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Avvocato Tributarista Roma - Ariccia

Il rapporto tra contribuente e fisco è sempre molto critico, a causa dei gravosi oneri a sfavore del cittadino.

Un groviglio di leggi, ostacoli, ed insidie nel quale il contribuente deve essere aiutato da un Avvocato Tributarista, che guidi scelte importanti e presidi l'intero processo tributario.


Prima di ogni altra valutazione, se hai un debito con l'Agenzia dell'Entrate, inoltra la documentazione allo Studio, per valutare se possiamo optare per la definizione agevolata mediante un saldo e stralcio entro Giugno 2023.

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Studio Legale Avvocato Tributario Roma

Lo Studio Legale Tributario, prima ancora di ogni altra attività, valuta la legittimità dell’imposizione tributaria, di eventuali vizi di nullità degli atti notificati al contribuente.

Per risolvere le pendenze con l’erario, è molto importante affidarsi ad un Avvocato Tributarista raccomandato dagli utenti di Roma e provincia.

Parere legale dell’Avvocato Tributarista

Di fondamentale importanza per un Avvocato che si occupa di Diritto Tributario è l’attività di approfondimento, specie quando ci si relaziona la finanza aziendale. 

Le aziende che devono effettuare delle operazioni, spesso anche di natura internazionale, che intendono eseguire fusioni, scissioni od operazioni finanziarie, ovvero datori di lavoro che vogliono ampliare il proprio organico, si rivolgono allo studio legale al fine di ottenere un parere legale di fattibilità.

L’attività di consulenza e di redazione di pareri è pertanto molto ampia, poiché consente ai clienti di orientare le proprie scelte tenendo conto degli effetti che potrebbero prodursi e delle conseguenze di determinate operazioni commerciali nei rapporti con l’erario.

Assistenza nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate

Il difensore tributarista è inoltre chiamato ad un’importante attività di assistenza del contribuente nel corso del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate nella fase di accertamento.

Esistono due tipologie di contraddittorio, uno con funzione difensiva, l’altro definito endoprocedimentale che, oltre a consentire la difesa al contribuente, ha lo scopo di permettere la collaborazione tra quest’ultimo e l’Ufficio, anche mediante l’indicazione o la produzione documentale.

Vi sono ipotesi in cui l’invito al contraddittorio è previsto dal legislatore come obbligatorio, pena la nullità del successivo atto di accertamento, al fine di bilanciare l’evidente disparità tra le parti coinvolte causata dal regime di presunzioni legali di cui l’Agenzia può servirsi, evitando così di dover dare prova dei fatti posti a fondamento dell’accertamento.

Basti pensare all’art. 38 del d.P.R. 600/1973, così come modificato dal d.l. 78/2010, cha introdotto il c.d. redditometro, ossia un meccanismo per il quale l’Agenzia, attraverso una serie di presunzioni, può desumere dal tenore di vita del contribuente un reddito differente e superiore rispetto a quello dichiarato.

Ebbene, la norma prevede espressamente che l’Ufficio che procede ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

In siffatte ipotesi l’avvocato avrà il compito di assistere il contribuente e di rilevare eventuali irregolarità o abusi da parte dell’Agenzia.

Assistenza 24h per ispezioni contabili

Per l’adempimento dei compiti accertativi l’Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza hanno a disposizione, per espressa previsione dell’art. 52 del d. P.R. 600/1972 e dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, strumenti come gli accessi, le ispezioni e le verifiche.

Si tratta del tipo di indagine più invasivo, mediante il quale viene eseguita un’analisi contabile ed extracontabile delle attività del contribuente, attraverso la permanenza più o meno lunga presso il luogo di esercizio dell’attività.

Per poter far ciò, atteso il rilievo anche costituzionale degli interessi coinvolti, è tuttavia necessaria la previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio o del Comandante di reparto, nonché in alcuni casi dell’Autorità giudiziaria.

Si pensi ad esempio alla necessità di accedere presso l’abitazione privata del contribuente; l’art. 14 Cost. sancisce che il domicilio è inviolabile e non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. 

