assunto un orientamento rigoroso.

Anche recentemente la Corte ha ribadito che, per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., la cosiddetta contraffazione grossolana non è, da sola, sufficiente a escludere la responsabilità penale.

Il reato è considerato un illecito di pericolo e non richiede necessariamente che sia dimostrato che uno specifico compratore sia stato effettivamente tratto in inganno.

Il principio è stato riaffermato anche da Cassazione penale, Sezione V, 24 aprile 2026, n. 14956.

Pertanto la valutazione difensiva deve essere molto più approfondita rispetto alla semplice affermazione secondo cui “il falso era evidente”.

Il riferimento, contenuto in precedenti impostazioni difensive, al reato impossibile ex art. 49 c.p. deve quindi essere utilizzato con particolare cautela alla luce della giurisprudenza ormai consolidata.

Contraffazione sistematica: l’aggravante dell’art. 474-ter c.p.

La risposta penale diventa ancora più severa quando la contraffazione non costituisce un episodio isolato ma viene realizzata attraverso una struttura organizzata.

L’art. 474-ter c.p. prevede un’aggravante quando, fuori dai casi di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., i delitti previsti dagli artt. 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico oppure mediante l’allestimento di mezzi e attività organizzate.

In questo caso la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 5.000 a 50.000 euro.

Per le ipotesi previste dall’art. 474, secondo comma, la norma prevede invece la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 30.000 euro.

L’aggravante introdotta nel 2009 mira quindi a colpire con maggiore severità le attività di contraffazione strutturate e organizzate.

Collaborazione con l’autorità: l’attenuante dell’art. 474-quater c.p.

Il legislatore ha previsto anche un meccanismo premiale.

L’art. 474-quater c.p. stabilisce una diminuzione della pena dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera concretamente per aiutare la polizia o l’autorità giudiziaria nel contrasto dei reati di contraffazione.

La collaborazione può riguardare la ricostruzione dei fatti, l’individuazione o la cattura dei concorrenti nel reato, l’identificazione degli strumenti utilizzati oppure dei profitti derivanti dalle attività illecite.

Questa disposizione può assumere notevole importanza nella strategia difensiva quando il procedimento riguarda organizzazioni articolate o reti di produzione e distribuzione di merce contraffatta.

Marchio e brevetto: due protezioni diverse

Quando si parla di protezione del marchio viene spontaneo pensare anche alla tutela del brevetto, anch’essa disciplinata dal Codice della proprietà industriale.

I due istituti, però, hanno funzioni differenti.

Il marchio identifica sul mercato determinati prodotti o servizi e ne segnala la provenienza imprenditoriale.

Il brevetto tutela invece, ricorrendone i requisiti, una invenzione industriale, mentre una disciplina specifica riguarda i modelli di utilità.

Anche l’usurpazione o la violazione di questi diritti può produrre conseguenze civili e, nei casi previsti dalla legge, penali.

La tutela brevettuale richiede inoltre oggi di tenere conto anche del sistema europeo e, per alcune controversie brevettuali, delle competenze attribuite al Tribunale Unificato dei Brevetti.

Un episodio di cronaca: migliaia di prodotti falsi pronti per il mercato

Il testo originario ricordava un’operazione della Guardia di Finanza effettuata a Napoli il 23 gennaio di un anno precedente alla redazione dell’articolo.

Vennero sequestrati circa 20.000 prodotti contraffatti pronti per essere immessi sul mercato.

Tra questi figuravano detergenti, prodotti per la casa e altri articoli confezionati riproducendo marchi molto conosciuti.

Per l’attività di produzione furono arrestate sei persone di età compresa tra venti e trentacinque anni.

L’episodio rappresentava soltanto uno dei numerosi interventi effettuati quotidianamente dalle forze dell’ordine contro il commercio dei prodotti falsi.

Ed è proprio questo il punto.

La contraffazione non riguarda soltanto borse o abbigliamento acquistati per imitare simboli di status.

Può coinvolgere cosmetici, ricambi, detergenti, dispositivi, prodotti alimentari e beni rispetto ai quali la provenienza e la qualità possono incidere anche sulla sicurezza delle persone.

Contraffazione del marchio: perché intervenire rapidamente

Quando un’impresa scopre che un concorrente o un altro soggetto sta utilizzando il suo marchio, aspettare può aumentare considerevolmente il danno.

I prodotti possono moltiplicarsi, raggiungere nuovi mercati e diffondersi online in tempi molto brevi.

Può inoltre diventare progressivamente più difficile distinguere gli effetti dell’attività originale da quelli prodotti dalla merce contraffatta.

Per questo l’assistenza di un Avvocato può essere utile già nelle prime fasi, quando occorre raccogliere le prove, comprendere la natura dell’utilizzo illecito e scegliere se procedere con una diffida, una misura cautelare o un’azione giudiziaria.

Allo stesso tempo, chi riceve un’accusa di contraffazione deve verificare attentamente l’esistenza del titolo invocato, l’ambito della protezione, la concreta somiglianza tra i segni, le condotte effettivamente contestate e la configurabilità delle fattispecie civili e penali.

Lo Studio Legale deve quindi affrontare la controversia su due livelli: proteggere il valore economico e reputazionale del marchio e, quando esiste un procedimento penale, verificare rigorosamente gli elementi costitutivi dei reati contestati.

La tutela del marchio non è infatti soltanto la difesa di un simbolo grafico.

È la protezione dell’identità che un’impresa ha costruito nel tempo e del rapporto di fiducia che quel segno è riuscito a creare con il mercato.

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