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Accusa Diffamazione Tramite Email - come difendersi

La diffamazione è un reato, anche se la comunicazione avviene via email (art. 595 c.p.).

Nel caso sottoriportato il soggetto ha inviato una email contenente frasi offensive, concernenti in prevalenza fatti di calcio, ad un presidente di una squadra di serie A.

Tale reato può essere denunciato al fine di avviare un'indagine preliminare per capire se il fatto è stato commesso, da chi e in che modo.

Il Caso

".... dovrei difendermi da una querela per diffamazione ricevuta tramite polizia postale di Roma, e che oggi mi ha contattato per notificarmi l'avviso di conclusione indagini.

Si tratta di una mail non pubblicata su siti web e inviata dal mio pc da casa durante una partita di calcio al presidente **** e a **** e ritenuta dallo stesso diffamatoria.

Trattasi piu' che altro ingiurie di calcio, ma il fatto che non ho mai scritto io questa mail il ...,e di sicuro qualche persona che da casa mia e dal mio server non protetto di posta, essendo a casa mia durante la partita di calcio, ha pensato di fare questo scherzo goliardico che poi ha offeso il presidente, che Peraltro io stimo e apprezzo..!

In effetti c'erano molte persone quella sera, ma io non voglio mettere in mezzo nessuno, in quanto non sono certo di chi ha inviato questa mail."

Annullamento Sanzione per Diffamazione a mezzo email

La sentenza che condanna il mittente della email al risarcimento del danno morale, o alla semplice sanzione pecuniaria tramite decreto penale di condanna, può essere annullata.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (8011/2013) ha assolto il mittente della email perchè il reato di diffamazione a mezzo email si configura solo le offese vengono comunicate a più persone, non bastando solo ad esempio l'operatore al pc e il destinatario dell'offesa.

Per realizzarsi diffamazione la casella email del ricevente deve essere stata presidiata da una moltitudine di persone, o comunque l'offesa deve essere riferita a più di una persona, caso abbastanza raro che alimenterebbe ipoteticamente anche il concorso colposo dell'offeso ex art 1227 codice civile che rileva in tema di valutazione quantitativa del danno.

La diffamazione, per esempio, si realizza quando il commento offensivo viene pubblicamente esposto su facebook. 

Nel caso in esame, invece, potrebbe rilevare l'ingiuria, ex articolo 594 codice penale, per il quale: "chiunque offende il decoro di una persona è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con una multa fino a 516 euro." Tuttavia il reato è stato depenalizzato con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. 


In questi casi è consigliabile rivolgersi ad un Avvocato Penalista, quantomeno per una consulenza legale specifica sul caso.


 

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  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
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  • Ottimo supporto ottenuto dallo studio legale e dall’avvocato Buccilli. Disponibilità, professionalità e massima tempestività. Mi sono affidato allo studio per una pratica importante, finita nel miglior modo possibile, grazie al lavoro ottimo svolto dal professionista e da qualche anno é diventato un punto di riferimento per qualsiasi esigenza sul piano penale, in primis , e anche civile. Grazie mille
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