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Illecita Diffusione delle Immagini Video

In tema di illecita diffusione di immagini e diritto di cronaca, ripercorriamo l'interessante storia della prima decisione "antenata" del diritto all'oblio, tutt'ora attuale in punto di diritto, soprattutto sull'essenzialità del diritto di cronaca.

In seguito al ricorso per la violazione della normativa a tutela dei dati personali commessa trasmettendo la replica di una puntata di Un Giorno in Pretura, con decisione n. 1148642/2005, il Garante della Privacy vieta l’ulteriore diffusione delle immagini relative alla interessata.

Con lo stesso provvedimento, il Garante dispone che una copia della decisione venga inviata al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

La Trasmissione Un Giorno in Pretura: spaccato dei tribunali

Una delle trasmissioni più longeve e divulgative in onda su Rai Tre si chiama “Un giorno in pretura”, nel corso della quale vengono trasmesse le videoregistrazioni di processi penali di particolare interesse pubblico, con commenti a margine di carattere tecnico e sempre molto interessanti.

Per lo più vengono trasmesse le fasi dibattimentali, ovvero quelle più interessanti per il pubblico che è a digiuno di nozioni giuridiche.

Le telecamere entrano quindi in aula quando è il momento di lasciare la parola ai testimoni che raccontano i fatti nel dettaglio, agli imputati che confessano o si proclamano innocenti, alle arringhe di stravaganti penalisti.

Sono scelti casi di cronaca che hanno appassionato l’opinione pubblica, occupando per mesi le pagine dei giornali e i salotti delle trasmissioni dove esperti, psicologi e criminologi commentano scientificamente il profilo del criminale e della sua vittima.

Ogni caso di cronaca diventa un caso giudiziario e quando al termine delle indagini esso approda in tribunale, c’è la possibilità che le udienze vengano celebrate a porte aperte consentendo alle telecamere di riprendere gli eventi.

Rai Tre trasmette nel 2004 un processo penale andato in onda nel 1988

In una delle puntate, precisamente quella andata in onda l’11 marzo 2004, veniva trasmessa la replica di una puntata del 1988 su di un processo a carico di diverse persone per un omicidio volontario commesso a Roma.

La telecamera di Rai Tre inquadra gli accusati che parlano al microfono, i testimoni, i banchi dove siedono i giudici della Corte d’Assise, riunita per giudicare i reati più gravi, poi scende verso gli imputati e i loro avvocati difensori, il pubblico ministero ed infine indugia verso il pubblico che sta assistendo all’udienza.

Tra la gente seduta ad ascoltare vi sono semplici curiosi, addetti ai lavori ma anche familiari e conoscenti della vittima, e degli imputati.

In mezzo a loro c’è anche una ragazza che ha una relazione affettiva con uno degli imputati e viene ripresa più volte, perché non riesce a trattenere l’emozione.

Le telecamere riprendono le reazioni del pubblico che assiste al dibattimento

La circostanza è delicatissima, il suo uomo rischia una pena dura come il carcere a vita se fosse dimostrata la sua colpevolezza, e le dichiarazioni dei testimoni possono essere determinanti.

Ogni volta che uno di essi prende la parola e cita il nome del suo uomo, o quando il pubblico ministero chiede la pena più grave, la ragazza reagisce vistosamente, si dispera, nega con tutta la voce che ha in corpo fatti che non vuole credere siano realmente accaduti.

Le telecamere non possono fare a meno di inquadrarla, anche per attirare l’attenzione e la curiosità degli spettatori a casa. 

La segnalazione al Garante Privacy

La ricorrente segnala al Garante che la riproposizione nel 2004 di una puntata del 1988 ha comportato la diffusione illecita di immagini.

Il Garante decide in data 7 luglio 2005 dichiarando fondata la decisione vietando ulteriormente la diffusione delle immagini. La ricorrente adisce l’autorità ordinaria per il risarcimento dei danni.

Le immagini ritenute diffamatorie

In relazione all’azione giudiziaria proposta davanti all’autorità ordinaria dove è stata lamentata la lesionede “l’onore, la reputazione e la dignità di una donna ormai di 35 anni inserita in un contesto sociale differente”, l’interessata segnala al Garante la violazione da parte di Rai della disciplina a tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali.

La Rai afferma che le riprese rispondevano a scopi informativi ed educativi

Rai risponde che la riproposizione della puntata era finalizzata a permettere al pubblico di confrontare il rito penale vigente all’epoca dei fatti con quello attuale e ad evidenziare il passato “contesto sociale e di costume”.

Inoltre, le riprese erano state consentite dal giudice e inquadravano il pubblico in maniera ampia e per pochissimi secondi.

Infine, la riproposizione del processo era stata preannunciata a mezzo stampa senza che fosse intervenuta alcuna contestazione.

