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Come non Pagare due Volte le Tasse sulla Vincita da Gioco

Tasse gioco vincite casinoIl gioco d’azzardo rappresenta un vero e proprio fenomeno “sociologico” del mondo moderno, progettato e regolato con metodi di pianificazione industriale.

Già nel 1957 Edmund Bergler, uno dei primi e principali studiosi del gioco d’azzardo (il c.d. gramling) scrisse: “nella nostra civiltà chiunque è potenzialmente un giocatore, della varietà innocua o di quella pericolosa. In alcune personalità questa tendenza latente può ridestarsi, ed allora il giocatore latente si mette effettivamente a giocare. Affermazione che potrà risultare inquietante e tale che molti preferirebbero contestarla. La si potrà rifiutare, però, solo chiudendo gli occhi di fronte a prove scientifiche in senso contrario”.

Il gioco d’azzardo risale agli inizi dell’umanità: il suo scopo originario era, probabilmente, quello di interpretare o, meglio, “indovinare” il volere divino.

I più antichi riferimenti al gioco mediante scommessa risalgono all’Antico Egitto (intorno al 4000 a.C.), dove si giocava a “SENET”, una sorta di dama per svelare il destino dell’aldilà.

A tale epoca risale, presumibilmente, l’invenzione del dado, fabbricato con ossa di animali.

Di lì, il gioco nei Casinò si “tramanda” attraverso i secoli, sia pure affrontando sorti variabili.

Nello Stato Pontificio, il fenomeno del gioco venne a volte additato come “vizio diabolico”, male incurabile che infettava il popolo. Altre volte, invece, il gioco veniva ammesso, in maniera pragmatica, come fonte di entrate per lo Stato.

Insomma, il gioco d’azzardo ha sempre accompagnato la civiltà umana, fino ad essere descritto, dal nostro codice penale, come una tipologia di gioco nel quale ricorre lo scopo di lucro ed in cui la vincita o la perdita è quasi completamente aleatoria. Si scommettono beni, prevalentemente denaro, sull’esito di un evento futuro, del tutto incerto ed incalcolabile.

Niente Doppie Tasse su Vincite da Gioco in Unione Europea 

Ebbene, occorre premettere che l’art 5 del cosiddetto “Decreto Salva Infrazioni” ha stabilito che: “fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli altri Stati membri dell’Unione europea o nella Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

In base a quanto previsto dall’art 67 del TUIR, infatti, i premi e le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza possibilità di alcuna deduzione.

Le vincite di gioco, infatti, apparterrebbero alla categoria dei “redditi diversi”, in quanto tali assoggettabili alla ritenuta alla fonte.

In particolare, sono redditi diversi (sempre che non costituiscano redditi di capitale e non siano conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice): 

  • le vincite conseguite alle lotterie, ai concorsi a premio, a giochi e/o scommesse organizzate per il pubblico (tipo casinò)
  • i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
  • i premi assegnati in virtù di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

È, dunque, evidente che le vincite al gioco costituiscano reddito per l’intero ammontare, senza deduzioni.

In altri termini, esse sono assoggettate ad imposta secondo il criterio di cassa e per l’intero importo.

Infatti, l’assoggettamento ad imposta prescinde dalla data di svolgimento della manifestazione in cui è stata conseguita la vincita e riguarda l’intero importo.

Ebbene, sino al 2014 (sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea 22 ottobre 2014), in Italia vigeva il sistema della doppia tassazione, in quanto lo Stato pretendeva dai giocatori italiani il 39% delle vincite ottenute all’estero (anche all’interno dell’Unione Europea).

Secondo la Corte di Giustizia, tuttavia, il differente trattamento fiscale riservato dall’ordinamento italiano alle vincite conseguite in Italia e a quelle conseguite in altri Stati membri, costituiva una “restrizione alla libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE) ritenuta non giustificabile né da motivi di ordine pubblico, né da ragioni di pubblica sicurezza o di sanità pubblica”.

Abolizione della Doppia Tassazione sul Gioco e le vincite

Il 2014 è, stato, dunque, l’anno della svolta con l’ordine impartito dalla Corte Europea, volto ad intimare all’Italia di abolire la doppia tassazione, onde evitare di incappare in pesanti sanzioni.

