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Sequestro Conservativo Agenzia Entrate: Quando È Illegittimo Senza Prova del Rischio

Ove l’Agenzia delle Entrate debba recuperare un proprio credito nei confronti del contribuente, la sproporzione tra il patrimonio di quest’ultimo e l’ammontare della pretesa creditoria non può di per se costituire elemento sufficiente su cui basare la concessione del provvedimento cautelare del sequestro conservativo.

L’Agenzia viceversa dovrà dare prova di una concreta attività del contribuente rivolta al depauperamento del proprio patrimonio al fine di sottrarsi al recupero del credito in questione.

L’incubo di ogni imprenditore, ma in generale di ogni cittadino, è quello di avere a che fare con l’Agenzia delle Entrate e con le sue pretese creditorie.

Sia chiaro, non si tratta sempre del nemico da combattere; vi sono volte in cui correttamente persegue chi si crede più furbo degli altri, chi pensa di poter ingrassare le proprie tasche a scapito della società civile, sottraendo all’erario quanto dovuto a titolo di imposta.

Le somme maggiori di evasione si rintracciano ovviamente nella grandi realtà societarie, in cui fior fior di professionisti studiano quotidianamente come effettuare operazioni elusive del sistema fiscale senza incorrere in sanzioni. Non sempre però ce la fanno. Può capitare che all’esito di un’indagine l’Agenzia notifichi all’imprenditore un processo verbale di constatazione, attraverso il quale si contesta un’infrazione, e proceda poi a richiedere il sequestro dei beni societari o, a seconda della tipologia di evasione e a seconda del modello societario scelto, dei beni dello stesso imprenditore.

È difficile prendere posizione nella lotta tra evasori e agenzie di accertamento e riscossione, poiché ogni tanto verrebbe quasi da pensare che si tratti di una lotta tra banditi. Da un lato l’odiosa abitudine di sottrarsi ai propri doveri civici e costituzionalmente previsti, tra cui rientra quello di contribuire alle spese pubbliche proporzionalmente al proprio reddito, dall’altro lato l’abuso che talvolta viene perpetrato dalle agenzie fiscali, le quali mettono in campo con arroganza tutto il loro potere e combattono con degli strumenti molto più grandi ed efficaci rispetto a quelli in possesso del singolo contribuente, la cui evasione a volte è solo il frutto di un errore.

In questo contesto di continua tensione e di costante scontro si pone la vicenda relativa ad una ditta del leccese e l’Agenzia delle Entrate.

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Quest’ultima, in virtù di un credito nei confronti della ditta predetta ammontante a euro 3.207.316,00, formulava istanza alla Commissione Tributaria di Bari, sezione distaccata di Lecce, affinchè autorizzasse un sequestro conservativo sui beni dell’imprenditore titolare della ditta per un importo di euro 6.414.632,00, ossia il doppio dell’importo del credito.

Il contribuente dal canto suo tentava di difendersi da quello che riteneva essere un vero e proprio abuso e ne scaturiva una battagli processuale.

Non si può nascondere l’idea che molti cittadini hanno anche della giustizia tributaria, troppo vicina a loro dire alle posizioni delle agenzie prima ancora che alle ragioni del contribuente.

Certamente, come avviene in tutti i settori in Italia, frequentemente è possibile rintracciare delle sentenze cui si attaglia perfettamente la definizione di “salomoniche”.

opposizione sequestro Agenzia Entrate

L’istanza volta alla concessione del sequestro ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 472/1997, che consente di procedere al provvedimento cautelare una volta notificato al contribuente il processo verbale di constatazione (PVC), veniva depositata dall’Agenzia delle Entrate in data 22 gennaio 2013. Con tale domanda l’Agenzia chiedeva altresì di essere autorizzata a iscrivere ipoteca legale sui beni immobili del contribuente, in ragione di un credito derivato da violazione tributarie in materia di Irpef, Irap e Iva.

Si precisava altresì la sussistenza di entrambi i requisiti per l’emissione di un provvedimento cautelare, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora, consistenti nella presenza di indizi di una violazione e nel pregiudizio che deriverebbe al creditore dall’eventuale dispersione del patrimonio del debitore.

Nonostante le argomentazioni contrarie del contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva le tesi dell’Agenzia delle Entrate e disponeva il sequestro e l’iscrizione di ipoteca con sentenza n. 476/01/13 del 28/02/2013.

Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Avvocato diritto tributario

Con l’atto di appello il contribuente evidenziava diversi motivi di censura della sentenza di primo grado.

In primo luogo veniva rilevata la carenza di motivazione con riferimento alla presenza del requisito del fumus boni iuris; il contribuente contestava infatti l’assenza dei precisi riscontri e indizi convergenti su cui il giudicante di primo grado aveva basato la propria decisione, dando atto inoltre della totale insussistenza di alcun esame critico degli stessi nel provvedimento finale, con la conseguenza di un evidente difetto di motivazione.

Ciò che si lamentava era inoltre la stessa insussistenza del requisito necessario del fumus boni iuris in relazione al disconoscimento della detrazione iva nelle varie operazioni.

La difesa dell'Avvocato Tributarista del presunto debitore sosteneva nello specifico di non aver mai proceduto ad eseguire detrazioni iva illegittime e in più contestava il metodo eseguito dall’Agenzia delle Entrate per effettuare le contestazioni e la relativa richiesta del provvedimento cautelare. Per disconoscere la predetta detrazione l’Agenzia avrebbe invero dovuto provare la completa inesistenza delle operazioni eseguite, prova tuttavia non fornita.

Infine, quale ultimo motivo di impugnazione, il contribuente contestava la carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui riconosceva la presenza del periculum in mora, ossia del concreto e attuale pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali del debitore.