Ala luce di quanto sopra, l’accesso non potrà che essere consentito solo previa esposizione del relativo provvedimento autorizzatorio dell’Autorità giudiziaria, potendo il difensore del contribuente accertarsi della sua regolarità. L’ingresso nel domicilio è invero consentito solo in caso di gravi indizi di violazione delle norme fiscali, tali da suggerire la necessità di ricercare ed acquisire particolare documentazione ed ogni altro elemento idoneo a fornire la prova delle infrazioni ipotizzate.

In assenza dei superiori gravi indizi, la giurisprudenza ha chiarito la nullità del successivo accertamento.

Oltre al rispetto delle garanzie costituzionali, il difensore avrà il compito di accertarsi del rispetto da parte degli accertatori delle procedure previste dall’art. 12 dello Statuto de diritti del contribuente.

Questo prevede che tutti gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonchè dei diritti e degli obblighi che sono riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

Il difensore potrà effettuare delle osservazioni durante le operazioni che andranno trascritte nel processo verbale, dovendosi ricordare che il contribuente ha peraltro diritto di rivolgersi al Garante del contribuente nel caso in cui ritenga che i verificatori abbiano proceduto secondo modalità contrarie alla legge.

Comunque tali operazioni non potranno superare la durata di trenta giorni lavorativi, prorogabili per altri trenta solo in caso di particolare complessità.

Il giudizio tributario e l’illegittimità dell’accertamento o della cartella

Il processo tributario rintraccia la propria disciplina nel d. lgs. 546 del 1992, che regola le fasi processuali e l’incedere del giudizio in tutte le sue fasi; a tale fonte si aggiunge poi il d.lgs. 545 del 1992, il quale disciplina invece l’ordinamento delle Commissioni Tributarie, ossia gli organi di giurisdizione in materia tributaria.

Queste ultime sono composte da tre membri, di cui il Presidente è un magistrato, i quali compongono il collegio giudicante che sarà chiamato a decidere sulla controversia.

Tale procedimento può essere incardinato dal contribuente ogniqualvolta questo ritenga di aver ricevuto dall’amministrazione un atto illegittimo, per il suo contenuto o per le modalità di notifica; sono autonomamente impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione, i provvedimenti che irrogano sanzioni, gli avvisi di mora del concessionario, le cartelle esattoriali, gli atti delle operazioni catastali e, infine, i rifiuti espressi o taciti di restituzione e i rigetti delle domande.

L’impugnazione dell’atto si propone con ricorso, che darà inizio al primo grado del contenzioso tributario, da depositarsi, dopo averlo notificato all’Ente impositore, ossia l’Ufficio che ha emesso l’atto contestato, presso la Commissione Tributaria Provinciale della provincia ove è situato il predetto Ufficio.

Questo dovrà necessariamente contenere, oltre all’indicazione della Commissione competente e alle generalità del ricorrente, gli estremi dell’atto impugnato, l’oggetto del ricorso, ossia la domanda che si rivolge al Collegio giudicante (che molto spesso sarà quella di annullamento dell’atto impugnato) e, da ultimo, le motivazioni sottese a tale domanda, che dovranno individuare in maniera puntuale quali siano i vizi che, ad avviso del ricorrente, inficiano la validità dell’atto o lo rendono difforme rispetto a quella che sarebbe dovuta essere la corretta pretesa.

Successivamente al deposito del ricorso, il Presidente del Collegio giudicante ne valuterà l’ammissibilità e, in caso di esito positivo, fisserà l’udienza di trattazione della causa.

Giova ricordare che, laddove nell’atto introduttivo il ricorrente non abbia formulato specifica istanza di trattazione in pubblica udienza, la trattazione avverrà in camera di consiglio.

La fase istruttoria del processo tributario

Il processo tributario si distingue dall’ordinario contenzioso civile sotto molti aspetti; uno dei più significativi è senz’altro rappresentato dalla fase istruttoria e dalla formazione della prova: e infatti, a differenza di quanto accede dinanzi alla giurisdizione ordinaria, sia penale che civile, nel contenzioso tributario non sono ammesse prove orali.

Ciò significa che la Commissione deciderà sulla sola base delle prove documentali, essendo escluse testimonianze e giuramenti.

Come ogni contenzioso questo si conclude con una sentenza, in cui si darà conto delle motivazioni e dei percorsi logico – giuridici che hanno condotto ad un determinato convincimento.

