Dispositivi Antincendio mancanti
Paolo gestiva un piccolo magazzino. Non aveva una struttura enorme, né decine di dipendenti che ogni mattina attraversavano corridoi pieni di merci.
La sua era un’attività contenuta, costruita con fatica e ostinazione: bancali, scaffalature, colli da spostare, consegne da controllare, clienti da richiamare.
Per questo, quando gli vennero contestate carenze nella sicurezza, la sua prima reazione fu quasi istintiva: chi avrei mai potuto mettere in pericolo? In fondo, lavorava per lo più da solo. Quel luogo non era un grande stabilimento, non era aperto al pubblico, non ospitava turni affollati. Era soltanto il suo magazzino.
Eppure, proprio in quel “soltanto” si annidava il problema.
In un deposito, ogni oggetto ha un peso. Le merci sugli scaffali, le uscite, gli estintori, i cartelli che in condizioni normali sembrano dettagli marginali. Fino a quando l’emergenza non arriva. Allora, ciò che mancava diventa improvvisamente essenziale: sapere quale carico può reggere una struttura, vedere subito dove si trova un mezzo di estinzione, riconoscere il percorso da seguire, trovare una via d’uscita davvero utilizzabile.
La sicurezza antincendio non inizia quando compare il fumo.
Comincia molto prima, nella scelta di non rinviare ciò che appare costoso, scomodo o superfluo.
Il controllo e le omissioni contestate
Nel caso deciso dalla Corte di cassazione, Sezione I penale, sentenza 24 gennaio 2023, n. 24945, al titolare di una ditta veniva contestata l’omessa collocazione di cartelli relativi alla portata di alcuni scaffali, la mancata predisposizione di mezzi e impianti di estinzione, l’assenza di uscite d’emergenza adeguate e della segnaletica relativa alle emergenze antincendio. Le omissioni erano contestate nonostante precedenti prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza.
Non si trattava, dunque, di un singolo cartello dimenticato o di una piccola irregolarità formale. La contestazione riguardava un insieme di presìdi destinati a prevenire o contenere gli effetti di un incendio e di altri infortuni sul lavoro.
Il Tribunale aveva riconosciuto il titolare responsabile del reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, previsto dall’art. 437 del codice penale, condannandolo a nove mesi di reclusione. La Corte d’appello di Torino aveva poi confermato la decisione.
Per Paolo, o per chiunque si trovi nella condizione di dover affrontare una contestazione simile, il procedimento penale non è solo una sequenza di atti e udienze. È una frattura nella propria identità professionale. Da imprenditore abituato a risolvere problemi concreti, ci si scopre improvvisamente chiamati a rispondere di un pericolo che, nella percezione quotidiana, non sembrava imminente.
È comprensibile che una piccola impresa misuri ogni spesa e ogni intervento. Ma la legge non consente di trasformare le difficoltà economiche in una ragione per sospendere le cautele necessarie. Nel caso esaminato, la difesa aveva invocato proprio l’esistenza di difficoltà economiche; i giudici di merito, tuttavia, hanno ritenuto che esse non fossero state provate.
Un luogo di lavoro non è mai davvero “una sola persona”
La tesi difensiva era chiara: il magazzino veniva gestito dal solo imputato; l’impresa non aveva dipendenti stabilmente addetti a quel locale e, quindi, non vi sarebbe stato un rischio per una pluralità di persone.
Era una tesi tutt’altro che irrilevante, perché l’art. 437 c.p. è collocato tra i delitti contro la pubblica incolumità. La disposizione punisce chi omette di collocare, rimuove o danneggia impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro; se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è più grave.
La domanda, quindi, non era soltanto se nel magazzino mancassero determinati presìdi. Era anche questa: il pericolo poteva raggiungere una collettività indeterminata di persone o restava confinato al solo titolare?
L’avvocato penalista che affianca l’imprenditore in una vicenda del genere deve prendere sul serio questa distinzione. Non basta sostenere in astratto che “l’azienda è piccola”; occorre ricostruire la vita concreta del luogo. Chi vi entra? Chi consegna le merci? Chi le scarica? Chi effettua manutenzioni, controlli o verifiche? Ci sono familiari, collaboratori, ex dipendenti, tecnici, trasportatori, clienti?
Nel caso affrontato dalla Cassazione, i giudici avevano rilevato che al magazzino accedevano, oltre al titolare, un precedente dipendente, i genitori dell’imputato, persone coinvolte nel trasporto e nello scarico di merci pesanti e ingombranti, nonché soggetti estranei all’impresa, come i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza intervenuti per ragioni di ufficio.
La storia di un magazzino, dunque, non coincide mai soltanto con la persona che ne possiede le chiavi. È fatta anche di chi bussa alla porta per consegnare, ritirare, controllare, aiutare. E un incendio non chiede quale contratto abbia chi si trova davanti alle fiamme.
Perché cartelli, estintori e uscite sono indispensabili
Quando tutto procede normalmente, la segnaletica può apparire silenziosa. Un cartello sulla portata dello scaffale non muove merci; un estintore non spegne nulla se non c’è un principio d’incendio; un’uscita di emergenza sembra una porta come le altre.