Come si legge nella relazione illustrativa, infatti, la nuova disposizione in tema di tassazione di vincite e premi da gioco è  “volto a sanare il Caso EU pilot 5571/13/TAXU, nell’ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell’UE o Stati dello SEE contrasti con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE e 36 dell’Accordo SEE, nella misura in cui tale regime assoggetta i premi e le vincite conseguite all’estero - anche tramite operatori on-line - ad obblighi dichiarativi e impositivi diversi e più onerosi rispetto a quelli previsti per le vincite e i premi conseguiti in case da gioco italiane da parte della comunità europea.”

L’unico aspetto critico è legato ai Casinò Britannici.

Essendo la Gran Bretagna recentemente uscita dall’Unione Europea, vi sono ancora molteplici aspetti da regolare.

Sembra, comunque, ragionevole aspettarsi degli accordi bilaterali tra UK ed Italia, volti a disciplinare la materia in oggetto.

Avvocato Tributarista

Qualora il vincitore/contribuente riceva un accertamento dall'Agenzia dell'Entrate in merito a presunti redditi da vincita da gioco, può contattare lo studio legale e verificare la necessità di pagare le tasse sui redditi, oppure impugnare l'atto facendo ricorso per l'annullamento dell'imposta richiesta.

La mappa completa dei regimi fiscali: Italia, UE/SEE, extra-UE

Il regime fiscale delle vincite da gioco non è uniforme: dipende in modo decisivo dal Paese in cui si trova la casa da gioco (fisica o online) e dal fatto che essa sia autorizzata o meno. La Cassazione ha cristallizzato questo schema nelle sue pronunce più recenti.

Casinò italiani autorizzati: le vincite non concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF del giocatore. La tassazione è già assolta a monte dall'operatore, che corrisponde allo Stato l'imposta sugli spettacoli; la ritenuta è pertanto «compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640». Per il contribuente italiano il provento è netto e definitivamente detassato.

Casinò UE/SEE autorizzati: dal 23 luglio 2016 — data di entrata in vigore dell'art. 6 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 (c.d. Decreto Salva Infrazioni) — le vincite «corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta». L'esenzione opera ex lege: nessun obbligo dichiarativo, nessuna imposta dovuta.

Casinò extra-UE (Svizzera, USA, Emirati, UK post-Brexit, ecc.): le vincite sono soggette a piena tassazione IRPEF come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera d), TUIR. Come ha stabilito la Cassazione con le ordinanze nn. 3879 e 3880 del 15 febbraio 2025, «le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in paesi estranei all'Unione Europea sono soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, non trovando applicazione i principi di non discriminazione e tipizzazione delle limitazioni previsti dagli artt. 56 e 52 TFUE».

Il gioco online: tre scenari distinti

Il gioco online è l'ambito in cui la maggior parte degli utenti cerca informazioni pratiche, e in cui si concentrano i principali equivoci. Esistono tre scenari radicalmente diversi:

Piattaforme online italiane con licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): gli «operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» operano nel pieno rispetto del regime fiscale italiano. Le vincite — esattamente come nei casinò fisici italiani — sono tassate a monte dall'operatore concessionario; il giocatore non ha alcun obbligo dichiarativo e non deve versare IRPEF sulle somme accreditate sul proprio conto-gioco.

Piattaforme online UE/SEE senza sede in Italia ma autorizzate nel loro Paese: rientrano nell'esenzione introdotta dalla L. 122/2016 purché siano «case da gioco autorizzate» nello Stato UE/SEE di riferimento. Anche qui nessun obbligo dichiarativo per il giocatore italiano.

Piattaforme online extra-UE o senza licenza: le vincite realizzate su piattaforme con sede in Paesi terzi (es. siti offshore con licenze di Curaçao, Malta — se non in quanto Stato UE —, Gibraltar post-Brexit, ecc.) devono essere dichiarate nel quadro RL del Modello 730 o del Modello Redditi PF, come redditi diversi. L'aliquota di ritenuta ordinaria prevista dall'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — quando operata dal sostituto — è pari al 25% «in ogni altro caso»; in assenza di sostituto d'imposta, la tassazione avviene per via dichiarativa con assoggettamento all'aliquota IRPEF progressiva.

