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Invito a comparire Accertamento Tributario

L'invito a comparire da parte della Guardia di Finanza, o dell'Agenzia dell'Entrate è una comunicazione notificata al contribuente che si vuole far partecipe di un procedimento nei suoi confronti. 

Da qualche anno è in vigore l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, e quindi del coinvolgimento del contribuente sin dalle prime fasi di accertamento.

Tra le novità di carattere tributario vi è anche l'obbligo di invito al contraddittorio da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di accertamento.

L’obbligatorietà dell’invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento tributario è uno strumento volto a risolvere la controversia in modo alternativo rispetto all’imposizione o al contenzioso giudiziale.

Così facendo l’Amministrazione Finanziaria, sia essa Comune, Provincia, Regione o Agenzia dell’Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

L’invito è un documento che riporta un contenuto obbligatorio e standardizzato:

  • Motivo dell’accertamento
  • Dati delle parti
  • Responsabile del procedimento
  • Indicazione dell’anno di imposizione e relativi conteggi

Comparizione Accertamento Tributario

In poche parole è un incontro, previo appuntamento con il responsabile del procedimento o suo delegato, al quale il contribuente potrà partecipare con l’Assistenza del proprio Avvocato Tributarista per far valere le proprie ragioni e diminuire o addirittura annullare il carico debitorio vantato dalla controparte.

Il vantaggio, anche in caso di esito non positivo, è che l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dall’Avvocato nel corso del contraddittorio.

Non solo, per il rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, all’esito della trattativa si redige processo verbale di chiusura, entro cui si hanno ulteriori 60 giorni di tempo per effettuare osservazioni o richieste.

Prima di tale termine, nessun atto di accertamento può essere emanato e notificato.

Infatti, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 18184 del 2013) ha stabilito che l’atto impositivo, emesso prima del decorso del predetto periodo sospensivo, è nullo, proprio con la finalità di tutelare l’effettivo dispiegarsi del contraddittorio con il contribuente. Con la sentenza n. 19667 del 2014, le stesse Sezioni Unite sancito il “diritto al contraddittorio”.

Fuori dei casi di prevista esclusione dal contraddittorio stragiudiziale preventivo, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, si dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Che succede se non si aderisce all’invito?

Il contribuente che non vuole dialogare con l’amministrazione finanziaria nella fase delle "indagini" (quindi non aderisce all'invito a comparire), si preclude la successiva possibilità di avviare la procedura di accertamento con adesione.

La ragione è semplice: se non stabilisci una comunicazione prima dell’accertamento, non hai diritto all’accertamento con adesione.

Tale scelta si traduce in risparmio di molto denaro, interessi e sanzioni.

Secondo infatti, quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997, il contribuente può presentare domanda di adesione quando riceve l'avviso di accertamento, nella misura in cui, in precedenza, non sia stato notificato l'invito a comparire di cui all’art. 5, D.Lgs. 218/1997.

Altrimenti, vi sarebbe una ripetizione di un'attività inutile.

Ma se proprio si vuole risolvere un problema, è meglio farlo prima dell'avvio del provvedimento tributario, per diverse ragioni:

  • economicità in termini di costi di assistenza legale
  • probabile diminuzione di quanto dovuto
  • non pagamento di interessi
  • non applicazione di sanzioni o comunque riduzione delle stesse
  • risoluzione rapida in termini di tempo
  • assenza di rischio giudiziale

Meglio chiamare subito l’Avvocato ai recapiti di studio, o inviare via email la documentazione ricevuta.


Invito a comparire Tributario e sanzione 650 cp 

Anche nel caso dell'invito a comparire tributario, l'amministrazione procedente non può integrare l'avviso con la "minaccia" della sazione prevista dall'articolo 650 del codice penale. 

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  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
  • Finalmente un avvocato che ti spiega bene come stanno le cose senza troppi giri di parole, chiaro e sincero. Consigliatissimo 👍🏼
  • Ottimo supporto ottenuto dallo studio legale e dall’avvocato Buccilli. Disponibilità, professionalità e massima tempestività. Mi sono affidato allo studio per una pratica importante, finita nel miglior modo possibile, grazie al lavoro ottimo svolto dal professionista e da qualche anno é diventato un punto di riferimento per qualsiasi esigenza sul piano penale, in primis , e anche civile. Grazie mille
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