Cancellazione dalla Ricerca Google - Avvocato per la Deindicizzazione
In ambito di diritto all'oblio, diritto di cronaca e motori di ricerca, è riconosciuta preminenza al diritto all’oblio qualora i fatti riportati sotto forma di notizia non siano più attuali, mentre al contrario la notizia va mantenuta quando sia trascorso poco tempo dagli eventi.
Con questa motivazione il Tribunale di Roma rigetta il ricorso di un Avvocato di Roma che chiedeva la deindicizzazione dei risultati di ricerca che riguardavano una disavventura giudiziaria, poiché l’iscrizione agli albi professionali equivale ad un ruolo pubblico nella società e poiché un tempo di appena due anni non è sufficiente a togliere attualità ai fatti.
Rimozione Notizie su Google
Tra il luglio 2012 e i primi mesi del 2013 la Procura di Roma porta a termine le indagini su un giro di truffe organizzato da alcuni esponenti della società romana.
Lo scopo messo in atto dai complici è quello di incassare denaro attraverso una serie di guadagni illeciti, per poi dividerlo tra loro.
Il giro è composto e organizzato da un soggetto insospettabile, un sacerdote romano che ha acceso un conto corrente presso lo IOR, l’istituto di credito dello Stato del Vaticano.
Sul conto corrente, messo a disposizione dei suoi complici, confluisce il denaro sporco da riciclare, facendo leva sul fatto che nessuno, apparentemente, potrebbe sospettare di un sacerdote per ricostruire un giro di truffe negli ambienti romani.
Tutte queste notizie sono ovviamente riportate negli articoli di cronaca a riguardo, e la persona che si ritiene lesa necessita di rimuovere le notizie da Google.
Scomparire da Google motore di ricerca
A fianco del sacerdote si trova un soggetto già noto alle forze dell’ordine per essere stato implicato nel caso di un noto banchiere ed aver gravitato intorno alla Banda della Magliana, nota proprio per i suoi traffici di riciclaggio del denaro sporco.
Si unisce a loro anche un avvocato romano dal passato torbido.
È stato radiato dall’albo degli avvocati di Roma e non gli sarebbe permesso esercitare la professione in Italia.
A volte però, si cela sotto falso nome e continua ad assistere i clienti. È approdato in Svizzera e si è iscritto al locale albo degli avvocati.
I tre mettono in scena diversi falsi incidenti ed alcune truffe ai danni di grandi società italiane e delle compagnie di assicurazioni.
Riescono a conquistare un bottino di svariati milioni di euro, alcuni immobili valgono fino a dieci milioni di euro.
Il denaro, infatti, transita nel conto corrente del sacerdote e una volta ripulito, viene poi ritirato e reinvestito nell’acquisto di beni immobili di ingente valore, come hotel e complessi turistici.
Usciti indenni dalle accuse di riciclaggio e truffa, in alcuni casi con la complicità di imprevisti processuali, e fatte decadere le misure cautelari, i tre cercano di ritornare senza troppi strascichi alle vite ordinarie che conducevano prima delle vicende.
L’avvocato in particolare, cerca di riprendere l’esercizio della professione fuori dall’Italia.
Come molto spesso accade, scomparire dalla ricerca di Google non è semplice ed occorre capire se ve ne siano i presupposti di legge per il diritto all'oblio, quali: il decorso del tempo e la non attualità della notizia, assenza di memoria storica, interesse pubblico.
Diritto all'oblio notizie non attuali
Ai tempi di internet, però, non è un mistero che la carta stampata venga digitalizzata, immagazzinata in archivi virtuali e passata al setaccio dai motori di ricerca.
In questo modo nessuna notizia sfugge agli occhi attenti degli utenti.
Ad essi basta digitare un nome, un cognome, e il motore di ricerca restituisce rapidamente tutti i fatti collegati ad esso, anche quelli che sembravano ormai caduti nel dimenticatoio, lontani e incapaci di arrecare pregiudizio ad una vita faticosamente ricostruita sui propri sbagli.
Il diritto all'oblio è sempre più messo in discussione dalle notizie non attuali ma sempre indicizzate e rese disponibili dai motori di ricerca.
Causa contro Google per richiesta di deindicizzazione
Con ricorso depositato il 17.12.2014 il ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente, il motore di ricerca Google, la quale si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di deindicizzazione, compresa la richiesta di risarcimento dei danni.
Ritenuta matura per la decisione alla prima udienza, la causa è stata discussa all’udienza del 10.11.2015 con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.
Il ricorrente chiede la deindicizzazione di 14 links risultanti da una ricerca effettuata tramite il motore di ricerca Google digitando il proprio nome e contenenti il riferimento ad una vicenda giudiziaria ormai trascorsa, con condanna al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo trattamento dei suoi dati personali.
La società resistente, Google, eccepisce in via preliminare la cessazione della materia del contendere relativamente a quattro URL che corrispondono a pagine web prive di contenuti; contesta l'esistenza del diritto all'oblio per irrilevanza dell'erroneità delle notizie, assenza del requisito del trascorrere del tempo, e per il ruolo pubblico del ricorrente, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Quando il motore di ricerca può essere obbligato a deindicizzare
Respinta l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda e, preliminarmente, esclusi quattro URL dal novero di quelli oggetto di domanda, il Tribunale respinge nel merito anche la domanda principale riguardante la richiesta di deindicizzazione.
