Concorrenza sleale: cosa prevede l’art. 2598 c.c. e quando si può chiedere il risarcimento
Gli atti di concorrenza sleale sono previsti ed elencati dall’art. 2598 del codice civile.
Tale norma stabilisce che, fermo restando le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente, ovvero diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi di prodotti o dell’impresa di un concorrente.
Infine, secondo il n. 3 della norma, costituisce concorrenza sleale il valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Il successivo art. 2599 c.c. stabilisce a sua volta che qualora un giudice accerti il compimento di tali atti, dovrà mediante sentenza inibirne la continuazione, dando gli opportuni provvedimento affinchè ne vengano eleminati gli effetti.
Il divieto di concorrenza sleale imposto dalle norme sopra indicate rappresenta nel nostro ordinamento un limite all’operatività del principio costituzionale di cui all’art. 41 Cost., il quale sancisce la libertà dell’iniziativa economica.
Ciò significa che, sebbene l’imprenditore possa esercitare attività di impresa come meglio crede e preferisce, viste le garanzie costituzionali in tal senso, non potrà ledere la libertà di iniziativa economica altrui e non potrà altresì superare i limiti che all’uopo sono previsti dal codice civile.
È possibile inoltre che vengano compiuti degli atti che, oltre ad integrare la norma di cui all’art. 2598 c.c., rientrino anche nell’alveo normativo delle disposizioni penali.
Va detto che non esiste una norma penale che punisca espressamente la concorrenza sleale in quanto tale, ma è possibile che di volta in volta, nel compiere i singoli atti illegittimi, ci si imbatta nella consumazione del rato.
Si pensi ad esempio all’art. 513 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103,00 a 1.032,00 euro chi adopera violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.
O ancora, basti pensare ai reati di appropriazione indebita o di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsti e puniti rispettivamente dall’art. 646 c.p. e dall’art. 615 ter c.p., che possono essere consumati da un ex dipendente che, dopo aver cessato il proprio rapporto di lavoro con l’azienda, utilizzi le sue vecchie credenziali prima della loro disattivazione per accedere al suo sistema informatico e appropriarsi di dati rilevanti per aziende concorrenti.
Come difendere la tua azienda da un concorrente scorretto: strategia legale e tutela urgente
Oltre ai predetti reati che di caso in caso potranno venire in rilievo, al compimento di atti di concorrenza sleale è collegata una sanzione civile.
L’art. 2600 c.c. stabilisce invero che se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni prodotti.
Al secondo comma la superiore disposizione pone poi una presunzione di legge, affermando che una volta accertati tali atti, la colpa si presume. Detta previsione produce pertanto un’inversione dell’onere della prova in giudizio, poiché sarà l’autore degli atti a dover provare di non aver agito con colpa, essendo invece il danneggiato esonerato da tale incombente.
Ai fini della configurabilità dell'illecito concorrenziale è sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, che si concretino in una condotta vietata idonea a causare un pregiudizio.
Storno di dipendenti e sottrazione di dati aziendali: è concorrenza sleale?
Uno dei casi che più di frequente si verificano nella realtà commerciale è lo storno dei dipendenti, attraverso cui l’azienda “parassita” non soltanto si accaparra la forza lavoro di chi ha già prestato la propria attività lavorativa presso l’azienda concorrente, e quindi è già sufficientemente formato, ma può anche sottrarre dati indispensabili a livello commerciale prima di lasciare in maniera definitiva la vecchia azienda.
In questo modo si porrà in essere un vero e proprio spionaggio industriale, per realizzare il quale usualmente si contattano i dipendenti dell’azienda modello, che saranno molto spesso affascinati dalle allettanti proposte economiche che ricevono, con tanto di congrui anticipi, e si presteranno quindi più facilmente a tale attività di sottrazione dati, per poi rassegnare le dimissioni e spesso passare all’altra sponda.
Ma non si tratta dell’unica ipotesi che spesso si verifica.
Imitazione servile e uso di marchi simili: quando scatta la concorrenza sleale
I Tribunali sono anche pieni di procedimenti per contraffazione del marchio; è il caso dei c.d. falsi, idonei a confondersi con i marchi originali.
Del resto basta entrare in un discount, o ancora peggio in un triscount, per rendersi conto di quanto aziende vi siano che hanno come unico scopo quello di riprodurre un segno distintivo molto somigliante a quello originale, al fine di attrarre il cliente e suscitare quel senso di qualità che invece latita totalmente.
Ed ecco che si vedono bottiglie di forme assolutamente riconoscibili dal cliente, loghi con grafica e colori del tutto quasi uguali ai prodotti originali, e anche marchi denominativi che richiamano altri prodotti.
Molto particolare è stato un episodio in cui personalmente ho visto un prodotto per la pulizia delle stoviglie recante il nome “Lesto”, in richiamo al certamente più noto “Svelto”.
