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Tasse Locali e Accertamento Esecutivo: il Comune può conoscere il tuo conto corrente

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160) vi è la riforma della “riscossione locale”, che, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrare erariali, introduce un nuovo strumento per recuperare più velocemente le imposte dovute ai comuni.

Lo scopo perseguito dal legislatore è, indubbiamente, quello di rendere l’esecuzione esattoriale sempre più agevolata ed incisiva.

Ed infatti, le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020 sono molteplici e le disposizioni della riforma possono suddividersi in diverse aree:

1) di valenza organizzativa/interna fra cui è disciplinato anche l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

2) di valenza operativa/esterna fra cui viene previsto anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;

Pignoramenti e Consultazione dell'Anagrafe Tributaria

Per quanto riguarda l’accesso ai dati da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione si applicano le seguenti regole:

- ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale (ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell’ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest’ultimo;

- l’ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l’utilizzo degli applicativi per l’accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Agenzia delle Entrate all’ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy;

- restano ferme, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.

Il contribuente moroso deve, dunque, tenere conto della possibilità attribuita all’ente locale di consultare l’Anagrafe tributaria e, con essa, anche l’archivio dei rapporti finanziari (conto corrente bancario attivo, insoluti, iscrizioni crif).

In questo modo, il fisco locale è sempre in grado di conoscere esattamente il conto in banca del contribuente ed i redditi da questi percepiti.

I pignoramenti saranno, dunque, maggiormente mirati, senza più le tradizionali “cacce al tesoro”.

Accertamento esecutivo Tari

Per le entrate degli enti locali, tributarie e patrimoniali, con esclusione delle contravvenzioni stradali, è inoltre introdotto l’istituto dell’accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali.

L’accertamento esecutivo è destinato a operare a partire dal 2020, con riferimento alle annualità non ancora prescritte.

L’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie.

Gli avvisi di accertamento devono recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Consulenza diritto tributario

In sostanza, in presenza delle condizioni sopra precisate, l’atto che accerta l’omesso versamento delle imposte sarà di per sé,“titolo esecutivo”, sicché per avviare il pignoramento, non sarà più necessaria la successiva cartella di pagamento.

Alla luce di tali considerazioni, si raccomanda una consulenza del proprio Avvocato Tributarista per la lettura degli avvisi di accertamento, in quanto già di per sé idonei a costituire titolo esecutivo.

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