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Risarcimento Concorrenza Sleale - storno dei dipendenti e furto di informazioni

Anche laddove la componente grafica di un nuovo marchio sia molto simile a quella di un marchio precedentemente registrato, non può ravvisarsi contraffazione in quanto tale componente è soltanto una di quelle che compongono un segno distintivo e non è sufficiente da sola a creare confusione nel cliente, specie se il mercato di riferimento inerisce all’acquisto di opere d’arte, in cui fondamentale non è il marchio ma il rapporto con il venditore.

Nel caso in cui, viceversa, una nuova azienda assuma personale di un’azienda già presente sul mercato utilizzando le informazioni riservate che tali ex dipendenti forniscono, si concreta una concorrenza sleale sanzionabile e risarcibile ai sensi degli artt. 2598 e 2600 c.c, che dispongono l’obbligo risarcitorio per tali tipologie di condotte.

Nel caso di specie, il Tribunale riteneva congruo un risarcimento pari a euro 700.000,00.

Il mercato, in ogni suo ramo, ha le sue regole e sa essere spietato.

È possibile passare anni a costruire una credibilità con i propri clienti, a raccogliere informazioni commerciali che consentano di creare una fidelizzazione maggiore e di ampliare il proprio bacino di utenza, per poi accorgersi che una nuova azienda operante da poco nello stesso settore sta cercando di “farcela sotto il naso”, di sfruttare le nostre conoscenze i nostri metodi di vendita collaudati negli anni, per accrescere il fatturato in un brevissimo periodo e accaparrarsi tutta la clientela o gran parte di essa.

Tali situazioni accadono ogni giorno, inseriti come siamo in un contesto di capitalismo sfrenato in cui il pesce piccolo è sempre destinato ad essere mangiato da quello grande e i piccoli imprenditori talvolta destinati a soccombere e a rimanere indietro rispetto alle multinazionali.

Accade anche che in settori di nicchia, definibili anche come privilegiati, in cui i concorrenti sono pochi e i guadagni sono alti, alcune aziende tentino di inserirsi a gamba tesa, con un lavoro destinato alla sottrazione dei clienti al principale concorrente in maniera non sempre lecita.

È quanto accaduto a due aziende nazionali operanti nel campo della vendita delle opere d’arte, che si sono date battaglie dinanzi al Tribunale di Roma per l’asserita contraffazione del marchio della prima ad opera della seconda e la distrazione di clientela mediante attività di storno dei dipendenti e spionaggio industriale.

Spionaggio industriale e calo di fatturato: come si quantifica il danno in tribunale

La prima attività aveva infatti raggiunto una certa affermazione nel settore, tanto da avere una fatturato annuale di milioni di euro.

Un giorno però si accorgeva di una repentina e drastica riduzione dei guadagni, di dimissioni date in massa dai dipendenti, di approcci finalizzati alla vendita che i clienti sostenevano di aver ricevuto secondo modalità molto simili a quelle di tale azienda.

Ed ecco che tutto diventa chiaro, che il puzzle si compone: c’è una nuova azienda sul mercato che sta attraendo e accaparrandosi i vecchi clienti della Ar.

Tale ditta decideva pertanto di adire le vie legali al fine di ottenere la giusta sanzione per gli atti di concorrenza sleale a suo dire posti in essere dalla Mu. Spa.

Come difendersi dalla concorrenza sleale

La causa civile veniva incardinata come detto presso il Tribunale di Roma, dopo che la Ar. aveva già proposto domanda cautelare volta ad ottenere l’inibitoria dell’uso del marchio “X”, nonché la descrizione, distruzione e sequestro del materiale recante tale marchio, l’inibitoria della prosecuzione degli ulteriori atti di concorrenza sleale, attuati anche a mezzo della società controlla Op. e, infine, chiedendo la fissazione di somme a rafforzamento degli ordini inibitori e la pubblicazione del provvedimento.

La superiore istanza cautelare veniva tuttavia rigettata e si iniziava il procedimento di merito innanzi al Tribunale.

Marchio simile ma nessuna confusione: come si valuta il rischio nel mercato dell’arte

La Ar. Spa chiedeva che venissero accertati gli atti di concorrenza sleale perpetrati dalla Mu Spa in suo danno e segnatamente lo storno di dipendenti, collaboratori ed agenti, nonché lo sviamento della clientela.

L'Avvocato esperto in concorrenza sleale inoltre rilevava il compimento di ulteriori atti di concorrenza sleale compiuti dalla Mu., concretizzatisi in uno spionaggio industriale, consistente nella illecita detenzione ed utilizzazione dei tabulati dei clienti e delle procedure operative della stessa Ar.

Non solo, ad avviso dell’istante la Mu. Spa si era altresì resa responsabile di una concorrenza sleale in quanto parassitaria, posta in essere mediante l’utilizzo di un marchio simile a quello della Ar. e quindi idoneo a generare confusione nella clientela. Quest’ultima infatti poteva in questo modo essere tratta in inganno e credere di avere a che fare con la medesima provenienza commerciale del prodotto acquistato

Per tali ragioni la Ar. Spa chiedeva al Tribunale di Roma di riconoscere l’illiceità delle superiori condotte in quanto costituenti concorrenza sleale e, pertanto, condannare la convenuta la risarcimento dei danni prodotti.

In particolare questi venivano ravvisati dalla parte attorea innanzitutto nel calo di fatturato nella zona interessata, ossia in Calabria e in Sicilia, di oltre il 55% nel primo quadrimestre del 2004 rispetto all’anno precedente, nella lesione dell’immagine e della reputazione commerciale della società, nel nocumento prodotto di riflesso sulla visibilità, identità e capacità distintiva e di penetrazione del mercato del marchio “Ar”.

