Commercio di medicinali scaduti o contraffatti
L’art. 443 c.p. punisce la condotta di chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti, in modo da influenzare negativamente la salute pubblica. Inserita nel titolo VI capo II del c.p., la disposizione in esame tutela l’incolumità della collettività, ossia l’insieme di condizioni di igiene e sicurezza dell'integrità fisica dei cittadini, messa a rischio dalla diffusione di sostanze curative nocive.
Si tratta di un reato di pericolo presunto, non integrato dall’evento malattia, bensì dalla semplice scoperta che il reo abbia la disponibilità di materiale terapeutico da destinare alla pubblicizzazione e alla diffusione fra un pubblico di persone. Non è infatti necessario che un effetto “superindividuale” e generico si cagioni, essendo sufficiente la potenzialità del verificarsi di una conseguenza infausta, determinata dall’assunzione di medicinale scaduto.
L’elemento materiale del delitto si configura in presenza di farmaci irregolari, depositatinel locale dell’esercizio commerciale o comunque a disposizione del pubblico, ancorché gli stessi non abbiano formato oggetto, in concreto, di un contratto di compravendita. A tale proposito si discute in giurisprudenza se soggetti a incriminazione siano anche i medicinali scaduti di uso veterinario. Secondo un primo orientamento non esula dal concetto di salute pubblica la tutela degli animali; per tesi contrapposta, invece, perché si possa condannare il reo per il delitto in esame è necessario che la condotta influenzi, anche indirettamente la salute umana e quindi riguardifarmaci corrotti destinati al bestiame da azienda o vaccini contro malattie trasmissibili dall’animale all’uomo.
Infine soggetto agente può essere chiunque, non essendo richiesta una particolare qualifica soggettiva e l’elemento psicologico è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di detenere per il commercio sostanze curative difettose, pur essendo a conoscenza di detta condizione.
Farmaci contraffatti o scaduti: reato di pericolo, dolo generico e casi pratici
La pena per il delitto di cui all’art. 443 c.p. è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103.
Si precisa che il d.lgs28/2015 ha introdotto il nuovo art. 131 bis c.p.che esclude la punibilità del fatto per la particolare tenuità dell’offesa. In presenza di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a cinque anni (tra cui l’art. 443 c.p.) non è perseguibile la condotta che, per le sue modalità, esiguità del danno o pericolo emancanza di abitualità nel comportamento dell’offensore,risulta non particolarmente offensiva per il soggetto passivo. Di contro la tenuità del fatto deve ritenersi esclusa quando la condotta è caratterizzata da crudeltà, motivi abietti o futili, in danno di animali, con sevizie o nei confronti di persona con minorate possibilità di difesa o quando le conseguenze procurate dall’offensore siano di particolare gravità (morte o lesioni gravissime).
Avvocato Somministrazione di farmaci guasti
Il reato de quo è perseguibile d’ufficio, non essendo necessaria la querela della persona offesa perché il reo possa essere sottoposto a processo penale.
Colui che viene a conoscenza del delitto di commercio o somministrazione di medicinali scaduti, tuttavia, può denunciare il fatto all’Autorità, per prevenire conseguenze negative dovute all’assunzione di medicinali imperfetti in capo ad altre persone.
Si presenterà pertanto un atto direttamente in Tribunale o anche al più vicino comando di polizia, mettendo eventualmente in conoscenza le case farmaceutiche interessate.
Dovranno essere indicate le generalità della persona che denuncia, nonché la data, il luogo del fatto ed ogni altro elemento utile per la identificazione del responsabile.Se si conosce il nome dell’agente, in quantoad esempio la condotta sia stata posta in essere dal proprio medico, farmacista o da altro personale sanitario, si farà menzione della persona su cui si ritiene debbano essere svolte le indagini, altrimenti, qualora la merce guasta si trovi in un luogo generico, come una strada, una discarica, una piazza pubblica, la denuncia sarà contro ignoti e sarà compito della polizia mettersi sulle tracce del reo.
Nella denuncia, inoltre, dovrà essere spiegato in modo dettagliato il fatto che si intende incriminare.