Appello sentenza primo grado – diritto tributario

La sentenza di primo grado potrà essere appellata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale e, qualora si renda necessario, potrà essere effettuato anche il terzo grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione; dinanzi ai giudici di legittimità sarà la V sezione a decidere relativamente ai ricorsi di natura tributaria.

Il procedimento in oggetto presenta delle peculiarità che si riflettono inevitabilmente sul lavoro dell’avvocato tributarista. La distinzione risulta ancor più netta se si pensa all’avvocato penalista, abituato alle oratorie e all’oralità nella formazione della prova. Nulla di tutto questo si rintraccia nel contenzioso tributario, in cui a parlare saranno soltanto le carte e l’avvocato dovrà operare soltanto mediante i propri scritti, senza poter contare sull’elemento empatico o sulle proprie doti oratorie che molto spesso soccorrono il penalista.

Ricorso per annullamento accertamento Agenzia Entrate o cartella esattoriale

Senza ombra di dubbio quando si parla di contenzioso tributario non possono non essere richiamati alcuni procedimenti che rappresentano la grossa fetta dei processi che si celebrano innanzi alle Commissioni Tributarie. Si tratta delle opposizioni agli atti di accertamento e agli atti impositivi di pretese tributarie.

La maggioranza dei procedimenti vengono incardinati per far valere un vizio di nullità dell’avviso di accertamento, ad esempio per la mancata sottoscrizione o per un errore di notifica, nonché per far accertare l’errore nella pretesa tributaria, nei casi in cui l’imposta o la tassa non sia dovuta o sia dovuta in misura differente.

A tal proposito, di recente sono emersi in misura sempre maggiore vizi relativi all’assenza della giusta qualifica da parte di colui che sottoscrive l’avviso di accertamento.Basti pensare alla pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Milano, n. 3446/28/2015, con cui si è dichiarata la nullità dell’avviso di accertamento firmato da soggetto non titolare della qualifica dirigenziale.

La superiore sentenza si è aggiunta ad altri provvedimenti che avevano già fatto affiorare l’irregolare prassi diffusa presso l’Agenzia delle Entrate.

L’unica via da percorrere in siffatte ipotesi è infatti quella di rivolgersi al giudice affinchè dichiari l’errore dell’Agenzia e annulli l’atto di accertamento.

Il fondamento motivazionale degli atti dell’Agenzia delle Entrate

Oltre ai vizi che possono colpire l’avviso di accertamento in relazione all’an, ossia al fondamento stesso per cui la somma si ritiene dovuta, vi sono ulteriori tipologie di vizi che possono colpire l’atto e inficiarne la validità.

Si tratta della mancata o insufficiente motivazione, dell’errore nel procedimento di notificazione dell’atto e, infine, dell’eventuale intervenuta prescrizione che, su eccezione del contribuente, rende la pretesa non più azionabile.

Con riferimento al vizio di motivazione, giova richiamare l’art. 3 della legge 241/1990, il quale dispone che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Al terzo comma della disposizione è altresì specificato che se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa (c.d. motivazione per relationem), insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama. A ogni modo, in ogni atto notificato devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Da quanto sopra si desume come la motivazione faccia parte integrante dell’atto, il quale, in mancanza, sarà quindi da ritenersi viziato.

Così come deve ritenersi viziato l’avviso di accertamento non notificato o comunque notificato in maniera erronea. L’art. 42 del d.P.R. 600/1973 stabilisce invero che gli accertamenti in rettifica e gli accertamento sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio; in questi devono essere necessariamente indicati l’imponibile accertato, le aliquote applicate e le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti di imposta. Anche l’avviso di accertamento deve essere motivato.

Anche in questo caso dunque si richiama l’obbligo di motivazione, specificandosi inoltre, all’ultimo comma, che l’avviso è nullo se non reca la sottoscrizione, le indicazioni, nonché la motivazione.

Ne consegue che, qualora manchi la motivazione, l’avviso sarà da considerarsi nullo, mentre se questo non viene portato a conoscenza del contribuente mediante regolare notificazione, sarà da ritenersi inesistente.

Tutto ciò trova esplicita conferma nella previsione di cui all’art. 56 del d.P.R. 633/1972, che statuisce che le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.

Ove la superiore normativa non fosse ossequiata, il giudice tributario, su richiesta del contribuente, provvederà ad accertare la nullità dell’atto.