Contrariamente a come discusso in questo articolo sul diritto all'indicizzazione dei contenuti resi pubblici da un utente/azienda, con conseguente obbligo del motore di ricerca di indicizzare le pagine per non incappare in una pratica commerciale scorretta, il diritto all'oblio rappresenta la fase diametralmente opposta: la cancellazione dei contenuti già indicizzati.
Il diritto all’oblio, codificato quale legittimo interesse ad evitare che una notizia non più attuale riguardante la propria persona rimanga a tempo indeterminato indicizzabile dai motori di ricerca arrecando pregiudizio alla reputazione online e alla riservatezza, se attuato impedisce che i dati inerenti la persona continuino ad essere oggetto di trattamento.
Quindi, il motore di ricerca può essere obbligato a rimuovere dai propri risultati i link a quelle pagine web che presentano delle notizie non più attuali o che “per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati" come specificato nel 2012 dalla Cassazione.
In ogni caso è necessario mantenere la salvaguardia del diritto di cronaca e l’interesse della collettività alla conoscenza dei fatti, qualora essi siano invece ancora recenti e di rilevante interesse pubblico.
Riconoscimento dell’oblio e vita pubblica
Un ulteriore correttivo è rappresentato dal ruolo preponderante nella vita pubblica dell’interessato, che il gruppo di lavoro Articolo 29 della Direttiva 95/46/CE ha inserito tra le linee guida per orientare la decisione delle autorità giudicanti.
Ad esso si aggiunge una lunga serie di parametri che devono sussistere affinché possa essere positivamente accordata la tutela del diritto all’oblio invocato dall’interessato al trattamento dei dati personali.
Deindicizzazione della notizia
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Roma, il requisito dell’essenzialità dell’informazione nel trattamento dei dati personali è soddisfatto poiché i fatti contenuti nei link sono avvenuti nel 2012 – 2013 e dunque sono da considerarsi ancora attuali.
Inoltre, le vicende riportate appaiono sicuramente di interesse pubblico per la loro attualità, secondo la ricostruzione del Tribunale, in quanto è mancata la prova che le stesse si fossero concluse a livello giudiziario ad esempio con sentenze di assoluzione o archiviazioni e che dunque vi fossero stati sviluppi sulla presunta innocenza giudiziaria dell’interessato.
Il Tribunale rileva inoltre che le eventuali falsità delle notizie nelle quali figura il nome del ricorrente e restituite come risultati di ricerca nella pagina dei risultati, non incidono sulla responsabilità del motore di ricerca.
Quest’ultimo opera infatti come "caching provider", mentre la deindicizzazione deve invece essere considerata un preciso compito dei gestori dei siti terzi che hanno pubblicato la notizia in maniera non fedele, non rettificata, integrata o aggiornata con gli sviluppi successivi contenenti, ad esempio, la notizia dell’assoluzione.
Avvocato e ruolo pubblico - deindicizzazione
Sempre a parere del Tribunale, l’interessato che ha presentato ricorso è ritenuto un soggetto che ricopre un ruolo pubblico.
Egli infatti è iscritto all’albo degli avvocati, seppure in Svizzera e questa è una circostanza che accomuna i liberi professionisti agli alti funzionari pubblici e agli uomini d’affari, in base a quanto stabilito dalle linee guida emanate dal gruppo di lavoro Articolo 29.
Per tali suesposti motivi, il Tribunale di Roma opera il bilanciamento tra diritto all’oblio e interesse pubblico a conoscere attraverso il web notizie riguardanti il ricorrente, avente carattere pubblico, e conclude per la preponderanza dell’interesse pubblico all’informazione sul diritto all’oblio del ricorrente.
Numerose le sentenze italiane sul diritto all’oblio
Negli ultimi anni sono numerose le sentenze delle corti italiane che si sono pronunciate sulle richieste di rimuovere i risultati di ricerca recanti notizie false, non attuali, non essenziali, attraverso un particolare procedimento teso ad impedire che alcuni contenuti presenti negli archivi di siti terzi possano essere indicizzati dai motori di ricerca.
I Liberi professionisti iscritti agli albi sono considerati persone pubbliche
I criteri che guidano le decisioni giurisprudenziali in materia di diritto all’oblio sono quello del trascorrere di un certo periodo di tempo dall’accadimento dei fatti.
Questo è considerato un dato oggettivo che rende le relative notizie non più attuali.
Inoltre è valutata la ricorrenza dell’interesse pubblico a conservare il diritto all’informazione, come diritto costituzionalmente protetto.
Al fine di stabilire la spettanza del diritto all’oblio, è utile valutare anche il rilievo pubblico del richiedente che viene definito non necessariamente nei confini di chi è sottoposto ad un’attenzione mediatica superiore a quella di un qualsiasi cittadino, ma è ravvisabile anche in capo a chi ricopre dei ruoli che richiedono trasparenza nei confronti della collettività, come accade per i professionisti iscritti nei relativi albi.