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Prescrizione ed Improcedibilità - l'orientamento dei Tribunali di Roma

Chi affronta un procedimento penale, per sé o per un familiare, sente spesso ripetere frasi come “tanto va in prescrizione” oppure “ormai è troppo tardi, ti condannano e basta”. Sono frasi che, dette senza un serio controllo tecnico, rischiano di illudere o spaventare.

Dopo le riforme degli ultimi anni (Orlando, Bonafede, Cartabia) il sistema dei tempi del processo penale è cambiato in modo profondo: oggi è decisivo distinguere la prescrizione del reato dall’improcedibilità del giudizio di impugnazione. Capire questa differenza è essenziale per valutare realisticamente le prospettive del proprio processo e per impostare una strategia difensiva consapevole, soprattutto in appello e in cassazione.

 

Un cliente che ha subito una condanna di primo grado si chiede spesso se “con il passare del tempo” possa comunque arrivare una sentenza favorevole perché il reato “si prescrive”. La risposta, dopo le riforme, è molto più articolata: per molti reati commessi negli ultimi anni, la prescrizione non continua a correre dopo il primo grado e il vero limite temporale è costituito da nuovi termini, specifici per il giudizio di appello e di cassazione, oltre i quali interviene l’improcedibilità. In altre parole: il tempo resta importante, ma in modo diverso rispetto a quello che si legge sui giornali o si sente al bar.

Cos’è la prescrizione oggi: un limite al potere punitivo dello Stato

La prescrizione è un istituto di diritto penale sostanziale: non riguarda il processo in sé, ma il diritto dello Stato di punire un determinato fatto. Il codice penale (artt. 157–161 c.p.) stabilisce, per ciascun reato, un tempo massimo oltre il quale il reato si considera estinto per prescrizione. In termini semplici: se passa troppo tempo dalla commissione del fatto senza che si arrivi a una sentenza irrevocabile, lo Stato rinuncia alla punizione, perché ritiene che non sia più utile (e spesso neppure giusto) intervenire su fatti troppo lontani nel tempo.

Per i reati “tradizionali”, prima delle riforme, il tempo di prescrizione continuava a correre lungo tutte le fasi del processo, anche dopo una condanna di primo grado, salvo le sospensioni e interruzioni previste dall’art. 159 c.p.. La riforma “Orlando” (L. 103/2017) aveva introdotto una sospensione automatica della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, poi modificata dalla L. 3/2019 (riforma “Bonafede”), creando una fase storica in cui il decorso della prescrizione era sostanzialmente “bloccato” dalla pronuncia di primo grado fino alla sentenza definitiva.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 12 dicembre 2024, n. 20989, hanno chiarito che questa disciplina di sospensione del corso della prescrizione si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, come “legge intermedia”. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, invece, il quadro cambia ancora: qui si innestano gli effetti della riforma Cartabia (L. 134/2021), che ha introdotto il nuovo art. 161‑bis c.p., il quale – semplificando – sancisce che la prescrizione cessa di decorrere con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Questo significa che, per un reato commesso dopo il 1.1.2020, una volta arrivata la sentenza del tribunale, non si può più sperare che il reato “si prescriva” in appello o in cassazione: il decorso prescrizionale si ferma e non è più la prescrizione a fare da “tagliola” per i gradi di impugnazione.

L’improcedibilità: il nuovo “semaforo rosso” per appello e cassazione

Proprio perché la prescrizione non è più il meccanismo di garanzia nei gradi di impugnazione, il legislatore ha introdotto, con la L. 134/2021, un nuovo istituto processuale: l’improcedibilità del giudizio di impugnazione per superamento dei termini di durata massima, disciplinata dall’art. 344‑bis c.p.p..

L’idea è semplice ma rivoluzionaria: per evitare processi di appello e cassazione che durino all’infinito, la legge fissa termini massimi entro i quali il giudizio deve essere definito. Se il processo non arriva a sentenza entro quel tempo, il giudice non può più proseguire: deve dichiarare il giudizio improcedibile.

A differenza della prescrizione, l’improcedibilità non dichiara estinto il reato, ma blocca il grado di giudizio perché è durato troppo, lasciando ferme le decisioni già adottate, salvo casi particolari di annullamento.

L’art. 344‑bis c.p.p. stabilisce che il giudizio di appello deve chiudersi, di regola, entro due anni, mentre il giudizio di cassazione entro un anno, con possibili aumenti per i reati più gravi (es. criminalità organizzata, terrorismo). È importante notare che questi termini non decorrono dalla data del reato, ma da un momento legato alla sentenza di primo grado: concretamente, il dies a quo è fissato considerando la scadenza del termine per il deposito della motivazione ex art. 544 c.p.p. e il meccanismo di decorrenza dell’art. 585 c.p.p. sui termini per l’impugnazione.