Le peculiarità del diritto tributario

Il diritto tributario presenta molti aspetti che pongono il contribuente nell’angolo, mettendolo in una posizione di subordinazione rispetto alle asserzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Uno dei punti più delicati dell’intero sistema è infatti costituito dal rapporto non paritario tra l’Ente che effettua l’accertamento o la riscossione e il contribuente; affermazione questa che trova la sua prova più evidente nel regime delle presunzioni che opera in questo settore del diritto.

A differenza di quanto ad esempio avviene nel processo penale, in cui sarà il Pubblico Ministero a dover provare la colpevolezza dell’imputato, nel procedimento Tributario assistiamo a un’inversione dell’onere della prova, in ragione dell’operatività di presunzioni legali attraverso cui l’Agenzia deduce dei dati che potranno eventualmente essere confutati dal contribuente, essendo in questo modo dispensata dal fornire le prove di quanto afferma.

In via generale, ai sensi dell’art. 2727 c.c., le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. In altri termini, si utilizzano dati conosciuti per desumerne altri che non si conoscono.

Queste si distinguono in presunzioni relative (iuris tantum) o assolute (iuris et de iure), a seconda che sia ammessa la prova contrario, come nelle prime, o no, come avviene nelle seconde. In ogni caso, il soggetto che allega un fatto presunto sarà dispensato dal provarlo.

Tale sintetica descrizione delle presunzioni legali è già sufficiente a palesare il piano di vantaggio su cui l’Agenzia delle Entrate opera nei confronti del contribuente.

Tra la moltitudine di presunzioni legali operanti nel diritto tributario può richiamarsi quella dettata in tema di residenza fiscale di cui all’art. 2 comma 2 bis TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – legge 917/1986), la quale prevede che, salvo prova contraria, si considerano fiscalmente residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in stati o territori a fiscalità privilegiata; e ancora, l’art. 12 del d.l. 78/2009 stabilisce che, ai soli fini fiscali, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale, si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, salva prova contraria del contribuente.

Un discorso a parte deve invece essere effettuato per ciò che concerne gli studi settore, disciplinati dall’art. 62 sexies comma 3 d.l. 331/1993, convertito con modifiche dalla legge 427/1993.

Attraverso tali studi si ottiene come risultato l’ammontare dei ricavi dei contribuenti, imprenditori o professionisti, attraverso un’illazione fondata sull’elaborazione di dati statistici.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26635 del 2009, hanno chiarito che essi vanno collocati nell’alveo delle presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in se considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente a pena di nullità dell’accertamento.

L’eventuale debito del contribuente nei confronti del fisco, inoltre, gli preclude, qualora sia stato accusato di un reato tributario, di accedere alla possibilità di patteggiamento. In altri termini, quand’anche il contribuente che si sia reso colpevole di reati penali in materia tributaria decida di trovare un accordo con il pubblico ministero per l’applicazione di una pena concordata, non potrà farlo se prima non provveda al pagamento delle somme dovute alle casse erariali.

Altri aspetti che pongono il cittadino che abbia delle pendenze con l’erario in una situazione di disparità sono rappresentati, ad esempio, dalle difficoltà che si incontrano per ottenere una dilazione del pagamento dell’imposta o della successiva cartella di pagamento.

Anche se, va detto, sono stati fatti in questo senso molti passi in avanti. E infatti, con il decreto del fare n. 69 del 2013, oltre che con precedenti direttive Equitalia, tra cui quella del 7 maggio 2013, si è previsto l’innalzamento del numero massimo di rate, da 72 a 120, nonché la previsione della decadenza dal beneficio in caso di otto rate non pagate.

In sostanza, le casse statali si accontentano di un pagamento lento e progressivo, piuttosto che rinunciare per sempre al proprio credito.

Si tratta di una “concessione” quasi straordinaria in un sistema, quale quello della riscossione dei tributi, che pone il contribuente in una constante posizione di svantaggio.

Tale affermazione trova la sua più cristallina conferma nella formulazione dell’art. 21 octies della legge 241 del 1990, che al secondo comma statuisce che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Pertanto, alla luce di tale disposizione, quand’anche l’amministrazione adotti un provvedimento contrario a norme di legge, questo può comunque ritenersi valido se, per ragioni non meglio precisate, non avrebbe potuto farsi diversamente.