Il principio del "lordo": niente deduzione delle giocate perdenti

Uno degli aspetti più dibattuti — e contestati dai contribuenti — è il criterio di tassazione sull'intero importo percepito senza deduzione delle somme giocate e perse. L'art. 69, comma 1, del TUIR — nella formulazione introdotta dalla L. 122/2016 — stabilisce espressamente che «i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione».

Questa regola produce una conseguenza che può apparire paradossale: chi nel corso dell'anno ha vinto 100.000 euro in dieci tornei e ne ha persi 90.000 in altrettante partite deve dichiarare e tassare 100.000 euro di vincite, senza poter compensare le perdite. La Corte Costituzionale ha escluso che ciò integri una violazione del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost., ribadendo che le vincite da gioco d'azzardo sono soggette al principio di cassa per l'intero importo. Si tratta di una scelta deliberata del legislatore, volta a semplificare il prelievo e a prevenire abusi tramite la manipolazione delle perdite dichiarate.

Il caso del poker: vincite in tornei italiani, UE ed extra-UE a confronto

Il poker — soprattutto nella variante Texas Hold'em praticata nei tornei live e online — è la fattispecie che genera il maggior numero di contenziosi fiscali, perché i giocatori professionisti si spostano tra casinò di diversi Paesi nel corso dell'anno. La Cassazione ha risolto il caso con la citata ordinanza Cass. civ., Sez. V, 24 settembre 2024, n. 25567, relativa a vincite al poker conseguite in casinò cechi e spagnoli da un contribuente italiano residente in Italia. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva annullato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la tassazione delle vincite UE violava l'art. 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi: posizione ora confermata dal quadro normativo post-L. 122/2016.

Per i tornei extra-UE — Las Vegas, Macao, Londra post-Brexit — le vincite rimangono invece tassabili in Italia come redditi diversi ex art. 67, lett. d), TUIR: non si applica né la tutela del TFUE né l'esenzione della L. 122/2016.

Il conto-gioco nelle dichiarazioni patrimoniali: un rischio spesso sottovalutato

Un profilo a cui l'articolo non accenna, ma che intercetta un importante search intent, è quello del conto-gioco online ai fini delle dichiarazioni patrimoniali. Il contribuente che percepisce redditi di supporto statale — o che sia tenuto a rilasciare dichiarazioni ISEE — deve tenere presente che ai fini ISEE rilevano «le somme giacenti» nel conto-gioco, poiché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, incluse le vincite ex artt. 67 e 69 TUIR, rientrano nelle «componenti reddituali» da dichiarare nella DSU.

La Cassazione penale ha già confermato la configurabilità dei reati di dichiarazione mendace per omessa comunicazione delle vincite da gioco online nell'ambito delle dichiarazioni di reddito per il Reddito di Cittadinanza: «ai fini fiscali vanno dichiarate solamente le vincite nette ex art. 67 TUIR, ma ai fini ISEE vanno dichiarate le somme giacenti» nel conto-gioco. Chi dimentica di includere il saldo del conto-gioco nella propria DSU può incorrere in responsabilità penale.

Le sanzioni per omessa dichiarazione e la difesa dall'avviso di accertamento

Quando il contribuente non dichiara vincite da gioco extra-UE soggette a IRPEF, l'Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le seguenti conseguenze:

  • Imposta IRPEF evasa calcolata sull'intero ammontare delle vincite, con aliquota progressiva;
  • Sanzione per infedele dichiarazione ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: dal 90% al 180% dell'imposta evasa (con riduzione a un terzo se la violazione è di tipo omissivo e non fraudolento);
  • Interessi di mora ex art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati dal giorno originario di scadenza al versamento effettivo;
  • In caso di importi superiori alle soglie di rilevanza penale: contestazione del reato di omessa dichiarazione ex art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (imposta evasa superiore a 50.000 euro) o di dichiarazione infedele ex art. 4 (imposta evasa superiore a 150.000 euro e redditi sottratti superiori al 10% del reddito dichiarato o a 3 milioni di euro).