Si dovrà scrivere ad esempio che entrando in una farmacia ci si è resi conto che si stava effettuando un deposito di merce contraffatta, oppure che il farmacista conservava medicinali difettosi, in vista di una compravendita al dettaglio. Sempre in una farmacia o anche presso lo studio del medico di famiglia ci si può accorgere che alla persona accanto a sé, magari anziana o con una vista insufficiente è stato dato un medicinale scaduto, ovvero ci si può accorgere della imperfezione della medicina una volta tornati a casa, magari leggendo la scadenza sulla scatola ovvero, (per i soggetti più avveduti) studiando il foglietto illustrativo.
Infine, se presenti, sarà utile indicare i testimoni e allegare i documenti più utili, come lo scontrino fiscale della farmacia.
Articolo 443 codice penale
L’art. 443 c.p. rientra tra i delitti contro l’incolumità pubblica commessi mediante frode, requisito che compone l’elemento materiale della condotta.
La frode in materia di commercio e somministrazione di medicinali scaduti consiste in un comportamento idoneo ad indurre in errore il soggetto passivo, mediante messe in scene fittizie, anche grossolane, che generano credibilità in capo alla vittima, della conformità dell’oggetto che si sta per somministrare.
La parte offesa ritiene di assumere un farmaco conforme a prescrizioni di legge, quando invece esso risulta guasto, ossia alterato per qualsiasi causa(come naturale deperimento, fermentazione o scadenza) o imperfetto, perché non preparato secondo i precetti della tecnica scientifica e difettoso dei necessari elementi di composizione.Si tratta dunque di prodotti modificati, adulterati e contraffatti, in cui l’apparenza ingannevole riguarda la genuinità della cosa, composta invece da sostanze diverse da quelle di legge, aggiunte al medicinale con lo scopo di migliorare l’aspetto del prodotto o di coprirne difetti.
Il reato si configura sia in presenza di somministrazione, sia per il solo fatto della detenzione a fini commerciali, compresa la semplice esposizione al pubblico di sostanze pericolose. Esso può essere commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, unluogo aperto al pubblico o anche in spazi pubblici e di generico accesso durante di una distribuzione gratuita.
esempi pratici rappresentanti dell’istituto giuridico
Soggetto del reato può essere una persona qualunque ma non sempre la condotta è perseguibile penalmente. Ciascuno di noi detiene medicinali in casa ed è facile che pillole contro il mal di testa, pomate contro il mal di schiena e altri tipi di sostanze curative da “farmacia domestica” vadano a scadere, risultando l’eventuale assunzione nociva per la persona; può accadere anche che vittima accidentale sia un minore, mal sorvegliato da chi di dovere o a cui (per errore) si somministra un farmaco non più buono. Tali condotte non sono riconducibili all’art. 443 c.p. che richiede lo specifico comportamento di detenzione di medicinali guasti o imperfetti per fini commerciali e il dolo, ossia la consapevolezza di mettere in pericolo la collettività.
Ne consegue che il ritrovamento di materiale curativo scaduto all'interno di una valigia a bordo di un auto, non implica l'imputazione automatica del proprietario del veicolo a meno che si provi la destinazione dei medicinali alla vendita; allo stesso modo deve escludersi la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al farmacista che, avendo adottato ogni misura necessaria per verificare tempestivamente la scadenza dei farmaci, abbia per errore detenuto un'unica confezione di vaccino influenzale scaduto, andata a finire nel fondo del cassetto del frigorifero e, pertanto, nascosta alla vista del farmacista medesimo e dei suoi collaboratori.
Infine è necessario valutare l’effettiva messa in pericolo della salute collettiva. Pur essendo un reato di pericolo, non si ravvisa il fumusdel delitto nella condotta del produttore che abbia realizzato un farmaco sostituendo il suo principio attivo con altro di minore o nessuna efficacia curativa, a meno che non si provi che tale sostituzione lo abbia reso pericoloso per la salute pubblica, non essendo tale elemento deducibile aprioristicamente dalla inidoneità terapeutica della medicina.
Difesa penale dell'indagato - Imputato reato somministrazione farmaci
Esula dalla incriminazione della norma la somministrazione per mera dimenticanza, richiedendo la stessa, invece, la volontarietà della condotta. La risposta al perché un farmacista o una persona del settore medico dovrebbe scegliere di commercializzare prodotti scaduti, contro la sua stessa essenza di garante della collettività, potrebbe essere ravvisata nel guadagno ottenuto ad esempio dalle case farmaceutiche che danno benefit in base al numero di medicinali venduti. Altre volte una persona si rivolge ad un medico per avere un determinato farmaco che in genere il dottore distribuisce gratuitamente e non manca di dare anche se è intervenuta una scadenza perché ad esempio si tratta del medico di un piccolo paese e non vuole perdere di credibilità o è un soggetto che, candidato a sindaco, cerca voti in cambio di favori.