Illecità diffusione di immagini

La fattispecie è ricondotta dal Garante nell’alveo della liceità della diffusione di immagini, e precisamente le riprese televisive di un dibattimento penale risalente al 1988.

Osserva il Garante che ai sensi dell’art. 471 c.p.p., nel processo penale la fase dibattimentale è generalmente pubblica, tanto è vero che il Giudice può autorizzare la ripresa televisiva per assecondare il diritto di cronaca, ma comunque assistita da precauzioni dettate dall’esigenza di tutelare sia la regolarità del procedimento che i soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria.

L’esistenza di dette precauzioni, a parere del Garante, non implica che i giornalisti incaricati di diffondere le immagini non debbano rispettare le prescrizioni imposte in primo luogo dal Codice in materia di protezione dei dati personali con gli articoli 136 e 137 e dal codice di deontologia giornalistica.

Trattamento dati per fini giornalistici

Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche, infatti, è ammesso anche senza il consenso dell’interessato purché avvenga nei limiti del diritto di cronaca e nel rispetto della dignità della personamentre la diffusione dei dati è consentita se risponde ai requisiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Il requisito della essenzialità dell’informazione

Il Garante non ritiene che la condotta di RAI rispecchi tali prescrizioni. Sebbene venga ravvisata la finalità giornalistica nel rendere conoscibile l’evoluzione culturale italiana sotto il profilo del sistema processuale e dello spaccato sociale, la diffusione di immagini relative ad un contesto particolare come quello del dibattimento penale per omicidio doveva essere più cauta a parere dell’autorità.

È vero che la RAI ha reso non identificabili alcuni volti di soggetti coinvolti nel processo e ha omesso alcune inquadrature del pubblico, ma non ha osservato tali cautele con riguardo alla segnalante, che è stata invece ripresa più volte durante episodi di visibile reazione emotiva.

Inoltre, trattandosi di una persona già adulta la cui fisionomia non è cambiata nel tempo, maggiore è la riconoscibilità maggiore è il disagio subito dalla trasmissione delle immagini.

Il diritto a non essere ricordati pubblicamente, antenato del diritto all’oblio

Il Garante, ritenendo che manchi il requisito dell’essenzialità dell’informazione poiché la ragione fondante tale specifica attenzione sulla interessata era unicamente una relazione sentimentale con uno degli imputati, giustifica la richiesta di riconoscimento del diritto a non essere ricordata pubblicamente anche a distanza di molti anni – categorizzato successivamente alla pronuncia come diritto all’oblio – per non ledere una dimensione sociale e affettiva sviluppatasi successivamente al 1988 e preservare anche il diritto all’identità personale e alla protezione dei dati personali.

Pur avendo Rai deliberato di sospendere autonomamente la trasmissione del programma Un giorno in pretura, il Garante provvede allo scopo di assicurare autoritativamente la sospensione ai sensi dell’art. 144 del Codice ordinando il divieto di diffusione delle immagini nel rispetto dell’art. 143 del medesimo Codice.

Il primo precedente del diritto all'oblio

La pronuncia in esame è considerato il primo precedente legale nel quale il Garante riconosce il diritto all’oblio, sebbene in questo caso venga definito diritto a non essere ricordati pubblicamente.

L’Autorità àncora al requisito dell’essenzialità dell’informazione la possibilità di continuare a diffondere notizie risalenti ormai nel tempo e dunque potenzialmente lesive per l’interessato, che nel frattempo sia faticosamente riuscito a riconquistare una dimensione sociale ed affettiva.

Un concetto già espresso dalla giurisprudenza di merito

Un concetto individuato per la prima volta dal Tribunale di Roma che nel 1995 condanna un editore al risarcimento del danno nei confronti di un soggetto la cui condanna per omicidio – scontata – era stata ripubblicata su un quotidiano a distanza di 35 anni, provocandogli la distruzione di rapporti personali e lavorativi, statuendo che la notizia non aveva alcun interesse storico e che la relativa ripubblicazione doveva considerarsi diffamatoria.

Diritto all’oblio applicato ai motori di ricerca

Il diritto all’oblio è stato dunque oggetto di una continua elaborazione da parte della giurisprudenza interna, sia di merito che di legittimità, e della Corte di Giustizia Europea.

Nel solco di tale disamina, si inseriscono numerose pronunce emesse dall’Autorità Garante della Privacy italiana.

Ad esempio, con riferimento al concetto di diritto all’oblio applicato ai motori di ricerca, il Garante si è espresso il 18.1.2006 negando che la cancellazione della notizia possa essere da sola sufficiente a garantirne la effettiva rimozione se non vengono contestualmente anche aggiornate le copie cache e gli abstract conservati dal motore.

 

 

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