I diritti d’autore sulle opere create con l’intelligenza artificiale
Di chi è l'opera generata con l'intelligenza artificiale, di chi ha redatto il prompt o del fornitore di IA?
Il problema non riguarda soltanto testi. Vale per immagini, campagne pubblicitarie, musica, progetti visivi, prodotti editoriali e opere di design.
Chi è l’autore? Chi può sfruttare economicamente l’opera? Chi può vietarne la riproduzione?
E, soprattutto, il fatto che un sistema di IA abbia prodotto materialmente l’output elimina necessariamente la creatività umana?
La risposta, nel diritto italiano vigente, non può essere automatica.
Ma una conclusione appare oggi solidamente argomentabile: quando l’output costituisce espressione riconoscibile di scelte intellettuali, libere e creative dell’utilizzatore, l’autore può essere il soggetto umano che ha progettato, diretto e verificato il processo creativo, anche mediante un prompt.
Il punto di partenza: il diritto d’autore protegge l’espressione, non la semplice idea
La legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, appartenenti alle arti, alla letteratura, alla musica, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, quale che sia il mezzo espressivo adottato.1 Le categorie dell’articolo 2 comprendono, fra l’altro, testi, musica, opere figurative, disegni, architettura, opere cinematografiche, fotografie e programmi per elaboratore.2
Il primo discrimine è dunque essenziale: l’idea non è monopolizzabile; è tutelabile la sua forma espressiva originale. La giurisprudenza italiana chiarisce costantemente che la creatività non coincide con novità assoluta né con eccezionalità artistica. Basta un atto creativo, anche minimo, purché l’opera manifesti nel mondo esteriore la personale elaborazione dell’autore.3
L’articolo 6 della legge sul diritto d’autore afferma che il titolo originario di acquisto nasce dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. In parallelo, l’articolo 2576 del codice civile ripete che il diritto sorge dalla creazione, intesa come particolare espressione del lavoro intellettuale.4 Non è quindi decisivo chi prema materialmente un tasto, azioni un dispositivo o completi tecnicamente una sequenza produttiva. Decisivo è stabilire a chi sia imputabile il lavoro intellettuale che ha dato identità espressiva al risultato.
Gli articoli 7 e 8 della legge n. 633/1941 regolano le presunzioni di paternità, normalmente riferite a chi sia indicato come autore sull’opera. L’articolo 12 attribuisce all’autore il diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare economicamente l’opera, mentre l’articolo 20 tutela il nucleo morale della paternità e dell’integrità. Anche il codice civile distingue con chiarezza sfruttamento economico e diritti personali: l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità e di opporsi a modificazioni pregiudizievoli, pur dopo la cessione dei diritti patrimoniali.5
La riforma italiana del 2025: l’IA può essere uno strumento, non un autore
Il legislatore italiano ha affrontato direttamente la questione con l’articolo 25 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. La disposizione ha modificato l’articolo 1 della legge n. 633/1941, precisando che sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, anche quando create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.6
La formula non attribuisce una personalità giuridica all’IA, né crea una proprietà automatica dell’output in favore dell’utente, del gestore della piattaforma o del produttore del software.
Essa compie, invece, una scelta antropocentrica: il sistema può assistere, accelerare, ampliare e persino rendere più complesso il processo creativo; ma la tutela d’autore resta ancorata al lavoro intellettuale umano.
Occorre quindi distinguere fra opera creata con l’ausilio dell’IA e risultato generato autonomamente dall’IA. Nel primo caso, la tecnologia è inserita in un processo ideativo e selettivo governato da una persona; nel secondo, l’output è sostanzialmente il prodotto imprevedibile dell’elaborazione automatica, senza un apporto umano creativo sufficientemente individuabile.
La differenza non risiede nel nome del software, né nel numero di prompt utilizzati, ma nella qualità causale delle scelte umane rispetto all’espressione finale.
Chi è il proprietario di un testo generato da ChatGPT o di un’immagine prodotta dall’AI?
L’utente non diventa autore perché ha utilizzato un servizio. Ma non cessa di poterlo essere solo perché si è avvalso di una tecnologia avanzata. La creazione intellettuale non coincide necessariamente con l’esecuzione materiale.
