Risarcimento per violazione del diritto alla riservatezza online
La persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale "on line", di una risalente notizia di cronaca (riguardante, nella specie, una vicenda giudiziaria per un fatto accaduto circa due anni e mezzo prima della instaurazione del relativo procedimento ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione "on line" di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa.
Cronaca giudiziaria a Pescara: lite familiare tra ristoratori sul lungomare
Il lungomare di Pescara è ricco di stabilimenti balneari molti dei quali, come spesso si trova nelle località di mare, sono attrezzati per la ristorazione.
Uno di questi, come molti altri, è gestito da un signore abruzzese che offre specialità di pesce ed accoglie i clienti nel proprio stabilimento sul lungomare nord.
A poca distanza, esiste un altro ristorante, ugualmente specializzato in cucina di mare, ugualmente gestito da un altro signore abruzzese.
I due gestori sono fratelli, entrambi ristoratori, entrambi gestori di stabilimenti balneari ma le cose in comune finiscono qui. Tra i due non corre infatti buon sangue a causa di una vecchia ruggine dovuta a motivi economici.
Conflitto immobiliare tra fratelli e cause della disputa legale
I due fratelli sono proprietari di una palazzina al centro di Pescara e litigano da tempo a causa della sua gestione, un rancore che cova da tempo per chi dei due debba ottenere la parte più ampia e più di valore, su come debba essere divisa.
Una sera di marzo, quando il lungomare non pullula ancora di turisti ma i ristoranti sono già pieni di avventori, i due fratelli arrivano alla resa dei conti. Il secondo decide di recarsi nel ristorante del primo e affrontare una volta per tutte la questione. I toni si fanno accesi e i rispettivi figli intervengono nella discussione, ognuno a difesa del rispettivo padre.
Nessuno sembra avere la meglio perché nessuno dei due fratelli è disposto a cedere di un passo alle ragioni dell’altro.
Rissa tra fratelli ristoratori a Pescara: dal litigio all’accoltellamento
Perdere la testa è facile e nella concitazione del discorso, i due vengono alle mani. I figli si inseriscono nella rissa ma invece di riportare la pace, alimentano lo scontro fino a quando uno dei due fratelli decide di passare alle maniere forti e impugna un coltello; senza pensarci due volte affonda la lama nello stomaco del fratello.
Prima che la situazione degeneri, viene subito chiamata un’ambulanza e la Polizia, che trascina tutti e quattro, i due fratelli e i rispettivi figli, in Caserma. Il Questore al quale sono affidate le indagini decide di impartire una bella lezione ai due irascibili fratelli, nella speranza che l’accaduto riesca a mettere la parola fine ad un’annosa diatriba.
Chiusura dei ristoranti disposta dal Questore per motivi di ordine pubblico
Decide infatti di ordinare la chiusura di entrambi gli stabilimenti per venti giorni, in modo da dar tempo agli animi di raffreddarsi e ai due fratelli di tentare un riavvicinamento.
Peccato che la notizia non sia passata inosservata e che faccia il giro di Pescara anche grazie ad un quotidiano locale online che riporta tutta la cronaca regionale. Ed è così che dopo aver cercato ragione nei confronti del fratello, decide di ottenere giustizia anche sugli editori del giornale.
Condanna dell’editore da parte del Tribunale di Chieti per violazione della privacy
Il Tribunale di Chieti condanna l’editore di una testata giornalistica abruzzese a provvedere ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 nei confronti dei ricorrenti oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. I soccombenti propongono ricorso diretto per Cassazione al quale resistono i vittoriosi in primo grado.
Cassazione: le violazioni di legge contestate sul trattamento dei dati personali
I ricorrenti denunziano con il primo motivo “violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152, comma 7 e art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, con il secondo motivo “violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 136, 127 e 139 (codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5"; con il terzo motivo “violazione e falsa applicazione dell'art. 99, commi 1 e 2 e art. 139 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 1, 5, 6, 12 e 13 del codice di deontologia relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica del 29 luglio 1998 in Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998 n. 179, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn 3 e 5”; con il quarto motivo “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2001, artt. 15, 36, 117 e art. 139 del codice di deontologia, nonchè dell'art. 2050 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Diritto di cronaca e limiti nel trattamento dei dati: la finalità giornalistica non basta
Affermano di avere legittimamente esercitato il diritto-dovere di cronaca e d'informazione rispetto a un fatto di rilievo penale, di aver conservato l’articolo all'interno dell'archivio informatizzato, e affermano l'attualità della notizia, la persistenza dell'interesse pubblico all'informazione, l'inapplicabilità del D.Lgs del 2003, art. 7 e l'erroneo richiamo al diritto all'oblio.
Trattamento illecito dei dati senza consenso: decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo relativo alla omessa notifica del ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.
Non essendo stata impugnata una pronuncia del Garante, esso non ricopre la veste di litisconsorte necessario nel giudizio; tuttavia, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, gli vanno notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a tutela dell'interesse pubblico.