La concorrenza sleale è sempre attuata da una persona giuridica, che si concretizzi in una realtà aziendale calata sul mercato, che necessita di accaparrare clientela e allargare o costituire ex novo il proprio bacino d’utenza.
Chiaramente non vi sarebbe motivo per una persona fisica, che nulla ha a che fare con il commercio o con il modo della fornitura di servizi, di copiare o cercare di svantaggiare una realtà economica già affermata che ha già acquisito una certa credibilità sul mercato.
Per vedere accertati gli atti costituenti concorrenza sleale, occorrerà rivolgersi alle sezioni specializzate in proprietà industriale, come stabilito dall’art. 134 del d.lgs. 30/2005.
Chi si ritiene danneggiato da comportamenti scorretti potrà chiedere al giudice, in primo luogo, di accertare il compimento di tali atti, allegando tutte le circostanze e le prove, anche documentali, che diano evidenza delle ragioni della parte attrice e, in secondo luogo, chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2600 c.c.
Anche in tale procedimento sarà possibile ovviamente l’espletamento di consulenze tecniche, anche contabili, che dimostrino l’effettivo pregiudizio subìto da chi si è visto sottrarre clienti ad opera di un concorrente sleale.
L’importante sarà descrivere con cura nell’atto introduttivo tutte le circostanze che si presumono essere illegittime, in modo da ricostruire il nesso causale tra tali atti e il danno economico arrecato.
Ad esempio, ove si invochi la concorrenza sleale per l’uso di segni distintivi simili idonei a produrre confusione nel consumatore, sarà opportuno dare prova delle somiglianze mediante adeguata consulenza tecnica. Tramite un’analisi grafica e di marketing sarà infatti possibile provare l’imitazione delle linee, dei colori, della componente denominativa, nonché l’impatto che tale imitazione ha generato sul mercato di riferimento.
Diversamente, qualora la concorrenza sleale sia attuata mediante il passaggio abusivo di informazioni da un’azienda all’altra, fondamentali risulteranno le prove orali, prime tra tutti le testimonianze, tramite le quali sarà possibile ricostruire tale traslazione dei dati.
Anche le Camere di Commercio, secondo il dettato dell’art. 2 della l. 580/1993, possono promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale e possono altresì costituirsi parte civile nei processi penali relativi ai reati contro l’economia o contro l’industria.
Rapporto di concorrenza tra imprese: quando manca e perché non si applica l’art. 2598 c.c.
Va ricordato che sotto il profilo giuridico la concorrenza sleale presuppone la sussistenza contemporanea di due elementi, ossia la qualità di imprenditore in capo all’autore degli atti vietati e al soggetto che invece li subisce, nonché l’esistenza di un rapporto economico di concorrenza tra i due soggetti.
Non vi può essere concorrenza sleale dove non c’è neppure concorrenza.
In particolare, la Cassazione, con sentenza n. 4739/2012, ha chiarito che il rapporto di concorrenza economica deve riguardare beni o servizi che si trovino nel medesimo ambito di mercato, cioè quei beni e servizi destinati a soddisfare identici bisogni dei consumatori o bisogni similari o complementari.
Ove gli imprenditori operino in settori differenti, che in nessun modo possono entrare in conflitto, non si possono mai ravvisare gli atti di cui all’art. 2598 c.c.
Ve detto che la succitata sentenza ha poi esteso anche alle ipotesi di mera concorrenza potenziale la tutela risarcitoria accordata dall’art. 2600 c.c.
Un’altra condotta idonea a trarre in inganno la clientela, è costituita dalla pubblicità ingannevole, disciplinata dal Codice del Consumo, d. lgs. 206/2005, che definisce come pubblicità qualunque forma di messaggio che sia diffuso, nell’esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di beni mobili o immobili, oppure la prestazione di opere e servizi.
Si tratta quindi di una nozione molto ampia, nella quale ricorrono anche le ipotesi in cui, mediante tali messaggi, si ingeneri nel consumatore un’idea circa le qualità del prodotto che non corrisponde al vero.
Sarà quindi ingannevole la pubblicità in cui si descrivono caratteristiche che non esistono o in cui si millantano pregi che non ci sono, traendo quindi in inganno il consumatore.
Anche in questo caso, pur non essendovi una condotta scorretta rivolta direttamente al concorrente, si porrà in essere una confusione nella clientela.
Tra i casi più noti di atti di concorrenza sleale troviamo senz’altro la contraffazione dei prodotti alimentari, così cari al made in Italy.
Secondo uno studio del Censis, i 10 prodotti alimentari più contraffatti sono i seguenti: il miele, l’olio di tartufo, il succo di arancia, il pesce, il latte, i mirtilli, lo zafferano, l’olio di oliva, il succo di melograno e il caffè.
Nel settore enogastronomico questi rappresentano i casi più noti di alterazione e riproduzione di prodotti che poi, in un secondo momento, vengono commercializzati facendo riferimento a zone di produzione che in realtà tali alimenti non hanno mai visto.