Una norma posta invece a tutela del contribuente è quella che ha introdotto il divieto di doppia imposizione, art. 163 d.P.R. 917/1988, diretta ad evitare che in ragione di un unico presupposto vengano a gravare una o più imposte sul medesimo soggetto. Si vuole cioè evitare che il contribuente sia obbligato a pagare più volte per lo stesso presupposto giuridico, costituito ad esempio dal reddito.

Da ultimo si segnala la frequente disapplicazione da parte di alcune Commissioni Tributarie del Lazio del divieto di produzione di nuovi documenti, oltre i termini previsti dall'articolo 32 del codice del processo tributario. Tale norma disciplina l'elementare principio di diritto secondo il quale l'Amministrazione Finanziaria non può arbitrariamente avvalersi di documenti depositati fuori dai termini prescritti dalla legge o addirittura in udienza stessa. 

Stante la reticenza di molte Commissioni Tributarie, diventa pertanto necessario strutturare una difesa tecnica molto attenta ai dettagli e ai depositi di controparte, onde eccepire tutto quanto prodotto fuori termine secono la maggioritaria dottrina e recenti sentenze della Cassazione (decisioni n. 4433/2020 e n. 29087/2018, oltre alla Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004)

Consulenze tecniche nel contenzioso sui tributi

L’art. 7 secondo comma d. lgs. 546/92, prevede che le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblico compreso il Corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.

Non si tratta quindi di un potere del tutto discrezionale riconosciuto al giudice tributario, ma di un potere che va esercitato in caso di necessità, a condizione che gli manchino gli strumenti conoscitivi tecnico-scientifici adeguati.

Secondo la disposizione sopra citata, il giudice dovrebbe ricorrere al consulente tecnico solo quando l’acquisizione degli elementi necessari alla decisione non possa essergli fornita attraverso l’ausilio dell’amministrazione o della Guardia di Finanza.

Solo allora, al fine di comprendere i dati di cui è in possesso, farà riferimento alla nomina di un consulente tecnico.

Può trattarsi di commercialisti o revisori dei conti, i quali per le loro competenze risultano essere funzionali al contenzioso tributario.

Ad esempio, molto diffusa è la consulenza contabile, di cui il giudice si serve ogniqualvolta abbia bisogno di analizzare scritture contabili, esaminare la regolarità di quest’ultime e delle documentazioni fiscali. Le consulenze sono inoltre disposte per determinare ricavi, compensi, volumi d’affari, o anche per determinare il valore dell’avviamento o il valore di un bene.

Solo tramite CTU il giudice avrà i mezzi per interpretare i dati che gli sono sottoposti.

Sanzioni amministrative e penali in caso di mancato pagamento tasse

Per ogni inadempimento del contribuente la legge contempla delle sanzioni; spesso si tratta di sanzioni amministrative che conseguono alla mancata osservanza di norme tributarie, in alcuni casi più gravi può giungersi sino alla configurazione di un reato penale, con conseguente applicazione di una pena.

Le sanzioni amministrative hanno carattere personale e si applicano solo a chi si è reso inadempiente; queste consistono generalmente nell’obbligo di pagamento di una somma di denaro.

L’importo varia da inadempimento ad inadempimento. In caso di omessa dichiarazione, ad esempio, la sanzione va dal 120% al 240% delle imposte dovute, con una somma minima applicabile di 258 euro; in caso di dichiarazione infedele la sanziona va dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito. O ancora, in materia di iva per chi ometta la dichiarazione annuale iva la sanzione va dal 120% al 240% del tributo dovuto.

Le sole sanzioni amministrative non producono in nessun caso interessi.

Alle predette sanzioni possono poi aggiungersi anche sanzioni accessorie, quali la sospensione della licenza, la sospensione da un albo o dall’esercizio di un’attività commerciale.

Nei casi di inadempimenti più gravi, come detto, può configurarsi un reato, con applicazione della pena della reclusione e della multa. I principali sono la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele, l’occultamento o la distruzione di scritture contabili, la sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, nonché l’omesso versamento di ritenute certificate o dell’Iva dovuta.

Si applica il principio del doppio binario, ossia le due strade del processo penale e dell’applicazione della sanzione amministrativa correranno parallelamente.