Può succedere anche che il medicinale sia stato distribuito perché si è ritenuto che la data sulla confezione fosse solo indicativa e,essendo valido il principio attivo anche dopo la scadenza, non fosse nocivo per l’assuntore. Infine, si ricorda il giro di affari del mercato nero in cui l’agente somministra farmaci a gente che per vari motivi non può permetterseli.
Casi di cronaca
In diverse occasioni le indagini di polizia hanno rinvenuto in studi medici e farmacie materiale sanitario scaduto da molto tempo, frammisto a prodotti in corso di validità e in parte utilizzato. Di recente il fatto è accaduto nella provincia di Treviso (a Cison di Valmarino), ove è stata processata la dottoressa titolare di farmacia, in seguito al ritrovamento di medicinali guasti.
In un altro caso, invece, non è stato ritenuto integrato il delitto in esame in presenza di mera detenzione di un farmaco scaduto, ancorché non separato dagli altri e privo di indicazioni atte ad evidenziarne l'intervenuta scadenza, per la mancanza di prova che il farmaco medesimo fosse effettivamente detenuto per la commercializzazione. Per l’autorità giudicante il medicinalein oggetto, ossia un vaccino influenzale rinvenuto durante il periodo estivo, afferendo alla stagione passata non potesse essere commercializzato in quanto nessun medico avrebbe potuto prescriverlo o nessun paziente richiederlo laddove, peraltro, il farmacista aveva già acquistato il vaccino influenzale per la stagione successiva.
Altri casi di cronaca hanno riguardato i preparati medicinali realizzati in assenza dei presupposti per invocare la cosiddetta "eccezione galenica".
Quest’ultima consente al farmacista di comporre e vendere un medicinale con diverso dosaggio o con diverso eccipiente, nei casi in cui il richiedente necessiti di tale diverso dosaggio o sia allergico al principio attivo prescritto. Il medicinale personalizzato deve soddisfare i requisiti di garanzia sanitaria, evitando di incappare nella c.d. imperfezione di cui all’art. 443 c.p. e di violare la proprietà industriale. È escluso che si possa creare un mercato illegale, in cui i farmaci già brevettati e presenti in commercio vengano riprodotti dal farmacista e venduti come propri per ragioni puramente economiche.
Ecco il paragrafo aggiuntivo, pensato per chiudere l'articolo principale sul commercio di medicinali scaduti o contraffatti e introdurre naturalmente il link al caso del ginecologo, mantenendo il tono e lo stile dell'articolo di origine:
Un caso emblematico: il ginecologo condannato per detenzione di farmaci scaduti
La complessità applicativa dell'art. 443 c.p. emerge con particolare chiarezza quando il soggetto agente riveste una qualifica professionale sanitaria.
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la norma non richiede che il medicinale guasto venga effettivamente somministrato: è sufficiente che la detenzione sia finalizzata al commercio o alla somministrazione, realizzando in tal modo un reato di pericolo la cui consumazione prescinde dall'effettivo verificarsi di un evento lesivo.
Il testo dell'articolo 443 c.p. punisce infatti «chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti» con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Questo principio trova una drammatica concretizzazione nel caso di un medico ginecologo che, nel corso di perquisizioni legate a ben più gravi reati, fu trovato in possesso di un ingente quantitativo di farmaci scaduti da molto tempo, in parte già utilizzati e frammisti a prodotti ancora in corso di validità: una condotta che i giudici, in tutti i gradi di giudizio, ritennero sufficiente ad integrare il delitto contestato, valorizzando la consapevolezza del professionista circa lo stato dei medicinali e la loro destinazione all'uso sui pazienti. Per una disamina approfondita di questo caso concreto, con l'analisi delle argomentazioni difensive e della motivazione che ha guidato la condanna fino in Cassazione, si rinvia alla trattazione dedicata: Medicinali scaduti nello studio del ginecologo: condanna per commercio di farmaci guasti.