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Diritto all’oblio prevale in assenza di finalità giornalistica

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 5820 del 26 aprile 2013, si esprime sul diritto all’oblio invocato dal ricorrente contro il giornale che aveva pubblicato la notizia di una sua presunta evasione fiscale milionaria, accogliendo il ricorso e condannando il giornale alla cancellazione dell’articolo dall’archivio telematico oltre al risarcimento dei danni.

Alla base della motivazione, il fatto che secondo il Tribunale il diritto all’oblio prevale sul diritto all’informazione ogni volta che i fatti narrati nell'articolo in contestazione non corrispondano integralmente a verità e manchi del tutto il requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia.

Inchieste sul Casinò di Saint Vincent e collegamenti criminali

Il Casinò di Saint Vincent richiama molti turisti nella tranquilla Valle d’Aosta. Alcuni di loro sono stati al centro di rocambolesche vicende giudiziarie ormai oltre trent’anni fa.

La magistratura valdostana scoprì infatti un filo rosso che collegava il Casinò ad alcune cosche mafiose in lotta tra loro per la gestione degli affari della casa da gioco, vista come il luogo ideale dove poter attuare il riciclaggio di denaro sporco.

A distanza di anni gli echi delle vicende si sono affievoliti e se ne parla nei romanzi di qualche avvocato che ha deciso di imprimere su carta la memoria di quei tempi.

Attentati e magistrati nel mirino della malavita

Un altro magistrato paga con la vita la sua inchiesta sul Casinò: è il 1983 e mentre sta portando a spasso il cane, viene raggiunto e ucciso da un colpo di pistola. Sta investigando sulle incursioni mafiose nel regno del gioco valdostano ed ha appena disposto il sequestro dei conti correnti degli amministratori del Casinò.

Negli stessi anni si susseguono indagini su cambisti impiegati nella casa da gioco, sui rapporti tra i prestasoldi e l’Ufficio Fidi, sugli amministratori della società che la gestisce e le pressioni che vengono esercitate per ottenere le autorizzazioni all’ingresso e al prestito di denaro in cambio di favori.

Mafia nei casinò: traffico illecito e controllo clientele

I magistrati dell’epoca riescono a ricostruire una enorme presenza di gente nota agli archivi delle Procure nella città di Saint Vincent, grazie ai registri degli albergatori che conservano i nomi degli ospiti, i quali si trovavano non in villeggiatura ma per sedersi ai tavoli da gioco e concludere loschi affari.

Negli anni ottanta, Saint Vincent vede arrivare esponenti di spicco della malavita siciliana, calabrese e persino marsigliese e gli episodi di criminalità narrano di incidenti nei cantieri, danneggiamenti, traffico clandestino di armi, traffico di stupefacenti, estorsione e altri reati tipicamente mafiosi.

Il caso di un cittadino estraneo al Casinò citato da Repubblica

A questa malavita organizzata che gravita nella regione più piccola d’Italia viene ricondotto un cittadino italiano. Il quotidiano la Repubblica, nel settembre del 1985, riporta un fatto relativo al filone di indagini sul Casinò di Saint Vincent che all’epoca era in pieno svolgimento.

Il titolo è evocativo e l’articolo è esplicito poiché vi compare il nome, il cognome del protagonista.

Il titolo è “l’usuraio del casinò ha evaso 84 miliardi” e contiene riferimenti ad alcuni fatti che egli affermerà di non aver mai commesso.

Nell’articolo si parla di procedimenti penali per usura, di mandati di arresto e latitanza all’estero, eppure, le uniche vicende giudiziarie che abbia mai effettivamente affrontato riguardano una omessa dichiarazione dei redditi che gli era costata un procedimento penale che però, per fortuna, si è concluso con una piena assoluzione.

Il salto nell’era digitale: archivi online di Repubblica (2008)

L’articolo compare nelle edicole a settembre del 1985 e il giorno dopo è già storia, una volta letto il quotidiano.

Ma quando nel 2008 Repubblica decide di pubblicare online l’intero archivio delle notizie e per recuperare l’articolo è oggi sufficiente digitare il nome su qualsiasi motore di ricerca, la storia torna ad essere presente, un presente scomodo per il suo protagonista.

Il ricorso per deindicizzazione davanti al Tribunale

Il ricorrente propone ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Milano nei confronti del Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A. e di Google Italy S.r.l. avente ad oggetto diffamazione a mezzo stampa e tutela della riservatezza. Il giudice dispone la conversione del rito da sommario a rito ordinario e assegna i termini istruttori.
Acquisita la documentazione, la causa viene ritenuta matura per le conclusioni e, trattenuta in decisione, decisa con sentenza.

