Trattamento dei dati come attività pericolosa
Decidendo sul caso di un cliente abituale del Casinò di Campione d’Italia, che si è visto rifiutare l’ingresso per via della pubblicazione di alcune notizie che lo indicavano responsabile di gravi fatti, con la sentenza n. 10646 del 26 giugno 2012 la Corte di cassazione stabilisce che il diritto al risarcimento dei danni per la mancata custodia dei dati personali è riconosciuto al danneggiato se le notizie non erano già note prima della loro diffusione ad opera del danneggiante e sempre che questi non abbia le abbia diffuse per esigenze di salvaguardia della propria dignità.
I clienti abituali dei Casinò di Campione d’Italia
Il Casinò di Campione d’Italia è frequentato da molti clienti che si potrebbero definire abituali. Arrivano con una certa cadenza, settimanale o mensile, e dopo aver cambiato il denaro si siedono ai tavoli da gioco dove si abbandonano a lunghe competizioni.
Cambiare il denaro è un’operazione necessaria nei Casinò dove è vietato far circolare contanti.
Merce di scambio sono infatti le fiches colorate e di varie forme, ad ognuna delle quali corrisponde un taglio di denaro. Molti dei servizi che offre il Casinò sono a pagamento e sono pensati per offrire molte facilitazioni agli ospiti che si trattengono più a lungo. Parcheggi, sportelli bancomat, consumazioni al tavolo, sono solo alcuni dei servizi che il Casinò mette a disposizione dei clienti.
Vantaggi esclusivi per i clienti abituali: carte platino e privilegi
Ai clienti abituali sono riservati dei vantaggi, come parcheggi privati, condizioni agevolate negli hotel, nei ristoranti e negli altri esercizi all’interno del Casinò, quali agenzie viaggi e negozi di lusso. Oltre a questi, una serie di altri privilegi come sale da gioco riservate e corsie preferenziali nel cambio dei contanti.
Più ci si siede ai tavoli da gioco e alle slot machine, più punti si accumulano e maggiori sono i riconoscimenti che il Casinò tributa ai suoi avventori. Ai clienti più affezionati, il Casinò riserva la carta platino, una sorta di carta di credito che apre tutte le porte del regno del gioco senza il fastidioso incombente di dover cambiare i contanti.
Cliente abituale escluso dal Casinò per notizie pubblicate online
Uno di questi clienti abituali ha già in mente la prossima tappa al Casinò, pensando che verrà accolto come di consueto. Una sosta al guardaroba, giacca d’ordinanza e subito seduto al tavolo, al solito posto, davanti al viso del croupier ormai familiare.
Un programma che non realizzerà. Navigando in Internet viene infatti a conoscenza che un sito ha pubblicato una notizia che lo riguarda, dal titolo “Da Campione d'Italia i botti di fine d'anno".
Vi si legge che al Casinò di Campione d’Italia da quando è finito al centro di indagini per alcuni reati gravi, egli non è più il benvenuto e che, anzi, la direzione gli ha proibito l’accesso e gli ha revocato la carta platino, ovvero la più esclusiva delle carte, il riconoscimento più prestigioso che il Casinò tributa ai suoi affezionati.
La diffusione della notizia in rete e le conseguenze reputazionali
La notizia circola in rete, evidentemente, poiché un altro sito riporta il titolo “P. e S. espulsi dal Casinò” abbinando il suo nome ad un altro habitué del Casinò, entrambi amici dell’ex sindaco di Campione d’Italia assurto agli onori delle cronache giudiziarie per alcune vicende poco chiare che costarono anche a lui il ritiro della carta platino da parte del locale Casinò.
Il contenuto riportato dagli articoli è lampante: troppo gravi i fatti commessi dal famoso cliente, per i quali è ora indagato. Egli non è più degno di considerazione ed è per questo che è stato espulso dal Casinò.
Il Casinò rispetta le regole morali e di trasparenza
Ad aggiungere umiliazione su umiliazione, una lettera del direttore del Servizio speciale di controllo del Casinò indirizzata all’agenzia di informazione web, con la quale egli spiega le ragioni che lo hanno convinto ad inibire l’accesso ad un cliente abituale. Ironicamente, egli spiega che il Casinò sarà anche un luogo di perdizione, ma sulla correttezza e la trasparenza non si transige: il rispetto delle regole morali è il motto del Casinò di Campione d’Italia.
Lo sviluppo delle fasi processuali in tribunale e Cassazione
L’attore cita in giudizio i due convenuti per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni per violazione della legge sulla protezione dei dati personali. I convenuti si costituiscono e il Tribunale di Como respinge la domanda attrice. Il ricorrente impugna la decisione davanti alla Corte di cassazione che decide per il rigetto del ricorso in data 26 giugno 2012.
Onere della prova e richiesta di risarcimento danni
In primo grado il ricorrente chiede la condanna al risarcimento dei danni pari ad Euro 4.500.000,00 per violazione della legge sulla protezione dei dati personali nei confronti del Casinò Municipale di Campione d'Italia e del direttore del Servizio speciale di controllo del Casinò.