Nella pratica artistica e progettuale, chi concepisce un’opera può affidare l’esecuzione a terzi: al fotografo, all’incisore, al tecnico del suono, al compositore di arrangiamenti, al programmatore o all’esecutore materiale.
Il diritto d’autore non ignora questa realtà. Esso domanda se l’opera manifesti scelte creative imputabili a una persona, non se quella persona abbia personalmente prodotto ogni singolo tratto, pixel, nota o frase.
L’analogia con la macchina fotografica o con un software grafico non deve però essere banalizzata. L’IA generativa può introdurre opzioni compositive, linguistiche o figurative che l’utente non ha previsto nel dettaglio. Proprio per questa ragione, la verifica deve essere più rigorosa. Un comando come “scrivi un articolo sul diritto societario” o “crea un’immagine elegante di un ufficio” tende a delegare al modello quasi tutte le decisioni espressive. In questi casi, il prompt è verosimilmente una richiesta funzionale, non la forma creativa dell’opera finale.
Diverso è il prompt creativo: quello che incorpora una visione narrativa o visiva, determina il soggetto e la struttura, impone vincoli espressivi, seleziona elementi compositivi, esclude alternative, coordina le varianti e viene seguito da interventi di scelta, revisione o rielaborazione. Non conta la lunghezza dell’istruzione, ma la sua effettiva incidenza sull’identità dell’output. Un prompt breve può essere creativo; un prompt lunghissimo può restare meramente esecutivo o descrittivo.
La Corte di giustizia dell’Unione europea richiede che l’opera sia una creazione intellettuale propria dell’autore, vale a dire un oggetto che rifletta la sua personalità attraverso scelte libere e creative. Lo ha affermato, tra le altre, nelle sentenze Infopaq del 16 luglio 2009, C-5/08, Painer del 1° dicembre 2011, C-145/10, e Cofemel del 12 settembre 2019, C-683/17.7 In Brompton Bicycle, causa C-833/18 dell’11 giugno 2020, la Corte ha ribadito che rileva la capacità dell’autore di esprimere creativamente la propria personalità mediante scelte libere, da verificare alla luce degli elementi pertinenti del caso concreto.8
Questi principi consentono un’applicazione evolutiva: se il prompt, la selezione delle versioni e le successive correzioni imprimono nell’output scelte umane riconoscibili, l’IA può essere qualificata come mezzo di produzione, non come soggetto autore.
Un prompt può essere protetto dal diritto d’autore?
Sì, ma non automaticamente e non necessariamente insieme all’output. Un prompt può essere, di per sé, un testo originale: ad esempio, una sceneggiatura istruzionale complessa, una sequenza poetica o una costruzione narrativa dotata di autonoma forma espressiva. In questo caso, esso può aspirare alla tutela come opera letteraria, indipendentemente dal fatto che il risultato generato dal sistema soddisfi o meno il requisito di originalità.
La protezione del prompt, tuttavia, non comporta automaticamente la paternità dell’output. Un autore può essere titolare del proprio testo istruzionale senza avere determinato creativamente il risultato generato dalla macchina. Specularmente, un output può incorporare un apporto creativo umano anche quando il prompt, preso isolatamente, non abbia particolare valore letterario. Ciò che conta è la relazione concreta tra scelte umane ed espressione finale.
La Cassazione ha recentemente richiamato con particolare nettezza questa separazione. Con ordinanza 10 febbraio 2025, n. 3393, la Prima Sezione civile ha escluso che possa attribuirsi tutela a una semplice “metodologia narrativa” disgiunta dalla sua concreta traduzione espressiva, riaffermando che il diritto d’autore non protegge l’idea ma la sua forma.7 Nel contesto dell’IA, questo significa che non basta rivendicare un progetto astratto: bisogna dimostrare come esso sia diventato forma riconoscibile nell’opera.
