Invito a comparire Accertamento Tributario
L'invito a comparire da parte della Guardia di Finanza, o dell'Agenzia dell'Entrate è una comunicazione notificata al contribuente che si vuole far partecipe di un procedimento nei suoi confronti.
Dal 1 luglio 2020 è in vigore l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, e quindi del coinvolgimento del contribuente.
La novità di carattere tributario previste dal D.L. 34/2019 (recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”), e introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione, vi è anche quella contenuta nell’articolo 4-octies in materia di obbligo di invito al contraddittorio da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di accertamento.
In particolare, l’articolo in esame apporta diverse modifiche al D.Lgs. 218/1997 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
L’obbligatorietà dell’invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento tributario è uno strumento volto a risolvere la controversia in modo alternativo rispetto all’imposizione o al contenzioso giudiziale.
Così facendo l’Amministrazione Finanziaria, sia esso Comune, Provincia, Regione o Agenzia dell’Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
L’invito è un documento che riporta un contenuto obbligatorio e “semi-standard”:
- Motivo dell’accertamento
- Dati delle parti
- Responsabile del procedimento
- Indicazione dell’anno di imposizione e relativi conteggi
Comparizione Accertamento Tributario
In poche parole è un incontro, previo appuntamento con il responsabile del procedimento o suo delegato, al quale il contribuente potrà partecipare con l’Assistenza del proprio Avvocato Tributarista per far valere le proprie ragioni e diminuire o addirittura annullare il carico debitorio vantato dalla controparte.
Il vantaggio, anche in caso di esito non positivo, è che l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dall’Avvocato nel corso del contraddittorio.
Non solo, per il rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, all’esito della trattativa si redige processo verbale di chiusura, entro cui si hanno ulteriori 60 giorni di tempo per effettuare osservazioni o richieste.
Prima di tale termine, nessun atto di accertamento può essere emanato e notificato.
Infatti, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 18184 del 2013) ha stabilito che l’atto impositivo, emesso prima del decorso del predetto periodo sospensivo, è nullo, proprio con la finalità di tutelare l’effettivo dispiegarsi del contraddittorio con il contribuente. Con la sentenza n. 19667 del 2014, le stesse Sezioni Unite sancito il “diritto al contraddittorio”.
Fuori dei casi di prevista esclusione dal contraddittorio stragiudiziale preventivo, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, si dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
Che succede se non si aderisce all’invito?
Il contribuente che non vuole dialogare con l’amministrazione finanziaria nella fase delle "indagini" (quindi non aderisce all'invito a comparire), si preclude la successiva possibilità di avviare la procedura di accertamento con adesione.
La ragione è semplice: se non stabilisci una comunicazione prima dell’accertamento, non hai diritto all’accertamento con adesione.
E’ una legittima pressione dello stato a tenere una condotta collaborativa.
Tale scelta si traduce in risparmio di molto denaro, interessi e sanzioni.
Secondo infatti, quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997, il contribuente può presentare domanda di adesione quando riceve l'avviso di accertamento, nella misura in cui, in precedenza, non sia stato notificato l'invito a comparire di cui all’art. 5, D.Lgs. 218/1997.
Altrimenti, vi sarebbe una ripetizione di attività inutile.
Ma se proprio si vuole risolvere un problema, è meglio farlo prima dell'avvio del provvedimento tributario, per diverse ragioni:
- economicità in termini di costi di assistenza legale
- probabile diminuzione di quanto dovuto
- non pagamento di interessi
- non applicazione di sanzioni o comunque riduzione delle stesse
- risoluzione rapida in termini di tempo
- assenza di rischio giudiziale
Meglio chiamare subito l’Avvocato ai recapiti di studio, o inviare via email la documentazione ricevuta!
Invito a comparire Tributario e sanzione 650 cp
Anche nel caso dell'invito a comparire tributario, l'amministrazione procedente non può integrare l'avviso con la "minaccia" della sazione prevista dall'articolo 650 del codice penale.