Accusa Diffamazione Tramite Email - come difendersi
La diffamazione è un reato, anche se la comunicazione avviene via email (art. 595 c.p.).
Nel caso sottoriportato il soggetto ha inviato una email contenente frasi offensive, concernenti in prevalenza fatti di calcio, ad un presidente di una squadra di serie A.
Tale reato può essere denunciato al fine di avviare un'indagine preliminare per capire se il fatto è stato commesso, da chi e in che modo.
Il Caso
".... dovrei difendermi da una querela per diffamazione ricevuta tramite polizia postale di Roma, e che oggi mi ha contattato per notificarmi l'avviso di conclusione indagini.
Si tratta di una mail non pubblicata su siti web e inviata dal mio pc da casa durante una partita di calcio al presidente **** e a **** e ritenuta dallo stesso diffamatoria.
Trattasi piu' che altro ingiurie di calcio, ma il fatto che non ho mai scritto io questa mail il ...,e di sicuro qualche persona che da casa mia e dal mio server non protetto di posta, essendo a casa mia durante la partita di calcio, ha pensato di fare questo scherzo goliardico che poi ha offeso il presidente, che Peraltro io stimo e apprezzo..!
In effetti c'erano molte persone quella sera, ma io non voglio mettere in mezzo nessuno, in quanto non sono certo di chi ha inviato questa mail."
Annullamento Sanzione per Diffamazione a mezzo email
La sentenza che condanna il mittente della email al risarcimento del danno morale, o alla semplice sanzione pecuniaria tramite decreto penale di condanna, può essere annullata.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (8011/2013) ha assolto il mittente della email perchè il reato di diffamazione a mezzo email si configura solo le offese vengono comunicate a più persone, non bastando solo ad esempio l'operatore al pc e il destinatario dell'offesa.
Per realizzarsi diffamazione la casella email del ricevente deve essere stata presidiata da una moltitudine di persone, o comunque l'offesa deve essere riferita a più di una persona, caso abbastanza raro che alimenterebbe ipoteticamente anche il concorso colposo dell'offeso ex art 1227 codice civile che rileva in tema di valutazione quantitativa del danno.
La diffamazione, per esempio, si realizza quando il commento offensivo viene pubblicamente esposto su facebook.
Nel caso in esame, invece, potrebbe rilevare l'ingiuria, ex articolo 594 codice penale, per il quale: "chiunque offende il decoro di una persona è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con una multa fino a 516 euro." Tuttavia il reato è stato depenalizzato con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
In questi casi è consigliabile rivolgersi ad un Avvocato Penalista, quantomeno per una consulenza legale specifica sul caso.