Esecuzione forzata per inadempienza del contribuente

Laddove, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente non provveda al pagamento di quanto dovuto o a formulare istanza di rateazione, si procede con l’avvio della fase esecutiva; al pari di quanto avviene per un credito di natura civile, si tratta di una vera e propria esecuzione forzata diretta a soddisfare il credito tributario in maniera coattiva.

I passaggi fondamentali sono tre: l’iscrizione a ruolo dell’atto impositivo, cui provvede usualmente l’Agenzia delle Entrate, la consegna del ruolo all’ente riscossore, che procede alla formazione delle cartelle esattoriali e, infine, la notifica degli atti.

La cartella di pagamento notificata, non solo avrà funzione di avviso di pagamento e di mora, da cui decorreranno gli interessi, ma soprattutto equivarrà ad atto di precetto, propedeutico al successivo pignoramento, nell’ipotesi in cui questa non venga impugnata entro i termini di legge e divenga quindi titolo esecutivo.

Va oltretutto ricordato che dal 1° ottobre 2011, per ciò che concerne le imposte dirette, l’Iva, l’Irap e le addizionali Irpef, l’avviso di accertamento non necessità più di iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella esattoriale, in quanto esso contiene già l’avviso che, in caso di mancata impugnazione, costituirà titolo esecutivo; questo, pertanto, legittimerà l’avvio della fase esecutiva senza necessità di ricorrere allo strumento della cartella esattoriale. Di tal che, dalla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente avrà a disposizione 60 giorni per pagare o impugnare l’atto, decorsi vanamente i quali vi è un ulteriore termine di 30 giorni per procedere al pagamento prima che inizi l’esecuzione.

Questa, sebbene il credito da cui si origina sia di natura tributaria, è uguale a quella civilistica: si procede con il pignoramento dei beni del debitore che, successivamente, saranno venduti per consentire al creditore di soddisfare il proprio diritto.

Si applica anche in questo caso l’art. 514 c.p.c in tema di impignorabilità dei beni, che vieta il pignoramento dei beni di prima necessità, quali letti, tavoli e sedie, biancheria, armadi, frigoriferi e ogni altra cosa che sia indispensabile per la sopravvivenza quotidiana del debitore e delle persone con lui conviventi.

Ipoteca e fermo amministrativo

Al fine di evitare che il debitore possa compiere degli atti di disposizione dei propri beni, sottraendoli quindi alla riscossione, si prevedono delle misure cautelari finalizzate alla tutela del patrimonio aggredibile dall’Agente di riscossione.

Le misure cautelari tributarie sono due: l’ipoteca esattoriale e il fermo amministrativo.

La legge 106/2011 ha previsto l’obbligo per l’agente della riscossione di notificare al contribuente debitore un avviso almeno 30 giorni prima l’iscrizione dell’ipoteca, alla quale peraltro non si potrà procedere per crediti inferiori agli 8.000 euro, ovvero, nel caso in cui l’ipoteca debba essere iscritta sulla prima casa, per crediti inferiori ai 20.000 euro.

Viceversa, per poter procedere al fermo amministrativo, che colpisce i beni mobili iscritti nei pubblici registri (come ad esempio gli autoveicoli, le navi o gli aeromobili), è prevista una soglia minima di credito erariale di 50 euro, al di sotto del quale il fermo non è ammesso.

Entrambe le misure cautelari possono essere impugnate innanzi alla Commissioni tributarie competenti, che valuterà se queste sono state adottate in presenza dei presupposti, ossia il fumus boni iuris, cioè l’attendibilità della pretesa tributaria e il periculum in mora, cioè il fondato timore da parte dell’Ufficio di perdere la garanzia del proprio credito.

Guardia di finanza

Nel procedimento tributario, inteso nel suo senso più ampio dall’accertamento sino all’eventuale contenzioso, sono diversi i soggetti coinvolti.

Anzitutto il ruolo di protagonista delle fase di indagini va assegnato alla Guardia di Finanza, la quale, su segnalazione di privati o dell’Agenzia delle Entrate, si occupa dell’accertamento di eventuali irregolarità e inadempimenti da parte del contribuente, sino all’eventuale commissione di reati tributari, per le cui investigazioni viene coordinata dalla Procura della Repubblica.