La società eccepisce il difetto di legittimazione passiva per non essere titolare dell’attività di diffusione dei dati mentre il direttore del Servizio speciale di controllo del Casinò eccepisce che la notizia era stata pubblicata sul web prima della propria lettera e anche altri organi di stampa avevano parlato della vicenda.
Motivi di impugnazione in Cassazione contro la sentenza del Tribunale
In sede di impugnazione il ricorrente con il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 e dell'art. 2050 cod. civ., nel capo in cui la sentenza impugnata gli ha addebitato di non avere fornito la prova del comportamento illegittimo, con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 15 cit. nella parte in cui si ritiene che la preesistente diffusione delle notizie riservate valga ad esonerare i convenuti da responsabilità.
Esame dei motivi congiunti e rigetto del ricorso
Il rigetto dell’impugnazione viene articolato dalla Suprema corte in due motivi esaminati congiuntamente perché connessi e ritenuti entrambi infondati.
Innanzitutto la Corte dichiara inammissibile il ricorso perché investe motivazioni e argomentazioni estranee all'effettivo fondamento della decisione impugnata, non avendo il ricorrente proposto uno specifico motivo di impugnazione contro il capo della sentenza che respingeva la domanda sulla premessa che le notizie diffuse ed oggetto della richiesta risarcitoria non rientrano fra i dati sensibili di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 4, lett. d). Inoltre, ritiene il ricorso generico e astratto non contenendo in maniera chiara e specifica il principio che si vorrebbe venisse formulato dalla Corte di cassazione.
Conferma della Corte sul merito e infondatezza delle censure
La Corte si pronuncia comunque sulle censure del ricorrente, ritenendole infondate. Il ricorrente sostiene che ai sensi dell’art. 2050 codice civile, espressamente richiamato dal disposto dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, la pubblicazione dei dati sia di per sé prova dell’illecito e che il custode dei dati per escludere la propria responsabilità sia tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a proteggere le informazioni ad esso affidate.
Onere della prova per il danneggiato quando la notizia era già nota
In realtà il combinato disposto va inteso nel senso che se le notizie divulgate erano già note prima della loro diffusione, il danneggiato ha comunque l’onere della prova di dimostrare che la divulgazione pregiudizievole sia riconducibile al convenuto, e non ad altre fonti che abbiano in precedenza pubblicato le medesime informazioni.
Secondo la Corte, correttamente il Tribunale ha ritenuto che in assenza di prova contraria, il direttore del servizio sicurezza poteva aver appreso la notizia anche da precedenti articoli dei quotidiani.
Nessun risarcimento se la pubblicazione tutela l’onore e la dignità
È inoltre indubbio che la lettera abbia costituito la fonte unica e diretta della pubblicazione ma è anche vero che la sanzione irrogata al ricorrente era un evento già noto, come dimostra il fatto che il contenuto della lettera sia di risposta ad accuse e polemiche.
Tale pubblicazione va dunque considerata un esercizio di un diritto da parte del responsabile del Servizio di controllo, per tutelare la correttezza della casa da gioco e dei suoi responsabili.
Sotto questo profilo la pubblicazione della notizia non costituisce un illecito in quanto la tutela della riservatezza deve essere coordinata, come motiva la Suprema corte, anche con le esigenze di salvaguardia di interessi, pubblici e privati, all'onorabilità delle proprie frequentazioni, alla correttezza ed al rigore dei propri comportamenti.
Sintesi dei punti salienti della pronuncia della Cassazione
Il D. Lgs. 196 del 2003 richiama espressamente all’art. 15 la disciplina codicistica della responsabilità per esercizio di attività pericolose di cui all’art. 2050. Tale è infatti considerato il trattamento dei dati sensibili, proprio per l’elevato rischio di provocare pregiudizi definitivi alla dignità dell’interessato.
Ciò comporta che sia il danneggiante a dover fornire l’esonero della propria responsabilità, dimostrando di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare la custodia dei dati.
La Cassazione applica un correttivo a tale regola introducendo l’eccezione della precedente pubblicazione del fatto.
Quid iuris infatti se la notizia era già stata pubblicata in precedenza? In questo caso il danneggiante sarà comunque onerato dall’esonero della responsabilità ma il danneggiato dovrà dimostrare dal canto suo che la divulgazione non si possa ricondurre a chi abbia in precedenza pubblicato tali informazioni.
In ogni caso, se tale divulgazione avviene per salvaguardare il proprio onore e la dignità, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, essa non darà luogo a risarcimento.
Regole di accesso al Casinò di Campione d’Italia per residenti locali
Il Casinò di Campione d’Italia è l’unico che impone un particolare divieto di accesso ai frequentatori delle sue sale, come precisato dalle regole pubblicate sul sito dell’ente e visibili all’ingresso. Infatti, per arginare il fenomeno della ludopatia i cui effetti sarebbero potenziati dalla vicinanza del Casinò alla propria abitazione, la direzione vieta l’ingresso a tutti i residenti della enclave comasca che si affaccia sul Lago di Lugano.
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