Il formulario con l’assunzione degli impegni per contestare le infrazioni social dell’AGCM
Sono sempre più frequenti le infrazioni che vengono contestate agli utenti-gestori di profili social da parte della Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.
In questi casi, infatti, l’AGCM apre un procedimento a carico della persona in questione, facendole notificare un’apposita comunicazione di avvio del procedimento.
Le infrazioni contestate e contestabili agli utenti social sono le più svariate e si risolvono in diverse condotte possibili.
La contestazione delle infrazioni riguarda per lo più soggetti che hanno un notevole seguito e che, quindi, proprio per questo, possono essere rimproverati – ad esempio – per pubblicità occulta o ingannevole.
E’ chiaro, quindi, che i personaggi noti e coloro che appartengono al mondo dello spettacolo o della moda sono i più esposti in tal senso.
Quando si riceve una comunicazione di avvio di un procedimento AGCM, però, è possibile presentare un formulario ex articolo 27 comma 7 del Codice del Consumo, per contestare l’infrazione in questione.
Attraverso il formulario si assumono degli impegni per evitare la futura commissione di infrazioni.
Si assume, cioè, attraverso il formulario, un impegno nei confronti dell’AGCM a non violare più le norme che sono dettate a tutela del mercato e della concorrenza.
Le infrazioni per pubblicità occulta o ingannevole
Le infrazioni che possono essere contestate dall’AGCM, l’Autorità indipendente che vigila sul rispetto delle norme dettate a tutela della concorrenza e del mercato, sono diverse.
In sostanza, si tratta soprattutto di violazioni che ineriscono a forme di pubblicità occulta o ingannevole o comunque di pratiche commerciali scorrette.
Le norme che si pretendono violate in questi casi, invece, sono - per lo più - quelle del Codice del consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Ad esempio, è censurabile la condotta di un influencer che indossa un capo di una nota casa di moda, senza dichiarare che tale capo viene indossato allo scopo di fare pubblicità allo stesso.
Qualora, infatti, l’influencer indossi il capo senza esplicitare l’intento e la finalità pubblicitaria risulta passibile di infrazione da parte della AGCM perché, solo apparentemente, la pubblicazione della foto è casuale e ritrae un momento di vita quotidiana mentre nei fatti realizza, invece, una forma di pubblicità occulta.
In questi casi si assumono violati in particolare gli artt. 22 e 23 del Codice del consumo.
Oltre alle ipotesi di pubblicità occulta, l’AGCM può contestare infrazioni agli utenti social per altre violazioni, e quindi per pratiche commerciali scorrette o forme di pubblicità ingannevole.
Tra gli esempi di pubblicità ingannevole il caso di chi – e quindi anche dell’influencer – promuove un prodotto che è inesistente oppure che per sua natura non può avere certe caratteristiche.
In quest’ultimo caso, l’esempio di scuola è quello dell’uovo senza colesterolo!
L’assunzione degli impegni
Una volta che si viene raggiunti da una comunicazione di avvio del procedimento dell’AGCM, però, è possibile presentare un formulario ex articolo 27 comma 7 del Codice del Consumo con cui assumere degli impegni nei confronti dell’Autorità garante onde evitare la futura commissione di infrazioni..
Secondo quanto recita tale norma: “Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita’ della pratica commerciale, l’Autorita’ puo’ ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita’. L’Autorita’ puo’ disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorita’, valutata l’idoneita’ di tali impegni, puo’ renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.”
Quindi, ad esempio, nel caso prima citato dell’influencer che realizza una forma di pubblicità occulta, questi può dichiarare attraverso il formulario di impegnarsi ad eliminare i contenuti che realizzano tale forma di pubblicità e a pubblicare per il futuro – attraverso i propri social – solo capi o comunque prodotti dichiarando la finalità/intento pubblicitario.
Nel caso, invece, in cui capi o i prodotti siano forniti in forma di omaggio, a qualunque titolo, dalla azienda produttrice, sarà impegno dell’influencer indicare che tale prodotto è stato fornito da quella azienda.
Ciò, a maggior ragione, se si tratta di prodotti forniti in caso di promozione a pagamento.
Insomma, le ipotesi di infrazioni al Codice del consumo sono diverse.
Tuttavia, attraverso la presentazione degli impegni con il formulario, è possibile contestare l’infrazione.
Qualora si venga raggiunti da una comunicazione di avvio di un procedimento a proprio carico, comunque, il consiglio è quello di rivolgersi ad un buon avvocato, esperto della materia.