Prodotti contraffatti online: come difendersi dai siti falsi
Quando siti internet accessibili anche dall’Italia utilizzano nomi, immagini e grafiche idonee a trarre in inganno il consumatore, facendogli credere di acquistare capi d’abbigliamento e accessori firmati a prezzi outlet, mentre vengono commercializzati prodotti contraffatti e, in alcuni casi, potenzialmente pericolosi per la salute, può intervenire l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato disponendo la sospensione della pratica.
È quanto emerge dal provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato nell’adunanza del 7 maggio 2014, relativo a numerosi siti che proponevano online abbigliamento, borse, occhiali, calzature e altri prodotti apparentemente riconducibili a note case produttrici.
La vicenda conserva una forte attualità. Il commercio elettronico è cresciuto enormemente e, insieme alle opportunità, sono aumentati anche siti clone, falsi outlet e negozi online che sfruttano abusivamente marchi conosciuti.
Il consumatore non rischia soltanto di perdere il denaro versato. La merce può essere contraffatta, priva delle garanzie previste dalla legge e, nei casi più gravi, realizzata utilizzando sostanze potenzialmente dannose per la salute.
Anche il titolare del marchio subisce un pregiudizio rilevante, perché l’utilizzo abusivo del proprio segno distintivo può incidere sulla reputazione, sulla clientela e sul valore commerciale del brand. Si tratta di uno dei profili affrontati dallo Studio Legale nell’approfondimento sulla contraffazione del marchio e sulle relative forme di tutela.
Falsi outlet online: quando tutto fa pensare al sito ufficiale
Già nel 2015 potevamo affermare che, volendo, avevamo il mondo sulla scrivania di casa.
Un computer, una connessione internet e una carta di credito erano sufficienti per acquistare comodamente capi d’abbigliamento, borse, occhiali e praticamente qualsiasi altro bene ritenessimo necessario.
Oggi questa affermazione è ancora più vera.
Ma non sempre è oro ciò che luccica.
Le insidie del mondo virtuale sono molteplici e spesso dall’altra parte dello schermo non si trova chi crediamo di avere davanti. Può accadere di concludere compravendite nelle quali l’acquirente viene tratto in inganno sulla reale natura e provenienza del prodotto.
Navigando da un sito all’altro, non sempre è possibile conoscere l’effettiva provenienza della merce o l’esatta collocazione geografica del soggetto che ha messo online il negozio e le offerte commerciali.
Il consumatore può quindi trasmettere i propri dati ed effettuare un pagamento verso un soggetto situato dall’altra parte del mondo, completamente ignaro del fatto che ciò che appare sullo schermo non corrisponde alla realtà.
Nella vicenda esaminata dall’AGCM alcuni siti utilizzavano denominazioni che richiamavano direttamente importanti marchi della moda.
L’impressione era quella di trovarsi davanti a siti ufficiali nei quali le stesse aziende produttrici rendevano disponibili online prodotti appartenenti a precedenti collezioni, venduti a prezzi outlet.
Ma non era così.
Sconti fino al 70% per prodotti che in realtà erano contraffatti
I prodotti commercializzati risultavano invece falsi.
Non possedevano le caratteristiche vantate e non avevano la provenienza commerciale che il cliente credeva.
Gli sconti proposti oscillavano tra il 50% e il 70%, percentuali estremamente invitanti per chi desiderava acquistare prodotti firmati a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello normalmente praticato.
Il meccanismo era particolarmente efficace perché tutto contribuiva a creare fiducia.
Il nome del sito, la configurazione grafica, l’utilizzo di fotografie tratte dai siti ufficiali dei produttori, la disponibilità di più lingue e perfino la possibilità di effettuare pagamenti utilizzando diverse valute facevano pensare a una vera piattaforma internazionale riconducibile ai marchi originali.
Il consumatore poteva quindi convincersi di aver trovato una borsa, un paio di scarpe o degli occhiali di prima classe a un prezzo eccezionale.
Solo dopo la consegna si accorgeva di avere acquistato un prodotto contraffatto.
Ma il problema non terminava qui.
Prodotti contraffatti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute
Le segnalazioni sottoposte all’Autorità evidenziavano infatti un ulteriore e ben più grave profilo.
Su alcuni prodotti erano state riscontrate sostanze come cromo esavalente, formaldeide, coloranti cancerogeni e ammine aromatiche, considerate potenzialmente dannose per la salute.
Alla prima segnalazione si aggiungeva quella di un’associazione di consumatori, che richiamava il rapporto pubblicato da Greenpeace il 14 gennaio 2014 nell’ambito della campagna denominata Detox.