Ad avviso dell’appellante difatti l’Agenzia non aveva dato prova di alcun concreto pericolo, ma si era limitata a rilevare l’entità dell’ammontare del proprio credito, facendo notare la sproporzione tra credito e patrimonio del debitore, con il conseguente rischio di non vedere soddisfatte le proprie ragioni; nessuna traccia però di elementi che effettivamente facessero emergere una volontà del debitore di sottrarre i propri beni alla garanzia del credito.

Si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, riportandosi alle deduzioni e conclusioni già rassegnate dalla Guardia di Finanza nel processo verbale di contestazione notificato e inserite nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio.

Ribadiva la presenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora e, segnatamente, rilevava che l’ingente entità del credito nonché la pericolosità della condotta tenuta dalla controparte che si era avvalsa di fatture per operazioni inesistenti, comprovava il concreto e attuale rischio di veder perdere le garanzie patrimoniali del credito, indi per cui il provvedimento di sequestro conservativo era stato pienamente giustificato e legittimo.

Illegittimo il Sequestro Fiscale Basato Solo sulla Sproporzione tra Debito e Patrimonio

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha solo parzialmente accolto le argomentazioni del contribuente appellante.

In primis, si riconoscevano le carenze della sentenza di primo grado sotto il profilo della motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti del sequestro. Nello specifico veniva affermato che la Commissione Provinciale competente per il primo giudizio si era limitata ad osservare che la pretesa dell’Agenzia delle Entrate fosse fondata, senza però entrare nel merito della vicenda e motivare adeguatamente il proprio accoglimento dell’istanza formulata.

È certamente vero che in occasione di procedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari, nel processo tributario come anche ad esempio in quello penale o civile, l’esame del merito avviene solo ad un livello superficiale che consenta di valutare se vi è una parvenza di diritto, ossia se le ragioni affermate siano astrattamente valide senza dover analizzare i dettagli, ma è altrettanto vero che non ci si può limitare ad un accertamento sommario quando la concessione del provvedimento cautelare è in grado di incidere in maniera invasiva e preponderante sull’attività svolta dal contribuente.

I giudici osservavano quindi che, nel caso di specie, la concessione del sequestro, nonché l’autorizzazione all’iscrizione di ipoteca legale, avrebbe potuto produrre effetti dirompenti sull’attività imprenditoriale dell’appellante, ragion per cui non si rilevava l’impossibilità di evitare un vero e proprio giudizio degli elementi presenti. Per quanto sommario o prognostico il giudizio cautelare avrebbe dovuto entrare nel merito della sostenibilità della pretesa creditoria dell’Agenzia.

Alla luce di ciò, la Commissione rilevava l’inadeguatezza dell’analisi svolta dalla Commissione Tributaria Provinciale, che nulla aveva detto in merito alle ragioni su cui era fondata la pretesa erariale e all’indetraibilità dell’iva in capo all’appellante.

Ciò detto, i giudici riconoscevano essi stessi la presenza del fumus boni iuris, sollevando però fondati dubbi in ordine alla presenza del periculm in mora.

Sul punto il collegio riteneva che il richiamo alla mera sproporzione tra entità del credito e patrimonio del contribuente non possa di per se costituire elemento sufficiente da porre a fondamento della concessione del sequestro conservativo, dovendo invece sussistere l’ulteriore requisito del del fondato timore di perdere la garanzia del credito.

Se così non fosse del resto si finirebbe per sanzionare il contribuente per un mero dato quantitativo, ossia l’entità del patrimonio in relazione all’ammontare del credito, e non per un effettivo comportamento che denota la volontà di disperdere i propri beni.

L’onere di dimostrare che il contribuente sta ponendo in essere o è in procinto di porre in essere atti di disposizione del proprio patrimonio che possano ledere le ragioni dell’erario spetta all’Agenzia delle Entrate.

È tuttavia onere del contribuente depositare le visure che dimostrino un’eventuale diversa intestazione dei beni immobili.

Per tali ragioni, pur nella condivisione dei motivi di impugnazione contenuti nell’atto di appello, in mancanza dei superiori documenti la Commissione Tributaria Regionale annullava il sequestro solo con riferimento ai beni mobili, confermando la sentenza impugnata relativamente ai beni immobili per i quali non vi era prova dell’intestazione.

Riflessioni 

Superando per un momento l’eterno compromesso di cui si è costantemente alla ricerca, anche tra i giudici, uno degli elementi che subito balza agli occhi è l’importo per cui è consentito procedere al sequestro.

Non soltanto si può chiedere l’applicazione della predetta misura cautelare per la tutela del proprio credito, ma addirittura è consentito chiedere il sequestro di beni per un valore doppio rispetto alla pretesa creditizia per cui si chiedono garanzie.

È vero, si deve garantire che il creditore possa recuperare il proprio credito comprensivo di tutte le spese che ha dovuto affrontare per tale operazione, ivi comprese le spese legali e le spese del giudizio, ma dobbiamo chiederci “può essere consentito un tale comportamento”?

Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Puglia evidentemente si.

Collegamento con altre sentenze.

L’Agenzia delle Entrate deve provare il reale rischio di insolvenza sul debito pendente laddove voglia richiedere il sequestro conservativo.

È quanto era già stato stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona (Sentenza 179/01/14), che ha rigettato un’istanza cautelare proposta dall’Agenzia delle Entrate senza dare alcuna prova del rischio di insolvenza.

La Commissione nel rigetto ha così motivato: “non ha precisato su cosa possa fondarsi il prospettato timore, dal momento che non ha fatto cenno ad alcuno specifico comportamento, tenuto dalla debitrice, che possa far ritenere in atto o quantomeno programmato un depauperamento del suo patrimonio. Nell’istanza è evocata la consistenza del credito tributario e questo dato, in sé, è però inappagante”.

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