Infine si lamentava il danno subìto per la lesione della riservatezza, la lesione dell’identità e dell’immagine della società attrice, nonché i riflessi negativi prodottisi sul valore di borsa del titolo.

Si costituiva in giudizio la convenuta Mu., contestando tutte le deduzioni della società Ar. e riproponendo l’eccezione di nullità del marchio della società attrice.

Risarcimento per sviamento di clientela: quali prove servono in giudizio

L’istruttoria processuale era costituita dall’esame testimoniale, dall’assunzione dell’interrogatorio formale della legale rappresentante della società convenuta e dall’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio sulla documentazione contabile delle parti.

All’esito della superiore fase, il Tribunale di Roma si pronunciava in parte rigettando le istanze degli Avvocati, in parte accogliendole.

In primis veniva affrontato il problema relativo all’eventuale contraffazione del marchio.

Il giudice osservava preliminarmente che il marchio “Ar.”, costituito dalla denominazione Ar e dalla relativa rappresentazione grafica, era stato registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a far data dal 1998. In particolare la scritta Ar appariva eseguita in caratteri stilizzati in stampatello maiuscolo di colore nero, mentre l’apostrofo e l’accento venivano rappresentati da due linee verticali di pari lunghezza di colore rosso. L’intera figura era inserita in una figura quadrangolare a fondo bianco con bordo nero.

Nel 2000 veniva inoltre chiesta dalla parte attorea la registrazione anche del solo marchio denominativo Ar.

Viste le caratteristiche del marchio sopra descritto il Tribunale rigettava la domanda della parte convenuta Mu relativa alla nullità di questo, in quanto sussistenti i requisiti fondamentali per la sua validità, ossia la novità, la liceità, l’originalità e della distintività.

Il giudice rigettava inoltre le domande della Ar. relative alla contraffazione del marchio, affermando che, pur essendo molto simile la componente grafica dei due marchi (vista la medesima riproduzione di un rettangolo con dettagli di linee che ad una prima occhiata ben ricordano il marchio Di Ar), tuttavia ciò non è sufficiente per poter rilevare una contraffazione.

E infatti, il pericolo di confusione tra i marchi, rilevante ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. quale atto di concorrenza sleale, non sussiste laddove vi sia la sola somiglianza grafica dei segni, in quanto tale componente è sola una di quelle che compongono un segno distintivo e non ne rappresenta il nucleo maggiormente significativo. Secondo il giudice, la capacità distintiva è data dalla sostanziale differenza della componente denominativa, indi per cui non vi sarebbe alcun pericolo di confusione.

Inoltre, il tribunale evidenziava altresì come nel mercato di riferimento, cioè quello della vendita di opere d’arte di un certo pregio, una certa somiglianza del marchio non produce di fatto alcuna dispersione di clientela in quanto questa non è attratta dal marchio, bensì dal rapporto di fiducia che instaura con il venditore.

Alla luce di ciò si rigettava la domanda di accertamento della contraffazione.

Veniva viceversa accolta la domanda relativa all’accertamento di atti di concorrenza sleale posti in essere dalla convenuta Mu., consistiti in spionaggio industriale e per sviamento di clientela mediante l’utilizzo di informazioni sottratte dalla società Ar. dai dipendenti dimissionari.

Benchè non fosse stato ritenuto sussistente lo storno di dipendenti con l’intenzione di danneggiare la società attrice, comunque veniva rilevato un passaggio di dati fondamentali da un’azienda all’altra, rivelatisi poi centrali per l’aumento del fatturato della convenuta a fronte della diminuzione delle vendite della parte attorea.

Emergevano infatti metodi di approccio estremamente simili, anzi quasi del tutto uguali, nonché l’utilizzo di elementi facenti riferimento alla storia commerciale del cliente che non potevano essere in possesso della Mu., atteso il suo più recente ingresso sul mercato.

Visto quanto sopra, tenuto conto del fatto che la diminuzione del fatturato dell’attrice doveva ricondursi anche alla generale crisi del settore a livello nazionale, il giudice riconosceva una risarcimento del danno pari a euro 700.000.

Va infatti ricordato che l’art. 2600 c.c. prevede che se gli atti di concorrenza sleale, descritti dall’art. 2598 c.c., sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento del danno, tenendo conto che una volta accertati gli atti la colpa si presume, salva la prova contraria fornita dall’autore.

Utilizzo illecito di informazioni aziendali: profili di responsabilità civile e strategia difensiva

Di particolate rilievo appare un’ulteriore sentenza che ha affrontato il tema della concorrenza sleale realizzata mediante il discredito dell’operato del concorrente.

Segnatamente, la Corte di Cassazione, con sentenza della I sezione civile, n. 5848, ha affermato che, per potersi richiedere un risarcimento in ragione della diffusione di  notizie ed apprezzamenti sui prodotti effettuati in modo idoneo a determinarne il discredito, occorre dare prova che vi sia stata un’effettiva divulgazione ad un numero indeterminato, o quanto meno ad una pluralità di soggetti cioè ad un pubblico indifferenziato, dell’informazione predetta, escludendosi la configurazione della concorrenza sleale nell’ipotesi in cui si sia trattato di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori.

Dovrà altresì essere fornita la prova della lesione alla reputazione commerciale.

Ne deriva che la posizione del presunto danneggiato è certamente gravata da oneri maggiori, che renderanno più complesso il percorso per il raggiungimento di un risultato soddisfacente in giudizio.

 

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