Occultamento di Cadavere - Avvocato Penalista
Il reato di occultamento di cadavere rinviene la propria disciplina all’interno dell’art. 412 c.p. (Libro II, Titolo IV “Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti”, Capo II “Dei delitti contro la pietà dei defunti).
Orbene, ai sensi di quanto disposto dalla norma sopra richiamata, “chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Secondo quanto affermato da unanime giurisprudenza sul punto, perché possa integrarsi il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita, ma occorre solo che essa sia intenzionalmente diretta a realizzare l’occultamento del cadavere; perciò il trasporto in un posto nascosto del corpo di una persona che sta per morire, al fine di occultarne il cadavere costituisce il delitto previsto dall’art. 412 c.p., anche se la morte avviene dopo l’occultamento (Cass. 11327/93). E’ ancora controverso in dottrina e giurisprudenza se all’interno della nozione di “cadavere” possa rientrare anche il feto nato senza vita e lo scheletro.
Nel delitto in esame il celamento del cadavere deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che lo stesso sia successivamente ritrovato. Ed è proprio su tale profilo che la disciplina dettata dall’art. 412 c.p., si differenza da quella di cui all’art. 411 c.p. per il reato di “Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere”, per la cui configurazione il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.
Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica, in conseguenza dell’azione del colpevole, un evento costituente occultamento e dunque ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti.
Art. 412 c.p. — Occultamento di cadavere: elementi costitutivi, giurisprudenza e difesa
Il reato di occultamento di cadavere ex art. 412 c.p. è procedibile d’ufficio, sotto la diretta supervisione del Pubblico Ministero.
Per le indagini volte al ritrovamento del corpo della vittima, svolgono un ruolo fondamentale le forze dell’ordine coinvolte (Polizia o Carabinieri, a seconda di quale sia stato il comando che per primo abbia ricevuto la notizia di reato).
Le ricerche seguono dei passaggi obbligati. Si parte con la localizzazione degli apparati radiotelefonici dell’indagato (qualora ci sia già qualcuno iscritto nel registro degli indagati), della persona offesa e dei familiari di entrambi; vengono inoltre isolati tutti i filmati di sorveglianza a disposizione.
Dopo di ché si compiono gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi (in particolare sulla casa della vittima e degli indagati) e si sentono le persone informate sui fatti. Il PM dispone quasi sempre il sequestro dei luoghi dove si svolgono gli accertamenti; nel corso di questi ultimi intervengono i reparti speciali al fine di eseguire il cosiddetto “refertamento”, al fine di rinvenire tracce ematiche, genetiche, capillari, utili per la ricostruzione dei fatti.
Talvolta, per individuare il luogo in cui è stato occultato il cadavere, può rivelarsi utile eseguire una ricerca catastale sulle proprietà intestate alla persona offesa o al presunto imputato.
Una volta rinvenuto il cadavere, intervengono i reparti specializzati (RIS) che eseguono un primo accertamento sullo stato dei luoghi al fine di isolare ogni possibile fonte di prova.
Segue la “ricognizione cadaverica” sul posto o all’interno di una struttura autorizzata a cura di un medico legale scelto all’interno di una lista disponibile in Procura. Il medico prescelto, terminato il suo esame visivo-corporale deve essere in grado di rispondere ad una serie di domande: causa del decesso, periodo del decesso, concause che possono aver generato il decesso.
Qualora non sia in grado di dare compiuta risposta ai quesiti di cui sopra, il PM disporrà l’esame autoptico del cadavere a cura di un medico specializzato, che avrà dei giorni a disposizione per redigere la propria perizia.
L’intera procedura, come visto, segue un iter automatico, in cui il ruolo dei difensori è molto marginale. Tra le facoltà concesse all’avvocato della parte indagata rientrano quella di assistere all’autopsia, personalmente o mediante la nomina di un consulente di parte (facoltà concessa anche ai genitori della vittima e, de relato, al loro difensore), nonché quella di assistere all’interrogatorio del proprio cliente, con possibilità di formulare delle osservazioni.
Indagini per occultamento di cadavere: ruolo e facoltà del difensore nelle fasi preliminari
Secondo quanto disposto dal dettato normativo in commento, sono tre le modalità attraverso cui la fattispecie criminosa può configurarsi: con l’occultamento del cadavere, di una parte di esso, oppure mediante il nascondimento delle sue ceneri.
I casi di cronaca nera ci mettono quotidianamente al corrente della varietà dei modi attraverso cui un cadavere può essere occultato. Nella maggior parte dei casi i corpi esanimi delle vittime di un omicidio vengono rinvenuti in zone periferiche rispetto a quelle in cui il delitto è stato consumato (anche a molti chilometri di distanza). Può trattarsi di boschi, zone isolate, pozzi d’acqua, burroni, sterpaglie e, dunque, luoghi in cui il ritrovamento del cadavere può risultare particolarmente difficoltoso per le forza dell’ordine coinvolte nelle indagini. Sono anche numerosi i casi di corpi gettati in mare aperto o lungo i corsi d’acqua, meno frequenti, quelli in cui la vittima viene “depezzata” per poi essere nascosta nei luoghi più svariati (valige, cantine, bidoni della spazzatura).