Ma la funzione di questi presìdi è proprio quella di preparare l’organizzazione all’evento che nessuno vuole affrontare.
L’Allegato IV del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che le vie e le uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
Tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza; numero, distribuzione e dimensioni delle uscite devono essere adeguati alla grandezza e alla destinazione del luogo, alle attrezzature installate e al numero massimo delle persone presenti.
Le vie di esodo e le uscite devono inoltre essere evidenziate da segnaletica durevole e collocata in punti appropriati. Se occorre illuminazione, devono disporre di illuminazione di sicurezza idonea a entrare in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
Non è un apparato pensato soltanto per grandi aziende. È una grammatica elementare della protezione: rendere visibile il pericolo, rendere utilizzabili le vie di fuga, rendere accessibili i mezzi di primo intervento. Il datore di lavoro deve altresì designare preventivamente gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio, dell’evacuazione e della gestione dell’emergenza.
La disciplina richiede certamente che le misure siano rapportate alle dimensioni dell’azienda e ai rischi specifici dell’attività. Proporzione, però, non significa assenza di obblighi. Significa adottare strumenti adeguati al rischio effettivo, non ignorarlo perché l’attività è piccola.
La dottrina sottolinea che gli addetti alla gestione delle emergenze devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto tanto delle dimensioni quanto dei rischi propri dell’unità produttiva. La prevenzione incendi, proprio per la sua funzione di interesse pubblico, non attenua ma rafforza il dovere del datore di adottare misure idonee a proteggere le persone presenti nei luoghi di lavoro.
La difesa: “il pericolo non era collettivo”
Nel giudizio di legittimità, la difesa ha insistito sull’assenza del requisito del pericolo per la pubblica incolumità. Se l’impresa era condotta in via esclusiva dall’imputato e il magazzino non era destinato a ospitare altri lavoratori, perché applicare una norma posta a tutela di una pluralità di persone?
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso.
La sentenza chiarisce che l’art. 437 c.p. richiede che l’omissione dolosa dei presìdi antinfortunistici sia collocata in un contesto nel quale tale mancanza sia idonea, almeno in astratto, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori o di terzi che, a vario titolo, entrino in contatto con l’ambiente di lavoro.
Non occorre, quindi, dimostrare che al momento del controllo ci fossero molte persone nel magazzino o che l’incendio si fosse già verificato. Il reato è costruito come fattispecie di pericolo: ciò che conta è la capacità potenziale dell’omissione di esporre a rischio un numero indeterminato di persone gravitanti attorno a quel luogo.
La Corte ha preferito l’indirizzo che valorizza il carattere diffusivo del pericolo. L’interprete non può limitarsi ai soli soggetti formalmente inseriti nell’organico aziendale, ma deve valutare l’attitudine concreta delle omissioni a raggiungere chiunque possa entrare in contatto con l’ambiente di lavoro.
Questa è la svolta che cambia il modo di guardare alla piccola impresa. Le sue dimensioni non sono irrilevanti, ma non costituiscono uno scudo automatico. Non è il numero scritto nel libro paga a definire da solo l’area del rischio. Conta la realtà: accessi, movimentazione delle merci, interventi di terzi, relazioni familiari e professionali, frequentazione anche occasionale del deposito.
Avvocato esperto infortuni sul lavoro: accertare, non semplificare
In una vicenda simile, l’attività dell’avvocato non dovrebbe essere né quella di minimizzare ogni addebito né quella di accettare passivamente una ricostruzione ispettiva. Il compito è più rigoroso: verificare le prescrizioni ricevute, la loro eseguibilità, gli interventi realizzati, lo stato effettivo dei luoghi, la presenza di persone terze e il grado di consapevolezza dell’imprenditore.
Un avvocato penalista esperto in materia di sicurezza sul lavoro può assistere l’impresa fin dalla fase successiva al controllo, aiutandola a comprendere il contenuto delle prescrizioni e a organizzare una regolarizzazione tempestiva. Se si apre un procedimento, deve esaminare la contestazione sotto ogni profilo: l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 437 c.p., la destinazione prevenzionistica dei presìdi mancanti e l’effettiva diffusività del pericolo.
Ma l’assistenza legale più utile, in questi casi, non si limita al processo. Serve anche a evitare che la sicurezza venga percepita come una risposta tardiva all’ispezione. Un estintore efficiente, un’uscita individuabile, una segnaletica comprensibile e scaffali correttamente gestiti non sono un costo imposto dall’esterno: sono la condizione per far sì che un luogo di lavoro resti un luogo dal quale tutti possano uscire.
La decisione e la lezione per le piccole imprese
La Cassazione penale, Sezione I, sentenza 24 gennaio 2023, n. 24945, ha rigettato il ricorso e confermato la configurabilità del reato contestato. Ha ritenuto che il magazzino fosse frequentato o accessibile anche ad altre persone e che, perciò, l’assenza dei presìdi avesse l’attitudine a creare un pericolo di estensione indeterminata.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di applicare per la prima volta in Cassazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché la richiesta era generica e non formulata nei precedenti gradi di giudizio.