Infortunio sul lavoro e scala instabile
Marco aveva imparato a non perdere tempo. In fabbrica, il tempo aveva il rumore delle macchine, il calore dei forni, le scadenze da rispettare e le richieste che si accavallano. Da anni lavorava nella manutenzione: conosceva gli spazi, gli strumenti, le abitudini dei colleghi. Sapeva quando una scala era troppo leggera, quando il pavimento poteva tradire, quando sarebbe stato meglio farsi aiutare.
Ma sapeva anche un’altra cosa: spesso il lavoro si faceva così. In due, se possibile. Da soli, se necessario. O, più precisamente, da soli se nessuno fermava davvero quella consuetudine.
Quel giorno Marco doveva controllare la volta interna di un forno. Un’operazione che richiedeva di salire su una scala portatile, arrivando a quasi tre metri d’altezza. I colleghi erano vicini, ma lui decise di non chiamarli. Non era una sfida, non era un gesto spettacolare. Era un’abitudine. Un gesto ripetuto, forse visto molte altre volte, in un ambiente dove le regole esistevano ma non sempre venivano fatte rispettare.
La scala si mosse all’indietro. Marco cadde da circa due metri e riportò lesioni gravi. Nella vicenda esaminata dalla Corte di cassazione, l’operaio aveva effettuato autonomamente l’ispezione della volta del forno e nessun secondo addetto tratteneva la scala al piede al momento della caduta.
Da quel momento, per Marco, il lavoro non fu più soltanto il luogo della competenza e dell’esperienza. Divenne il luogo di una domanda difficile: se ho sbagliato anch’io, qualcuno doveva comunque proteggermi?
Quando un infortunio entra nella vita di una famiglia
Un incidente sul lavoro non finisce nel rumore secco di una caduta. Continua nelle settimane successive, nei controlli medici, nelle terapie, nei giorni in cui si scopre che anche i movimenti più comuni possono diventare faticosi. Continua nelle conversazioni a tavola, nei silenzi del coniuge, nelle domande dei figli che cercano di capire perché una persona abituata a occuparsi di tutto abbia improvvisamente bisogno di aiuto.
Per chi subisce un infortunio, la conseguenza non è solo fisica. È anche la perdita temporanea, e talvolta permanente, di un equilibrio. Marco si sentiva diviso tra due pensieri: da una parte la rabbia per ciò che gli era accaduto; dall’altra il timore di essere giudicato. Aveva scelto di salire da solo. Aveva visto il pavimento sporco di polvere. Aveva conosciuto la procedura. Era davvero possibile chiedere conto all’azienda di ciò che era avvenuto?
È proprio qui che molte storie di infortunio diventano ingiustamente semplici. Si cerca un solo responsabile, un solo gesto, una sola colpa. E la risposta più facile diventa: “Se avesse aspettato un collega, non sarebbe successo”. Una frase che può contenere una parte della realtà, ma che non basta a esaurirla.
La sicurezza sul lavoro non è costruita per il lavoratore ideale: quello che non è mai stanco, non si distrae, non accelera, non sottovaluta il pericolo e non segue una prassi radicata nel reparto. Le norme prevenzionistiche servono proprio a governare l’errore umano prevedibile, perché il lavoro reale è fatto di urgenze, routine, assuefazione al rischio e gesti ripetuti.
L’art. 2087 del codice civile impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a proteggere l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. Questo dovere comprende non solo la fornitura di strumenti sicuri, ma anche l’informazione, la formazione e la vigilanza sull’effettivo rispetto delle misure predisposte.
La scala non era soltanto una scala
Nel caso affrontato da Cass. pen., Sez. IV, sentenza 5 luglio 2024, n. 32955, la scala usata per l’ispezione presentava una frattura laterale sul montante, riparata con fascette. Il manuale ne vietava l’uso in condizioni precarie, usurate o danneggiate e non consentiva modifiche o riparazioni non eseguite da personale autorizzato. Il pavimento, inoltre, era reso scivoloso dagli accumuli di polvere provenienti dalla pulizia dei forni.
La Corte, tuttavia, individua il nodo decisivo non tanto nella discussione sullo stato dei piedini antiscivolo, quanto nella mancata repressione di una prassi: l’uso della scala da parte di un solo operatore, senza fissaggio e senza una persona incaricata di assicurarne la stabilità.
La norma era chiara. L’art. 113 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che, se l’uso della scala comporta pericolo di sbandamento, essa deve essere adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da un’altra persona. Impone inoltre al datore di lavoro di garantire che le scale a pioli poggino su un supporto stabile e che lo scivolamento sia impedito con fissaggio, dispositivi antiscivolo o soluzioni equivalenti.
Anche l’art. 71 del medesimo decreto pone un obbligo più ampio: le attrezzature devono essere idonee e adeguate al lavoro da svolgere; nella loro scelta occorre considerare le caratteristiche dell’attività, i rischi dell’ambiente e quelli derivanti dall’uso dello strumento. Non basta, dunque, verificare l’oggetto isolatamente. Bisogna valutare l’oggetto nel luogo, nel tempo e nelle condizioni concrete in cui verrà utilizzato.