Cassazione n. 1107 del 2023: il software non esclude la tutela, ma impone un esame più severo
L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione I civile, 16 gennaio 2023, n. 1107, è il precedente italiano più rilevante, ma va letto senza forzature. Il caso riguardava un’opera grafica digitale utilizzata come scenografia televisiva. La parte resistente aveva sostenuto, in sede di legittimità, che l’immagine fosse stata prodotta da software algoritmico e che la presunta autrice avesse soltanto scelto il procedimento e approvato il risultato.3
La Corte non ha deciso nel merito una controversia sull’IA generativa: ha dichiarato inammissibile la censura perché nuova e dipendente da accertamenti di fatto non svolti nei gradi precedenti. Tuttavia, ha formulato un’affermazione preziosa: l’impiego di un software è compatibile con la creazione di un’opera dell’ingegno, ma richiede un controllo più rigoroso per verificare se e in quale misura lo strumento abbia assorbito l’elaborazione creativa dell’artista.3
Non è quindi corretto affermare che Cassazione n. 1107/2023 abbia già riconosciuto il diritto d’autore su un’opera generata da IA mediante prompt. Sarebbe un’eccessiva semplificazione. È però corretto ricavare dalla pronuncia un criterio: la tecnologia non esclude la tutela e conferma l’esigenza di dover accertare il contributo creativo umano.
Imprevedibilità, idea e controllo espressivo
Un modello generativo determina aspetti dell’output che l’utente non prevede, non controlla e talvolta non può nemmeno spiegare. Se il sistema sceglie autonomamente espressioni, colori, ritmo, proporzioni o costruzioni narrative, attribuire l’intera opera al promptista potrebbe trasformare una semplice richiesta in un monopolio sull’espressione prodotta dalla macchina.
La seconda obiezione è che il prompt può essere soltanto un’idea. Il diritto d’autore non consente di appropriarsi del tema, del genere, dello stile o della suggestione generale. Un’istruzione che chieda “un romanzo malinconico ambientato in una città costiera” non determina, da sola, le parole e l’architettura narrativa dell’opera.
Il rapporto dello U.S. Copyright Office del gennaio 2025, richiamato nel quesito, si colloca su questa linea cautelativa: distingue l’IA usata come supporto alla creatività umana dal caso in cui semplici prompt non conferiscano all’utente un controllo sufficiente sugli elementi espressivi del risultato. Anche la prassi statunitense relativa a immagini generate mediante sistemi di IA ha negato tutela alle componenti prodotte dalla piattaforma, riconoscendo invece il testo umano e la selezione o disposizione creativa dei materiali.
Il criterio corretto non è la presenza o l’assenza dell’algoritmo, bensì l’apporto intellettuale umano riconoscibile nella forma finale. Se questo apporto riguarda solo la selezione, il coordinamento o la revisione, la tutela potrà riguardare soltanto tali componenti. Se manca del tutto, l’output potrà restare privo di diritto d’autore.
AI Act, direttive europee e addestramento: ciò che disciplinano e ciò che non disciplinano
La direttiva 2001/29/CE armonizza taluni diritti patrimoniali, in particolare riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione, e costituisce la fonte europea entro cui la Corte di giustizia ha elaborato la nozione autonoma di opera. La direttiva (UE) 2019/790, recepita in Italia, disciplina fra l’altro le eccezioni per l’estrazione di testo e dati. L’articolo 70-quater della legge italiana consente tali attività su materiali accessibili legittimamente, salvo riserva espressa dei titolari dei diritti.10
Questa disciplina riguarda principalmente l’uso delle opere preesistenti nel training o nel text and data mining; non decide chi sia autore dell’output. La legge n. 132/2025 ha inserito l’articolo 70-septies, rinviando espressamente alle regole già previste per text and data mining anche con riferimento a modelli e sistemi di IA generativa.6
Il regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, non contiene una disciplina generale sulla proprietà o sulla titolarità autoriale degli output. Esso stabilisce regole armonizzate sui sistemi di IA e obblighi per modelli di IA per finalità generali, in un quadro complementare rispetto alle altre fonti dell’Unione.11 È pertanto errato invocarlo per sostenere che attribuisca automaticamente il diritto d’autore allo sviluppatore, alla piattaforma o all’utente.
La Convenzione di Berna resta il fondamento internazionale della protezione delle opere letterarie e artistiche. La sua logica personalistica, unitamente alla nozione europea di creazione intellettuale propria dell’autore, rende difficile configurare l’IA come titolare originaria di diritti morali e patrimoniali. La discussione de iure condendo su eventuali diritti sui generis per output autonomi resta aperta in dottrina; non descrive, però, il diritto italiano attualmente vigente.12
Posso vendere un’opera generata dall’intelligenza artificiale?