Lo studio richiamato aveva analizzato 82 capi di abbigliamento di 12 grandi marche commercializzate in 25 Paesi, acquistati tra maggio e giugno 2013.
Le analisi avevano rilevato tracce di sostanze chimiche ritenute dannose per la salute.
Particolare attenzione veniva dedicata al cromo esavalente.
L’associazione dei consumatori sottolineava come, soprattutto nella produzione di determinate calzature in pelle, potesse essere utilizzato cromo trivalente che, durante il processo chimico di concia di materiali di scarsa qualità, poteva trasformarsi in cromo esavalente, sostanza altamente tossica.
Venivano richiamate anche analisi effettuate presso il laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria di Milano, dalle quali risultava che in numerosi campioni di calzature le percentuali di cromo esavalente fossero superiori di “7-7 volte” al limite consentito, secondo quanto riportato nel testo originario della vicenda.
Con specifico riferimento ad altre analisi richiamate nel procedimento, il cromo esavalente sarebbe risultato presente addirittura in una quantità pari a 124 volte il limite considerato tollerabile.
Venivano evidenziati anche i possibili effetti nocivi della sostanza, che a contatto con la pelle può provocare eczemi e, secondo le osservazioni riportate nel procedimento, determinare rischi ben più seri in caso di esposizione a sostanze cancerogene.
Il consumatore poteva dunque subire un duplice inganno.
Da un lato acquistava un bene credendolo originale.
Dall’altro rischiava di entrare in contatto con prodotti realizzati senza le garanzie di sicurezza normalmente associate alla produzione ufficiale.
La contraffazione del marchio può pertanto superare la dimensione strettamente economica e intrecciarsi con la tutela della salute del consumatore.
La denuncia dei titolari dei marchi e l’intervento della Guardia di Finanza
La segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato veniva inizialmente effettuata da un organismo specializzato nella lotta alla contraffazione, che a sua volta aveva raccolto le denunce formulate dai titolari dei diversi marchi.
Le aziende erano venute a conoscenza dei siti anche in seguito alle numerose lamentele provenienti da consumatori che avevano effettuato acquisti e avevano successivamente scoperto di avere ricevuto prodotti palesemente falsi.
Veniva evidenziato che la grafica utilizzata, le immagini tratte dai siti ufficiali e la complessiva presentazione commerciale potevano facilmente indurre in errore il visitatore.
L’Autorità chiedeva quindi l’intervento investigativo del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché venissero individuati i soggetti ai quali erano riconducibili i domini segnalati.
All’esito delle indagini veniva individuato il soggetto che risultava registrant dei diversi domini.
Si apriva così formalmente il procedimento amministrativo.
Il professionista non partecipa al procedimento
Nel procedimento venivano coinvolti il soggetto individuato quale professionista responsabile delle pratiche commerciali contestate e, in qualità di segnalanti, l’associazione dei consumatori e l’organismo impegnato nella lotta alla contraffazione.
Le parti venivano invitate a presentare memorie scritte e documenti entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.
Il professionista individuato quale gestore, tuttavia, non partecipava al procedimento e non depositava alcuna memoria difensiva.
Questo elemento non impediva naturalmente all’Autorità di proseguire nella propria attività istruttoria sulla base della documentazione e delle risultanze investigative acquisite.
Nessuna garanzia post vendita e difficoltà perfino nell’identificare il venditore
Un altro aspetto censurato riguardava la quasi totale assenza delle normali garanzie previste per il consumatore.
Nei siti mancavano informazioni chiare sulla garanzia del prodotto, sul diritto di recesso e sulle modalità attraverso le quali il consumatore avrebbe potuto far valere i propri diritti dopo l’acquisto.
Risultava particolarmente difficile perfino individuare il professionista al quale rivolgere un reclamo.
La normativa in materia di tutela del consumatore è stata nel frattempo modificata e aggiornata, ma il principio rimane invariato.
Nel commercio elettronico il consumatore deve poter conoscere chiaramente l’identità del professionista, il suo indirizzo, le caratteristiche essenziali del prodotto, il prezzo, le modalità di pagamento, le condizioni per esercitare il recesso e i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità.
La garanzia legale per i beni nuovi ha normalmente durata di due anni dalla consegna e, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, può consentire al consumatore di ottenere riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
Diritti che rischiano tuttavia di rimanere soltanto teorici quando il negozio online cela la reale identità del venditore.
Fumus boni iuris: perché l’AGCM ritiene fondate le contestazioni
Poiché l’intervento richiesto all’Autorità aveva carattere cautelare, era necessario verificare innanzitutto la sussistenza del fumus boni iuris, vale a dire l’apparente fondatezza della contestazione.