La strategia difensiva più efficace — per le vincite realizzate in casinò di Paesi UE/SEE prima dell'entrata in vigore della L. 122/2016 — è stata quella di invocare la diretta applicazione dell'art. 56 TFUE e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 ottobre 2014 (cause riunite C-344/13 e C-367/13), con richiesta di disapplicazione della norma interna discriminatoria. Tale difesa è ormai consolidata e accolta dalla giurisprudenza tributaria di legittimità.

Il problema irrisolto del post-Brexit: la tassazione delle vincite nei casinò britannici

La Brexit ha creato una frattura normativa che ad oggi non è stata definitivamente risolta sul piano fiscale. Il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea e non è membro dello Spazio Economico Europeo: i casinò britannici — incluse le celebri case da gioco di Londra (The Ritz, Aspinall's, Crockfords) e le piattaforme online con licenza UKGC — non rientrano più nell'esenzione introdotta dalla L. 122/2016 a partire dal 1° gennaio 2021 (data di decorrenza effettiva della Brexit).

Le vincite conseguite in casinò o su piattaforme online con licenza esclusivamente britannica sono pertanto tassabili in Italia come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. d), TUIR, esattamente come accade per qualsiasi altro Paese extra-UE. Allo stato attuale, non vi sono convenzioni bilaterali specifiche Italia-UK che disciplinino il trattamento fiscale delle vincite da gioco nel Paese di residenza del giocatore, sebbene la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 (ratificata con L. 5 novembre 1990, n. 329) possa rilevare nella misura in cui qualifichi il reddito e ne attribuisca la potestà impositiva. La questione rimane aperta e in evoluzione.

Novità 2027: la riforma IRPEF e i redditi diversi da gioco

L'art. 67 del TUIR — norma cardine di tutto il sistema di tassazione delle vincite da gioco — è destinato a essere sostituito dal 1° gennaio 2027 per effetto del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, che riforma organicamente la disciplina IRPEF in attuazione della legge delega fiscale L. 9 agosto 2023, n. 111. La nuova disciplina sarà contenuta nell'art. 76 del D.Lgs. 117/2026, che riorganizza e ridenomina le categorie reddituali del TUIR. Analogamente, l'art. 30 del D.P.R. 600/1973 sulle ritenute sui premi e sulle vincite sarà sostituito dall'art. 45 del D.Lgs. 33/2025 a decorrere dalla medesima data.

I principi fondamentali di tassazione delle vincite da gioco — e in particolare la distinzione tra casinò UE/SEE esenti e casinò extra-UE tassabili — restano confermati nel nuovo impianto normativo, in quanto recepiscono un vincolo di diritto UE. È tuttavia opportuno che chiunque abbia contenziosi in corso o stia pianificando la propria posizione fiscale verifichi, con riferimento alle singole disposizioni, la transizione normativa in atto al 1° gennaio 2027.

La mappa fiscale delle vincite per il contribuente italiano

Tipo di gioco / PiattaformaTassazione IRPEF?Obbligo dichiarativo?
Casinò fisico italiano (AAMS/ADM) ❌ No (imposta assolta dall'operatore) ❌ No
Casinò fisico UE/SEE autorizzato ❌ No (L. 122/2016) ❌ No
Piattaforma online con licenza ADM ❌ No ❌ No
Piattaforma online con licenza UE/SEE ❌ No (L. 122/2016) ❌ No
Casinò fisico extra-UE (USA, Svizzera, ecc.) ✅ Sì — redditi diversi art. 67 TUIR ✅ Sì — Quadro RL
Piattaforma online extra-UE o offshore ✅ Sì — redditi diversi art. 67 TUIR ✅ Sì — Quadro RL
Casinò UK (post-Brexit dal 1.1.2021) ✅ Sì — redditi diversi art. 67 TUIR ✅ Sì — Quadro RL
Lotterie, concorsi a premi e scommesse italiane ❌ No (ritenuta alla fonte dell'organizzatore) ❌ No

 

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