La possibilità tecnica o contrattuale di vendere un output non equivale alla sua proteggibilità con diritto d’autore. Le condizioni d’uso di una piattaforma possono attribuire all’utente facoltà contrattuali di impiego, licenza o sfruttamento commerciale; ma non possono trasformare un risultato privo di creatività umana in un’opera tutelata dalla legge.
Occorre tenere distinti almeno quattro piani. Il primo è la paternità originaria, che spetta soltanto alla persona fisica il cui contributo creativo sia rilevante. Il secondo è la titolarità dei diritti patrimoniali, che può essere trasferita o concessa in licenza e il cui trasferimento deve essere provato per iscritto.13 Il terzo è il rapporto contrattuale con la piattaforma. Il quarto è la titolarità di eventuali diritti di terzi sulle opere utilizzate, imitate o riprodotte dall’output.
Il produttore del software non diventa autore dell’opera dell’utente soltanto perché ha realizzato il modello, così come il proprietario del pennello non diventa autore del dipinto. Potrebbe tuttavia vantare diritti sul software, sul modello, sulla banca dati, sui marchi e sulle condizioni contrattuali di servizio. Analogamente, il committente o il datore di lavoro potrebbe acquistare diritti di utilizzazione economica in forza di contratto o di specifiche disposizioni applicabili, senza per questo diventare autore morale dell’opera.
La commercializzazione richiede inoltre cautela quando l’output contenga elementi sostanzialmente riproduttivi di opere altrui. La paternità del nuovo contributo creativo e la liceità rispetto ai diritti anteriori sono questioni diverse. Una rielaborazione può essere creativa e, nello stesso tempo, lesiva dei diritti sull’opera originaria se priva del necessario consenso.8
l’autore resta chi determina l’identità creativa dell’opera
L’intelligenza artificiale modifica radicalmente i mezzi della produzione culturale, ma non impone di abbandonare il principio fondamentale del diritto d’autore: la protezione nasce per riconoscere e incentivare l’intelligenza creativa umana.
Il criterio interpretativo più coerente con l’articolo 1 della legge n. 633/1941, come modificato nel 2025, con l’articolo 6 e con la nozione europea di originalità è l’apporto intellettuale umano riconoscibile nell’espressione finale. Chi concepisce, struttura, dirige, vincola, seleziona e rielabora un output mediante un prompt effettivamente creativo può dunque essere riconosciuto autore dell’opera risultante, anche se l’esecuzione materiale è affidata a un sistema di IA.
Non è una presunzione automatica e non è ancora una regola definitivamente consolidata dalla giurisprudenza italiana specifica sull’IA generativa. È, però, una tesi interpretativa forte, sistematicamente fondata e conforme alla scelta legislativa recente: l’algoritmo non deve cancellare l’autore umano quando l’opera continua a portarne l’impronta.
Il futuro del lavoro intellettuale non dipenderà dalla contrapposizione artificiale fra uomo e macchina. Dipenderà dalla capacità del diritto di riconoscere, con rigore ma senza pregiudizi tecnologici, il momento in cui uno strumento avanzato resta precisamente questo: lo strumento attraverso cui una persona determina l’identità creativa di un’opera.
Bibliografia
- L. 22/04/1941, n. 633, Art. 1
- L. 22/04/1941, n. 633, Art. 2
- Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/01/2023) 16/01/2023, n. 1107
- c.c. art. 2576 - Acquisto del diritto
- c.c. art. 2577 - Contenuto del diritto
- L. 23/09/2025, n. 132, Art. 25. - Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale
- Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/01/2025) 10/02/2025, n. 3393
- Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 17/10/2023) 28/11/2023, n. 33100
- Creatività artificiale e diritto d’autore alla prova dell’Intelligenza Artificiale: uno sguardo comparatistico
- D.Lgs. 08/11/2021, n. 177, Art. 1. - Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»
- Parlamento Europeo - Reg. (CE) 13/06/2024, n. 2024/1689/UE, Preambolo
- L’Intelligenza Artificiale entra nella prima disposizione del Diritto d’autore
- c.c. art. 2581 - Trasferimento dei diritti di utilizzazione
- Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/04/2024, n. 11413