Come non Pagare due Volte le Tasse sulla Vincita da Gioco
Il gioco d’azzardo rappresenta un vero e proprio fenomeno “sociologico” del mondo moderno, progettato e regolato con metodi di pianificazione industriale.
Già nel 1957 Edmund Bergler, uno dei primi e principali studiosi del gioco d’azzardo (il c.d. gramling) scrisse: “nella nostra civiltà chiunque è potenzialmente un giocatore, della varietà innocua o di quella pericolosa. In alcune personalità questa tendenza latente può ridestarsi, ed allora il giocatore latente si mette effettivamente a giocare. Affermazione che potrà risultare inquietante e tale che molti preferirebbero contestarla. La si potrà rifiutare, però, solo chiudendo gli occhi di fronte a prove scientifiche in senso contrario”.
Il gioco d’azzardo risale agli inizi dell’umanità: il suo scopo originario era, probabilmente, quello di interpretare o, meglio, “indovinare” il volere divino.
I più antichi riferimenti al gioco mediante scommessa risalgono all’Antico Egitto (intorno al 4000 a.C.), dove si giocava a “SENET”, una sorta di dama per svelare il destino dell’aldilà.
A tale epoca risale, presumibilmente, l’invenzione del dado, fabbricato con ossa di animali.
Di lì, il gioco nei Casinò si “tramanda” attraverso i secoli, sia pure affrontando sorti variabili.
Nello Stato Pontificio, il fenomeno del gioco venne a volte additato come “vizio diabolico”, male incurabile che infettava il popolo. Altre volte, invece, il gioco veniva ammesso, in maniera pragmatica, come fonte di entrate per lo Stato.
Insomma, il gioco d’azzardo ha sempre accompagnato la civiltà umana, fino ad essere descritto, dal nostro codice penale, come una tipologia di gioco nel quale ricorre lo scopo di lucro ed in cui la vincita o la perdita è quasi completamente aleatoria. Si scommettono beni, prevalentemente denaro, sull’esito di un evento futuro, del tutto incerto ed incalcolabile.
Niente Doppie Tasse su Vincite da Gioco in Unione Europea
Ebbene, occorre premettere che l’art 5 del cosiddetto “Decreto Salva Infrazioni” ha stabilito che: “fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell’Unione europea o nella Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.”
In base a quanto previsto dall’art 67 del TUIR, infatti, i premi e le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza possibilità di alcuna deduzione.
Le vincite di gioco, infatti, apparterrebbero alla categoria dei “redditi diversi”, in quanto tali assoggettabili alla ritenuta alla fonte.
In particolare, sono redditi diversi (sempre che non costituiscano redditi di capitale e non siano conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice):
- le vincite conseguite alle lotterie, ai concorsi a premio, a giochi e/o scommesse organizzate per il pubblico (tipo casinò)
- i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
- i premi assegnati in virtù di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
È, dunque, evidente che le vincite al gioco costituiscano reddito per l’intero ammontare, senza deduzioni.
In altri termini, esse sono assoggettate ad imposta secondo il criterio di cassa e per l’intero importo.
Infatti, l’assoggettamento ad imposta prescinde dalla data di svolgimento della manifestazione in cui è stata conseguita la vincita e riguarda l’intero importo.
Ebbene, sino al 2014 (sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea 22 ottobre 2014), in Italia vigeva il sistema della doppia tassazione, in quanto lo Stato pretendeva dai giocatori italiani il 39% delle vincite ottenute all’estero (anche all’interno dell’Unione Europea).
Secondo la Corte di Giustizia, tuttavia, il differente trattamento fiscale riservato dall’ordinamento italiano alle vincite conseguite in Italia e a quelle conseguite in altri Stati membri, costituiva una “restrizione alla libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE) ritenuta non giustificabile né da motivi di ordine pubblico, né da ragioni di pubblica sicurezza o di sanità pubblica”.
Abolizione della Doppia Tassazione sul Gioco e le vincite
Il 2014 è, stato, dunque, l’anno della svolta con l’ordine impartito dalla Corte Europea, volto ad intimare all’Italia di abolire la doppia tassazione, onde evitare di incappare in pesanti sanzioni.
Come si legge nella relazione illustrativa, infatti, la nuova disposizione in tema di tassazione di vincite e premi da gioco è “volto a sanare il Caso EU pilot 5571/13/TAXU, nell’ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell’UE o Stati dello SEE contrasti con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE e 36 dell’Accordo SEE, nella misura in cui tale regime assoggetta i premi e le vincite conseguite all’estero - anche tramite operatori on-line - ad obblighi dichiarativi e impositivi diversi e più onerosi rispetto a quelli previsti per le vincite e i premi conseguiti in case da gioco italiane da parte della comunità europea.”
L’unico aspetto critico è legato ai Casinò Britannici.
Essendo la Gran Bretagna recentemente uscita dall’Unione Europea, vi sono ancora molteplici aspetti da regolare.
Sembra, comunque, ragionevole aspettarsi degli accordi bilaterali tra UK ed Italia, volti a disciplinare la materia in oggetto.
Avvocato Tributarista
Qualora il vincitore/contribuente riceva un accertamento dall'Agenzia dell'Entrate in merito a presunti redditi da vincita da gioco, può contattare lo studio legale e verificare la necessità di pagare le tasse sui redditi, oppure impugnare l'atto facendo ricorso per l'annullamento dell'imposta richiesta.