Richiesta di risarcimento per diffamazione e violazione privacy

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ricorrente chiede di accertare la natura diffamatoria e l’illiceità dell’articolo "l’usuraio del casinò ha evaso 84 miliardi" pubblicato su Repubblica il 29.9.1985, riportato in rete nell’archivio online di Repubblica e, per l’effetto ordinare alle resistenti la rimozione dello stesso, la condanna al risarcimento dei danni, la condanna alla pubblicazione della decisione ex art. 120 c.p.c., con vittoria di spese.

Difese dell’Editore e di Google Italy in giudizio

Il Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A. eccepisce in via preliminare la prescrizione del diritto e chiede il rigetto delle domande di parte ricorrente. Per il motore di ricerca, Google Italy S.r.l. deduce la mancanza di legittimazione passiva, l’inapplicabilità delle disposizioni del Codice Privacy a Google Inc quale società statunitense senza attività in Italia.

Google Italy esclusa per difetto di legittimazione passiva

Il giudice rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti di Google Italy S.r.l. per difetto di legittimazione passiva. Il servizio Google Web Search attraverso cui si effettuano le ricerche è gestito da Google Inc. avente sede legale negli Stati Uniti, che pertanto si qualifica come unica titolare del trattamento di dati personali.


Il giudice rigetta altresì la domanda riconvenzionale proposta da Google Italy S.r.l. ex art. 96 c.p.c., comma 3 poiché nella decisione del ricorrente di citare in giudizio Google Italy s.r.l. non è ravvisata mala fede o colpa grave ma solo difficoltà di individuare il soggetto titolare del trattamento dei dati personali.

Prescrizione della diffamazione, ma apertura al risarcimento per violazione del diritto all’oblio

Il giudice accoglie l’eccezione di prescrizione proposta dal Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A. contro la domanda attrice di risarcimento dei danni per diffamazione, sulla base del fatto che l’articolo è stato pubblicato nel 1985 ed averlo caricato e reso accessibile nell'archivio online non integra una nuova pubblicazione. Inoltre il ricorrente non fornisce prova di non aver appreso già dal 1985 dell’esistenza dell’articolo.

Quanto alle domande di risarcimento danni per lesione del diritto all’oblio e violazione delle norme sulla Privacy, il Tribunale osserva che il D.Lgs. n. 196 del 2003 impone il rispetto della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali... Nel caso concreto, prevale il diritto all’oblio del ricorrente poiché i fatti narrati nell’articolo sono nella maggior parte infondati e manca completamente l’interesse pubblico a conoscere la notizia.

Finalità giornalistica assente: obbligo di cancellazione dall’archivio online

Inoltre, rileva il Tribunale, la finalità giornalistica del trattamento dei dati è giustificata per un periodo non superiore a quello necessario... la memoria storica della collettività ben può essere assicurata anche dalla semplice conservazione di una copia cartacea del giornale.

Pertanto, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 196 del 2003 il Gruppo Editoriale l’Espresso è tenuto alla cancellazione dell’articolo dall’archivio telematico del quotidiano La Repubblica.

All’attore viene riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti ex artt. 2043 c.c. e 15 D.Lgs. n. 196 del 2003, in via presuntiva e da liquidarsi equitativamente.

Bilanciamento tra oblio e interesse pubblico secondo la giurisprudenza

La sentenza del Tribunale di Milano ricalca un indirizzo tracciato dalla Cassazione, secondo cui bisogna bilanciare diritto all’identità personale e rispetto per un’informazione attuale.

In questo caso il diritto all’oblio è stato ritenuto prevalente su ogni altro interesse, autorizzando la cancellazione dell’articolo dalla rete anche in considerazione della totale carenza di interesse pubblico.

Google Italy: mero supporto commerciale, niente responsabilità nei dati

A differenza di altre pronunce di merito, il Tribunale di Milano ha escluso responsabilità di Google Italy s.r.l., ritenendola solo una controllata operante nel marketing, senza ruolo nel trattamento dei dati personali legato all’indicizzazione.

Casinò e mafia: riciclaggio nei luoghi di gioco

Le case da gioco, in tutto il mondo, rappresentano un ambiente attraente per i criminali in cerca di un canale per riciclare proventi illeciti, data l’enorme mobilità di denaro. Per questo motivo, non è insolito che le procure italiane indaghino su dinamiche criminali connesse ai Casinò, anche quando gli amministratori non risultano direttamente coinvolti.

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