L’eventuale omissione non è però sanzionata con la nullità.
I successivi due motivi vengono trattati congiuntamente ed entrambi rigettati.
Confermata la condanna al giornale online per diffusione illecita di notizie
La Corte richiama l’iter del Tribunale che ha ravvisato l'illecito trattamento di dati personali nel mantenimento del diretto ed agevole accesso alla notizia e nella sua diffusione sul web. Pertanto, in questo caso non è soggetta a valutazione la correttezza del contenuto o le modalità di pubblicazione e diffusione online dell’articolo di cronaca, né le modalità di conservazione e archiviazione informatica dello stesso. Ciò che rileva è unicamente il fatto che tale articolo sia facilmente e liberamente accessibile.
Diritto all’oblio online: anche una notizia attuale può essere rimossa su richiesta
Dichiara infatti incontestato che i risultati del motore di ricerca Google restituiscono accanto al ristorante dei ricorrenti anche il link all’articolo di cronaca giudiziaria, facilmente consultabile anche dopo che il sito aveva ricevuto la diffida a cancellare il link.
Ritiene condivisibile altresì che dalla diffida alla rimozione – avvenuta in corso di causa – sia trascorso un lasso di tempo sufficiente a determinare una lesione del diritto alla riservatezza e alla reputazione dei ricorrenti.
La Corte, confermando la decisione de qua, afferma che la persistente pubblicazione e diffusione sul sito web della notizia di cronaca appare per l'oggettiva e prevalente componente divulgativa, esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d'archiviazione on line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali.
Oltretutto, l’assenza di aggiornamenti e sviluppi in merito alla vicenda la rende priva di un interesse pubblico alla sua conoscibilità finanche a livello locale e dunque nell’operazione di bilanciamento tra diritto all'informazione ed alla cronaca giornalistica con i diritti fondamentali della persona come quello alla riservatezza, va considerato prevalente quest’ultimo.
Risarcimento danni non patrimoniali per illecito trattamento dei dati ex art. 2050 c.c.
Di conseguenza, aver continuato a diffondere la notizia nonostante la diffida, integra un illecito protrarsi del trattamento dei dati suscettibile di dar luogo al risarcimento ex art. 2050 codice civile per i danni di natura non patrimoniale. Tali danni sono dimostrabili anche in via presuntiva e liquidabili in via equitativa, considerata la natura non economica del pregiudizio subito e la loro funzione compensativa.
Cassazione: due anni bastano per far venire meno l’interesse pubblico a una notizia
Secondo la Cassazione, il diritto alla riservatezza deve sempre essere tutelato su richiesta dell’interessato, poiché continuare a diffondere una notizia nonostante la diffida a cancellare e deindicizzare il relativo articolo, integra un trattamento dei dati senza il consenso dell’interessato e, come tale, illecito.
Ciò a prescindere dalla finalità giornalistica del trattamento e dalla esattezza dei dati riportati.
Quanto all’interesse pubblico a conoscere i fatti, poiché non esiste alcuna norma che indichi espressamente quale limite di tempo debba essere osservato nella archiviazione perché sia rispettata tale requisito, tale limite può essere ravvisato concretamente e caso per caso dal giudice che può ordinare alla testata giornalistica di deindicizzare il contenuto e rimuovere definitivamente l’articolo dal web. In questo caso, la cassazione ritiene congruo il limite di due anni.
Prevalenza del diritto alla riservatezza sul diritto di cronaca nei casi di deindicizzazione
Di fronte a tale richiesta, il diritto di cronaca invocato dal giornale online è destinato a soccombere perché se il trattamento si protrae provoca un pregiudizio all’interessato che va risarcito equitativamente dall’editore ai sensi dell’art. 2050 del codice civile, trattandosi di un pregiudizio di natura non patrimoniale.
👉 In casi simili, l’assistenza di un avvocato esperto in diritto alla privacy e diritto all’oblio è fondamentale per tutelare la propria immagine e ottenere la rimozione degli articoli lesivi.
Violazione della privacy nei giornali online abruzzesi: un caso analogo di risarcimento
Un caso molto simile a quanto si era già verificato in Abruzzo. Due soggetti sono finiti al centro di una vicenda giudiziaria per estorsione che si è conclusa con l’archiviazione dei reati contestati. Un periodico locale riporta la notizia del loro arresto e lascia in archivio l’articolo senza provvedere al successivo aggiornamento con gli sviluppi favorevoli ai due soggetti.
Questi, venuti a conoscenza che sul web circola ancora solo la prima parte della vicenda, hanno chiesto la rimozione dell’articolo ottenendo anche un risarcimento dei danni per i pregiudizi patiti all’immagine, al decoro e alla riservatezza a seguito dell’illecito trattamento dei loro dati.
✅ Se ritieni che anche la tua privacy o la tua reputazione online siano state lese dalla pubblicazione di articoli non aggiornati o diffusi senza consenso, come avvocato esperto in materia posso assisterti per ottenere la rimozione dei contenuti e il giusto risarcimento.