L’Autorità rilevava che già a un primo esame le segnalazioni apparivano fondate.
I siti si presentavano infatti come apparenti rivenditori legittimi di prodotti firmati a prezzi outlet.
Le informazioni fornite sulla natura e sulle caratteristiche dei prodotti potevano invece non corrispondere alla realtà.
Veniva inoltre contestato l’utilizzo di marchi prestigiosi su beni che avrebbero potuto essere contraffatti e, secondo le segnalazioni, perfino potenzialmente dannosi per la salute.
Mancavano inoltre informazioni essenziali sull’identità e sull’indirizzo geografico del professionista e sulle tutele previste nella fase post vendita.
L’Autorità riteneva quindi sussistente il fumus boni iuris.
Periculum in mora: perché era necessario bloccare immediatamente le vendite
Occorreva poi verificare il periculum in mora, cioè l’esistenza di un rischio concreto e attuale che la prosecuzione della condotta potesse determinare ulteriori danni.
Anche sotto questo profilo l’Autorità riteneva necessario intervenire.
La possibile nocività dei prodotti, unita alla capacità del commercio elettronico di raggiungere rapidamente un numero elevatissimo di consumatori, rendeva urgente il blocco della commercializzazione.
L’aumento esponenziale delle vendite online aggravava il rischio.
Non era quindi sufficiente attendere la conclusione ordinaria del procedimento.
Occorreva impedire che altri consumatori continuassero ad acquistare quei prodotti.
L’AGCM ordina il blocco dei siti internet
L’Autorità disponeva pertanto che il gestore sospendesse, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento, ogni attività diretta alla diffusione dei contenuti dei siti interessati.
Il professionista avrebbe inoltre dovuto comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione del provvedimento e le relative modalità mediante un’apposita relazione.
Veniva disposto anche il blocco dell’accesso ai siti da parte degli utenti che effettuavano richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.
L’operazione complessiva condotta dall’AGCM nel maggio 2014 interessò numerosi siti riconducibili a operatori stranieri; uno dei procedimenti riguardava specificamente 14 domini internet.
Sanzioni AGCM: cosa prevede oggi il Codice del consumo
Il testo originario del provvedimento ricordava che l’inottemperanza alle disposizioni impartite dall’Autorità avrebbe potuto comportare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 5.000.000 di euro.
Il quadro normativo deve tuttavia essere letto tenendo conto delle successive modifiche del Codice del consumo.
Oggi occorre distinguere la sanzione applicabile alla pratica commerciale scorretta da quella prevista per la successiva inottemperanza al provvedimento dell’AGCM.
Per le pratiche commerciali scorrette l’attuale disciplina prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare sino a 10 milioni di euro, entro i limiti stabiliti dall’art. 27 del Codice del consumo.
Per l’inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità rimane invece prevista la sanzione da 10.000 a 5.000.000 di euro.
In caso di reiterata inottemperanza può inoltre essere disposta la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Chiudere un sito non significa necessariamente fermare la contraffazione
Rimane però una difficoltà evidente.
Non importa quanti provvedimenti di sospensione dell’accesso ai siti internet possano essere adottati: essi, da soli, difficilmente possono eliminare definitivamente il fenomeno della vendita online di prodotti contraffatti.
Il titolare di un dominio può chiuderlo e aprirne poco dopo un altro.
Può cambiare indirizzo internet, modificare alcuni dettagli grafici e riprendere l’attività.
Non sempre i titolari dei marchi o i consumatori si accorgono immediatamente del nuovo sito.
Occorre tempo perché ricomincino le segnalazioni e che il problema emerga nuovamente.
Nel frattempo, le vendite possono continuare.
La tutela contro la contraffazione online deve pertanto utilizzare in modo coordinato strumenti amministrativi, civili e, quando ne ricorrono i presupposti, penali.
Il titolare del marchio può valutare azioni dirette a ottenere l’inibitoria, la rimozione dei prodotti e il risarcimento del danno.
La condotta può inoltre intrecciarsi con la disciplina della concorrenza sleale prevista dall’art. 2598 c.c..
Quando invece il problema nasce dalla registrazione di un nuovo segno confondibile con un marchio già esistente, assume rilievo anche l’eventuale opposizione alla registrazione del marchio.
Comprare online un prodotto contraffatto è ricettazione?
La vicenda pone infine un problema ulteriore: cosa rischia il consumatore che acquista un prodotto contraffatto?
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 22225 dell’8 giugno 2012.
Il caso riguardava l’acquisto online di un orologio apparentemente appartenente a un prestigioso marchio, proveniente dalla Cina e risultato successivamente contraffatto.