Per Marco, la scala era uno strumento conosciuto. Per il diritto, invece, era un punto di incontro tra attrezzatura, ambiente, organizzazione e controllo. Non era possibile considerarla sicura soltanto perché era presente nel reparto o perché esisteva, sulla carta, una regola di utilizzo.
La tesi dell’azienda: “ha scelto lui di salire da solo”
La difesa dell’imputato, nella vicenda tratta dal giudizio Cass. pen., Sez. IV, sentenza 5 luglio 2024, n. 32955, aveva insistito proprio su questo aspetto: il lavoratore aveva deciso autonomamente di compiere l’operazione senza chiedere aiuto ai colleghi, pur presenti nelle vicinanze. In altri termini, la caduta sarebbe dipesa da una scelta individuale, libera e imprudente.
È una tesi che, in casi analoghi, un avvocato esperto in infortuni sul lavoro deve affrontare con precisione. Non è utile negare ciò che emerge dagli atti, né trasformare il lavoratore in un soggetto privo di doveri. Il lavoratore deve cooperare alla sicurezza e attenersi alle istruzioni ricevute. Ma occorre domandarsi se la sua condotta abbia introdotto un rischio del tutto nuovo, estraneo all’attività affidata, oppure se abbia concretizzato un pericolo che l’organizzazione era tenuta a prevenire.
L’avvocato che assiste la persona infortunata ricostruisce allora la vicenda partendo dai fatti: quali erano le mansioni effettive? La scala era idonea? Il pavimento era sicuro? Quali procedure erano state adottate? Venivano davvero applicate? Il preposto interveniva quando un lavoratore operava da solo? Esistevano segnalazioni, controlli, istruzioni operative verificabili?
Queste domande cambiano la prospettiva. Non cercano un capro espiatorio, ma ricostruiscono la catena della prevenzione. Perché una prescrizione non è efficace quando resta in un manuale, in una formazione iniziale o in un cartello appeso al muro. Diventa efficace solo quando entra nella concreta organizzazione della giornata lavorativa.
La dottrina evidenzia che un deficit organizzativo abituale e standardizzato, cioè una prassi rischiosa non episodica, coinvolge la sfera di responsabilità del datore di lavoro; quest’ultimo non può semplicemente invocare l’ignoranza di una violazione consolidata, perché il dovere di vigilanza fa parte della sua posizione di garanzia.
l’imprudenza non basta
La Suprema Corte ha ritenuto che la scelta dell’operaio di salire senza assistenza non avesse interrotto il nesso causale tra le omissioni contestate e l’evento lesivo. Quella condotta era coerente con una prassi tollerata nell’ambiente di lavoro e non era né abnorme né eccentrica rispetto al rischio di ribaltamento della scala, che era proprio il rischio concretamente realizzatosi.
Il messaggio è netto: il datore di lavoro non risponde perché il lavoratore è sempre esente da errori. Risponde quando l’errore del lavoratore rientra nell’area di rischio che egli aveva il dovere di governare.
La giurisprudenza distingue infatti la semplice imprudenza dal comportamento abnorme. Quest’ultimo può interrompere il nesso causale soltanto quando è eccezionale, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, oppure quando attiva un rischio eccentrico, fuori dalla sfera di controllo del garante.
Non è sufficiente sostenere che il lavoratore abbia agito senza prudenza. Bisogna dimostrare che abbia compiuto qualcosa di radicalmente estraneo alle sue mansioni o alle prevedibili modalità, anche imprudenti, con cui quelle mansioni vengono svolte. Se, invece, le cautele omesse avrebbero potuto neutralizzare il rischio derivante dalla sua condotta, l’imprudenza resta una possibile occasione dell’evento, non la sua causa esclusiva.
Nel caso della scala, fissare lo strumento o farlo trattenere da un secondo addetto non erano accorgimenti astratti. Erano esattamente le misure che avrebbero dovuto impedire lo scivolamento. Per questo la Corte ha confermato l’affermazione di responsabilità, dichiarando inammissibili i motivi di ricorso sul punto; ha annullato la sentenza soltanto con riferimento alla distinta questione della pena sostitutiva, rinviando su tale profilo alla Corte d’appello.
trasformare le regole in comportamenti
La storia di Marco non parla soltanto di una scala. Parla della differenza tra sicurezza dichiarata e sicurezza praticata. In molte aziende, le regole sono conosciute. Il punto critico è un altro: vengono rispettate nei momenti di fretta? Vengono controllate quando rallentano il lavoro? Chi interviene quando una scorciatoia diventa abitudine?
Un avvocato che si occupa di infortuni sul lavoro non offre promesse facili.
Offre metodo: ascolta la persona lesionata, raccoglie documenti sanitari e aziendali, verifica la formazione, analizza il documento di valutazione dei rischi, esamina le procedure e ricostruisce la prassi concreta. Se necessario, affianca la famiglia nel comprendere gli sviluppi penali, civili e assicurativi della vicenda.
Quando una scala scivola, non cade soltanto chi è salito. Vacilla anche l’idea che basti dire “state attenti” per avere davvero protetto qualcuno.