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Diritto di Cronaca e Privacy Online

Il problema relativo alla tutela della privacy si pone in maniera dirompente nel momento in cui esso confligge con altri interessi parimenti meritevoli di tutela, quale ad esempio il diritto di cronaca, soprattutto su internet dove la notizia rimane a lungo e viene ritrovata ogniqualvolta l'utente la cerchi tramite i motori di ricarca.

Come comportarsi di fronte alla pubblicazione di una notizia in cui sono inseriti i dati personali sensibili o giudiziari di una persona coinvolta nel fatto narrato?

Ebbene sul delicato rapporto tra privacy e giornalismo l’Unione Europea ha lasciato ampio spazio agli Stati membri per regolare la protezione dei dati con riferimento a tale situazione. Da questo punto di vista l’ordinamento italiano si è rivelato particolarmente permissivo nei confronti delle testate giornalistiche, tutelando fino in fondo il diritto di cronaca.

In questo settore, al fine di pubblicare una notizia, non è necessario il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati, anche sensibili, non si necessita di un’autorizzazione del Garante ed è fortemente tutelato il segreto sulla fonte della notizia.

Gli interessati avranno però la possibilità di chiedere alle testate giornalistiche la comunicazione dei propri dati in possesso del giornalista, nonché fare richiesta di integrazione, aggiornamento o anche cancellazione delle informazioni trattate a suo avviso in violazione di legge.

Ve però detto che, pur nel rispetto della libera manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca costituzionalmente riconosciuti e tutelati, il Garante ha comunque un ruolo forte nel rapporto tra editore e soggetto interessato alla tutela della privacy, potendo ordinare al primo, nonché al direttore del giornale/sito web e al singolo giornalista, di comunicare all’interessato determinate informazioni che lo riguardano, come i dati detenuti e l’origine delle informazioni.

Il giornalista potrà comunque avvalersi del segreto professionale.

Ricorso al Garante Privacy

Laddove l’interessato ritenga che non siano stati adeguatamente trattati i suoi dati o non sia stato dato corretto seguito all’esercizio dei diritti, può rivolgersi ad un Avvocato che troverà il miglior modo per assisterlo.


Atto di diffida stragiudiziale

Un primo passo potrebbe essere un atto di diffida, dove devono essere indicati dettagliatamente i fatti, mediante una descrizione dei dati cui si fa riferimento e della condotta che integrerebbe una violazione delle norme, deve comparire l’indicazione delle disposizioni che si assumono violate e, infine, gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e dell’istante stesso.


L'Identità personale Online e su Stampa

L’esigenza della tutela della privacy e la ratio stessa dell’introduzione di un codice a ciò dedicato è correttamente individuata nell’art. 2 del Codice medesimo, che descrive le finalità del testo normativo, affermando che questo ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, non professionali.

Per poter meglio comprendere a cosa si faccia riferimento, occorre richiamare l’art. 4 della stessa fonte, nel quale sono contenute tutte le definizioni delle nozioni presenti nel codice.

In particolare, deve intendersi per trattamento qualunque operazione effettuata anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernente la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione o cancellazione di dati.

Al contempo lo stesso articolo prevede che per dato personale debba intendersi qualunque informazione relativa a persona identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Ma i dati poi non sono tutti uguali.

Si può distinguere tra dati sensibili, dati giudiziari o dati identificativi.

Di particolare rilevanza sono i primi, in quanto attengono ad informazioni dalle quali è possibile evincere l’etnia, l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’appartenenza a partiti, lo stato di salute e la vita sessuale di una persona, ragion per cui essi andranno trattati con particolare attenzione.

Gli altri si riferiscono invece alle eventuali pendenze giudiziarie di un soggetto o a informazioni idonee a rivelare l’identità del soggetto stesso, qualora questo non abbia già per la sua professione o altro una rilevanza pubblica.

Privacy ai tempi dei Social Network

Uno dei luoghi virtuali in cui la privacy è maggiormente a rischio, per non dire che può essere totalmente disintegrata, è rappresentato dai social network.

Non a caso nel giugno 2015 vi sono state non poche grane per il social network “Facebook”, accusato in Belgio di avere effettuato un trattamento dei dati personali non sufficientemente sicuro e inidoneo a garantire la privacy.

In particolare, sono stati evidenziati dei rischi nella procedura di “like”, che potrebbe portare ad una tracciabilità e memorizzazione dei dati non autorizzata.

Del resto questa non è l’unica grana del re dei social network, che successivamente ad una pronuncia della Corte UE non potrà più trasferire i dati raccolti in rete da cittadini europei verso gli Stati Uniti, che, ad avviso della Corte, non garantiscono adeguati livelli di protezione dei dati personali.

Ovviamente la sentenza di cui sopra non produrrà effetto nei soli confronti di Facebook (Meta, e dunque Instagram, etc), ma anche verso tutte quelle aziende che trasferiscono dati nei server situati negli Stati Uniti.

Tutto era cominciato con un ricorso avanzato da un cittadino austriaco dinanzi alle autorità nazionali, che riteneva violato il suo diritto alla privacy per il fatto che i suoi dati venissero inviati da Facebook oltreoceano senza adeguate garanzie.

Ciò che sembrava iniziato con una piccola azione si è ingigantito sempre più lungo il percorso, sino alla pronuncia della Corte che ha aderito alla posizione dell’avvocato generale, secondo cui i dati personali possono essere trasferiti dall’Europa soltanto verso paesi che ne garantiscono una protezione sufficiente e il sistema USA non è tra questi, trattandosi di un sistema che autorizza la conservazione dei dati in maniera indiscriminata, senza limitazioni, differenziazioni o eccezioni in funzione dell’obiettivo perseguito.

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  • Non è la prima volta che mi rivolgo a questo Studio Legale, in tutte le circostanze sono stato pienamente soddisfatto dall'operato dell'avvocato Alessandro Buccilli, serio, professionale, empatico e molto disponibile. Complimenti sinceri.
  • Lo studio legale mi ha permesso di risolvere i miei problemi nel minor tempo possibile efficienza e cuore nel lavoro che svolgono sono alla base di tutto e vi ringrazio ancora immensamente di tutto
  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
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