In astratto possono venire in considerazione tre diverse fattispecie: la ricettazione prevista dall’art. 648 c.p., l’incauto acquisto disciplinato dall’art. 712 c.p. e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 1, comma 7, del d.l. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005 e successivamente modificato.
La disciplina amministrativa prevede per l’acquirente finale una sanzione pecuniaria da 100 a 7.000 euro quando acquista, a qualsiasi titolo, beni che per qualità, condizioni dell’offerta o entità del prezzo inducano a ritenere violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti o di proprietà industriale.
È inoltre prevista la confisca amministrativa delle cose.
L’acquirente finale del falso non risponde automaticamente di ricettazione
Su questo punto occorre però precisare il contenuto del testo originario.
Non è corretto affermare semplicemente che tutto dipenda dalla consapevolezza della provenienza illecita del bene e che, in presenza di tale consapevolezza, si configuri necessariamente il reato di ricettazione.
Le Sezioni Unite n. 22225/2012 hanno infatti affermato un principio più specifico.
Quando ad acquistare il prodotto contraffatto è l’acquirente finale, cioè colui che lo compra per uso personale e rimane estraneo alla successiva commercializzazione, trova applicazione l’illecito amministrativo speciale previsto dalla normativa sulla proprietà industriale, e non il reato di ricettazione o quello di incauto acquisto.
Il legislatore ha infatti previsto una disciplina speciale proprio per il consumatore finale che acquista beni realizzati in violazione delle norme sull’origine e sulla proprietà industriale.
Differente può essere invece la posizione di chi acquista o riceve la merce contraffatta per rivenderla, distribuirla o immetterla nuovamente sul mercato.
In questi casi la valutazione penale cambia radicalmente e occorre analizzare la concreta condotta, la provenienza dei prodotti, la finalità dell’acquisto e la consapevolezza del soggetto.
L’assistenza di un Avvocato consente quindi di distinguere la posizione del semplice consumatore da quella di chi partecipa alla catena distributiva della merce contraffatta.
Per i profili penalistici è possibile consultare anche la sezione dello Studio Legale dedicata all’assistenza dell’Avvocato penalista.
Come riconoscere un falso outlet online
La vicenda dimostra anche che un sito falso non è necessariamente un sito realizzato male.
Può accadere esattamente il contrario.
Più il sito riesce a riprodurre l’identità visiva del marchio originale, più facilmente il consumatore può abbassare il proprio livello di attenzione.
Un nome di dominio che associa il marchio alla parola “outlet”, prezzi straordinariamente bassi, fotografie identiche a quelle utilizzate dal produttore ufficiale, assenza di una chiara identificazione del venditore, condizioni di vendita confuse e difficoltà nel reperire un reale indirizzo geografico sono elementi che devono indurre a una particolare prudenza.
Il fatto che il sito sia disponibile in diverse lingue o accetti pagamenti in differenti valute non costituisce, da solo, garanzia della sua autenticità.
L’Avvocato chiamato ad assistere il consumatore o l’impresa titolare del marchio deve quindi valutare anche il modo complessivo in cui la piattaforma si presenta al pubblico, perché nel commercio elettronico l’inganno può derivare non soltanto dalle dichiarazioni scritte ma dalla stessa architettura visiva e commerciale del sito.
Contraffazione online: tutela del consumatore e tutela del marchio
La commercializzazione online di prodotti contraffatti coinvolge interessi differenti.
Il consumatore crede di acquistare un prodotto originale.
L’impresa vede il proprio marchio utilizzato da soggetti che non hanno alcun rapporto con essa.
Il mercato viene alterato da operatori che possono offrire prezzi incompatibili con quelli sostenuti da chi produce e vende rispettando le regole.
E, nei casi più gravi, può venire in gioco persino la salute del consumatore, quando la merce viene realizzata impiegando materiali o sostanze non conformi.
Il provvedimento dell’AGCM dimostra quanto questi diversi interessi possano convergere nella stessa vicenda.
Oggi il commercio elettronico è ancora più diffuso e i siti possono essere creati, sostituiti e trasferiti con estrema rapidità.
Il principio di fondo, tuttavia, rimane lo stesso.
Il consumatore deve sapere da chi sta acquistando, cosa sta acquistando e quali diritti potrà concretamente esercitare dopo aver effettuato il pagamento.
Allo stesso modo, il titolare di un marchio deve poter impedire che altri sfruttino abusivamente la reputazione costruita nel tempo per commercializzare prodotti che con l’impresa originale non hanno alcun rapporto.
È su questo duplice livello, tutela del consumatore e tutela della proprietà industriale, che deve essere costruita una risposta efficace alla contraffazione online.