Va però detto che spesso la fase di accertamento dei militari è successiva rispetto ai controlli dell’Agenzia delle Entrate, ente preposto alla verifica dei pagamenti delle somme calcolate dagli Enti impositori, quali comuni, province e regioni.

Solo successivamente, dopo che il contribuente abbia eventualmente sollevato delle eccezioni in ordine alla regolarità della pretesa impositiva o alle modalità di riscossione, viene coinvolto il giudice tributario, rappresentato in primo grado dalla Commissione Tributaria provinciale.

Irpef, Ires, Iva, Tares e Imu

Esiste una moltitudine di tributi con diversi presupposti e finalità. Si possono distinguere le imposte sul reddito, sul patrimonio immobiliare, ovvero le tasse pagate all’Ente in cambio di un servizio.

Tra le imposte gravanti sul reddito si può richiamare l’Irpef, ossia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, diretta al prelievo coatto di parte dei guadagni del soggetto, nonché l’Ires, ossia l’imposta sul reddito delle società, in sostanza l’equivalente dell’Irpef per le persone giuridiche che abbiano forma societaria.

Tra le imposte sul patrimonio immobiliare vi è poi la nuova Imu, l’imposta municipale propria, diretta ad imporre un prelievo in denaro a coloro che vantino il diritto di proprietà su un immobile, ivi compresa l’abitazione e le relative pertinenze.

Di diversa natura è invece la Tares, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che costituisce un compenso che il contribuente paga al Comune di residenza per lo smaltimento dei rifiuti e gli altri servizi messigli a disposizione.

E poi, l’imposta più democratica di tutte, quella che non differenzia le fasce di reddito e le possibilità economiche del contribuente: l’Iva.

L’Imposta sul valore aggiunto è un’imposta al consumo e, pertanto, viene sostenuta e pagata dal consumatore, il quale, essendo questa già calcolata nel prezzo finale del prodotto acquistato, non potrà mai sottrarsi al suo pagamento, salva la possibilità nel caso di acquisto di servizi di effettuare il pagamento in nero allo scopo di evadere tale imposta

Fonti di diritto tributario

In materia tributaria non si rintraccia un codice unitario in cui sia contenuta l’intera normativa.

Vi sono stati invece una serie di interventi normativi che hanno posto la disciplina fiscale, con un elenco di provvedimenti con valore o con forza di legge che alle volte rende la disciplina di difficile consultazione e coordinamento.

Vanno citati lo Statuto del contribuente (legge 212/2000), il Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 917/1986), il d.P.R. 633/1972 in materia di Iva, il d.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il d. lgs. 546/1992 sul contenzioso tributario, i d. lgs. 471 e 472 del 1997 sulle sanzioni amministrative, nonché, da ultimo, il d.P.R. 602/1973 sulla riscossione.

Come in ogni altro ramo del diritto, a queste vanno aggiunte le fonti comunitarie e quelle internazionali che trattano la materia fiscale, usualmente con lo scopo di avvicinare le legislazioni nazionali ed evitare quel fenomeno ormai dilagante della illegittima trasmigrazione dei patrimoni verso gli ordinamenti fiscali più favorevoli.

Differenze tra l’assistenza legale e quella del commercialista

La peculiarità delle norme tributarie, così come del procedimento tributario dinanzi alle relative Commissioni Provinciali e Regionali, è quella di prevedere il possibile ausilio di due tipologie di professionisti: il commercialista e l’avvocato tributarista, che, al servizio del contribuente, lo possono aiutare ad uscire indenne da eventuali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’approccio ai problemi che concernono i tributi, le imposte e il relativo pagamento è però diverso a seconda che ci si rivolga all’uno o all’altro professionista.

Mentre il commercialista è un esperto di conteggi, e tenderà quindi a verificare la correttezza dei calcoli e della determinazione delle imposte fatta dall’Agenzia, l’avvocato è un esperto di norme, avvezzo alla loro interpretazione e alla lettura sistematica delle stesse, da inserirsi nell’ampio quadro dell’ordinamento giuridico, indi per cui tenderà a concentrare la propria attenzione, prima ancora che sui conteggi, sulle norme sottese a tali conteggi e sulla corretta lettura che di queste si dà, valorizzando piuttosto annullabilità della pretesa eraria, la prescrizione, la correttezza delle notifiche, gli altri aspetti procedurali, la giurisprudenza del caso.

 

 

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