Da ultimo, vanno menzionati anche i casi di occultamenti nell’ambito della criminalità organizzata, in cui il ritrovamento del corpo risponde ad una precisa finalità intimidatoria da parte dell’associazione a delinquere.
Criminologia dei casi
Nella maggior parte dei casi, il soggetto medio che pone in essere la condotta incriminata dall’art. 412 c.p., non fa parte della categoria dei Killer seriali.
Trattasi per lo più di casi isolati in cui il colpevole, dopo un raptus improvviso che l’ha portato a commettere l’irreparabile delitto, si fa prendere dal panico e non nutre altro pensiero se non quello di nascondere le prove della propria colpevolezza. Ecco dunque che nel giro di pochi istanti si trova a mettere a punto un piano che risponde all’esigenza primaria di sbarazzarsi di ogni elemento che possa ricondursi alla propria persona. Il primo passaggio obbligato diventa l’occultamento del cadavere; successivamente, si passa a depurare il luogo del delitto.
Il più delle volte, l’ansia che travolge l’autore del reato subito dopo l’atroce gesto, lo porta a mettere in atto un piano frettoloso e mai del tutto intangibile per le forza dell’ordine implicate nelle indagini.
Il caso Gambirasio
Uno dei casi che negli ultimi anni ha maggiormente sconvolto il nostro Paese, è quello che ha visto coinvolta la piccola Yara Gambirasio, una ragazzina di soli 13 anni che, nel novembre del 2010, terminati gli allenamenti in una palestra poco distante da casa sua, non fece più ritorno a casa.
Per circa tre mesi le indagini sulla scomparsa della ragazza si orientarono intorno ad un cantiere ad un paio di chilometri di distanza dalla palestra frequentata dalla vittima (vennero utilizzati anche cani da ricerca). Era proprio a quella zona che si era collegato il cellulare della ragazza, pochi istanti prima che si spegnesse del tutto.
Ebbene, il corpo di Yara fu ritrovato da un passante lungo un torrente, a circa 9 chilometri di distanza dal cantiere su cui si erano concentrate le ricerche. Da tutte le analisi svolte, sembrerebbe che la ragazza fosse stata portata in quel luogo contro la sua volontà, fosse stata violentata e successivamente uccisa.
L’esame autoptico ha confermato che la vittima era stata colpita alla testa, ferita gravemente con un’arma da taglio alla gola, al torace, alla schiena e ai polsi.
Assistenza all'autopsia e nomina del consulente di parte: diritti della difesa ex art. 412 c.p.
Nell'ambito del procedimento penale per il reato di occultamento di cadavere ex art. 412 c.p., uno dei momenti processuali di maggiore rilevanza strategica per la difesa è rappresentato dall'esame autoptico del cadavere, disposto dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 360 e 392 c.p.p. quando la ricognizione cadaverica eseguita dal medico legale non sia sufficiente a rispondere ai quesiti sulla causa, il periodo e le concause del decesso.
In tale sede, il difensore dell'indagato ha la facoltà di assistere personalmente all'autopsia ovvero, più opportunamente nell'ottica di una difesa tecnica efficace, di nominare un consulente tecnico di parte ex art. 225 c.p.p., figura specializzata — tipicamente un medico legale — in grado di monitorare le operazioni peritali, formulare osservazioni e rilievi nel corso delle stesse e, successivamente, redigere una propria relazione tecnica di parte potenzialmente idonea a confutare le conclusioni del perito nominato dall'accusa.
La stessa facoltà è riconosciuta ai genitori della vittima e, per loro tramite, al rispettivo difensore, il che rende l'udienza autoptica un momento di confronto tecnico-scientifico di primaria importanza per tutte le parti coinvolte. Sul piano della strategia difensiva, la tempestività è determinante: la nomina del consulente di parte deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni peritali, pena la perdita di un'occasione irripetibile di raccolta della prova.
Va infatti ricordato che l'autopsia costituisce un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguenza che le osservazioni e i rilievi del consulente di parte, se tempestivamente formulati, potranno confluire nel fascicolo dibattimentale e assumere pieno valore probatorio.
L'Avvocato Penalista diligente non mancherà, pertanto, di attivarsi sin dalle prime battute delle indagini preliminari per garantire al proprio assistito una presenza tecnica qualificata in questa fase, che può rivelarsi decisiva non solo ai fini dell'accertamento della causa della morte, ma anche per la ricostruzione delle modalità e del contesto dell'occultamento, elementi centrali per la valutazione del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento criminoso contestato.