Le fonti chiariscono che l’improcedibilità si applica ai procedimenti relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020.

Questo dato temporale è fondamentale: chi ha un processo per fatti anteriori deve verificare se rientra nel regime della “legge intermedia” (Orlando/Bonafede), dove la prescrizione può ancora giocare un ruolo dopo il primo grado; chi è imputato per fatti successivi al 1.1.2020, invece, deve sapere che il “gioco” si fa sulla durata dell’appello e della cassazione, più che sulla maturazione della prescrizione.

Un esempio concreto: Corte d’appello di Roma

Un esempio utile per il lettore è il caso affrontato dalla Corte di appello di Roma, sezione penale. Si tratta di reati edilizi e paesaggistici (art. 44, 71, 72, 93–95 DPR 380/2001, art. 181 d.lgs. 42/2004) e di violazione di sigilli ex art. 349 c.p., tutti accertati dopo il 2020, quindi pienamente nel perimetro dei reati di cui sopra.

Il Tribunale di Velletri ha pronunciato la sentenza di primo grado a giugno 2024, condannando l’imputata alla reclusione ed a una multa e ordinando la demolizione delle opere.

La difesa, in appello, ha chiesto tra l’altro di dichiarare l’estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali, sostenendo che, essendo reati di minore gravità, il tempo trascorso giustificasse una pronuncia favorevole.

La Corte d’appello, nella motivazione, ha affrontato direttamente la questione: ha ricordato che, con la legge 134/2021, è stato introdotto l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, collocato nell’art. 344‑bis c.p.p., e che la relativa disciplina si applica ai reati commessi dopo il 1.1.2020. La Corte ha poi calcolato, sulla base dell’art. 544 c.p.p. (termine per il deposito della sentenza di primo grado) e dell’art. 585 c.p.p. (decorrenza del termine per impugnare), che nel caso concreto il termine di improcedibilità del giudizio di appello sarebbe scaduto nel 2027.

Poiché la sentenza di appello è stata pronunciata nel 2026, ben prima di quella data, la Corte ha concluso che non vi erano i presupposti per dichiarare l’improcedibilità e, soprattutto, ha ritenuto che non fosse possibile dichiarare la prescrizione dei reati: trattandosi di reati commessi nel 2021, il corso della prescrizione cessava con la sentenza di primo grado e la tutela temporale in appello passava attraverso l’art. 344‑bis c.p.p., non attraverso l’istituto della prescrizione.

Per il cliente, questo esempio è illuminante: un reato edilizio in zona sismica e sotto vincolo paesaggistico, commesso nel 2021, non “si prescrive” più nel corso dell’appello solo perché passano degli anni; il nodo diventa la velocità con cui il processo di appello viene deciso rispetto al termine massimo di legge.

Perché serve un avvocato penalista per orientarsi in questo sistema

Il sistema attuale, come si è visto, è il risultato di una stratificazione di riforme: Orlando, Bonafede, Cartabia, ciascuna con regole diverse a seconda della data di commissione del reato e della fase processuale.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dovuto intervenire proprio per chiarire la applicazione nel tempo delle norme su prescrizione e sospensione (sentenza 20989/2024).

Per un cliente, la conseguenza pratica è che non esiste più una risposta unica del tipo “il reato si prescrive in sei anni” o “è meglio tirare il processo in lungo”. Bisogna invece:

  • verificare con precisione la data del fatto;
  • individuare il regime normativo applicabile (pre‑Orlando, Orlando, Bonafede, Cartabia);
  • calcolare il termine di prescrizione prima del primo grado e poi, se il reato è successivo al 1.1.2020, valutare solo i termini di improcedibilità in appello e cassazione ex art. 344‑bis c.p.p.;
  • integrare queste valutazioni con la strategia difensiva (ad esempio, se convenga insistere su questioni di merito, se vi sono margini per un proscioglimento, se la durata del processo è compatibile con il mantenimento di misure cautelari).

Un avvocato penalista è in grado di leggere la sentenza di primo grado, ricostruire il quadro temporale preciso e dirti se e come il fattore tempo può incidere davvero sul tuo procedimento.

È altrettanto importante, però, non affidarsi al mito della “prescrizione facile”: per i reati commessi negli ultimi anni, la partita si gioca spesso sulla qualità della difesa in appello e cassazione, più che sulla speranza di “far passare il tempo”.

Per questo, chi ha ricevuto un avviso di garanzia, un decreto di citazione a giudizio o una sentenza di condanna di primo grado dovrebbe rivolgersi al proprio difensore di fiducia il prima possibile, portando tutte le carte e chiedendo una valutazione specifica su prescrizione e improcedibilità, alla luce del nuovo sistema.

Un confronto tempestivo consente di evitare scelte improvvisate e di cogliere, quando ci sono, le reali opportunità offerte dalla legge e dalla giurisprudenza.

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