Sottrazione internazionale di minore
La sottrazione di persona minorenne costituisce una condotta delittuosa, prevista e punita nel nostro ordinamento da tre diverse norme penali, ciascuna disciplinante una fattispecie differente; si tratta degli articoli 573, 574 e 574 bis del codice penale, tale ultima disposizione introdotta dal c.d. Pacchetto Sicurezza, con legge 15 luglio 2009 n. 94.
Partendo dalla prima disposizione normativa citata, questa prevede l’ipotesi della sottrazione consensuale del minore, statuendo la pena della reclusione sino a due anni per chiunque sottragga un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di quest’ultimo, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritenga contro la volontà del genitore o del tutore stesso.
Si prevede una diminuzione della pena nel caso in cui il fatto sia commesso in ragione della fine di un matrimonio, mentre questa è aumentata se la sottrazione abbia lo scopo del soddisfacimento di appetiti sessuali.
Diversamente, l’art 574 c.p., in tema di sottrazione di persone incapaci, contempla l’ipotesi in cui si sottragga una persona inferma di mente o un minore degli anni quattrodici al genitore che esercita la responsabilità genitoriale o al tutore, al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritenga contro la volontà dei medesimi.
In questa ipotesi, contrariamente a quanto avviene per la sottrazione del minore che abbia compiuto gli anni quattordici, non si fa alcun riferimento al consenso della persona sottratta; ciò in quanto, per presunzione legislativa, si ritiene che chi abbia un’età inferiore ai quattordici anni si trovi in condizioni di immaturità cui consegue un’assoluta inferiorità fisica e psichica, tale da rendere del tutto ininfluente anche l’eventuale consenso prestato. Si parte dal presupposto che, in siffatta ipotesi, il minore non sia in grado di resistere all’azione dell’adulto, sia che manifesti un certo grado di resistenza, sia che sembri essere consenziente.
Per la sottrazione della persona incapace o del minore infraquattordicenne, l’art. 574 c.p. prevede la pena della reclusione da uno a tre anni; alla stessa pena soggiace chi abbia sottratto un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di questo, per fini diversi dalla fine di un matrimonio o dalla libido. Tale inciso ha natura residuale rispetto alla precedente norma dell’art. 573 c.p., in quanto va a coprire quelle condotte che potrebbero restare escluse dall’applicazione di tale norma.
Infine, a concludere il quadro normativo penale in materia di sottrazione di persona minorenne, vi è l’art. 574 bis c.p., introdotto, come detto, dal Pacchetto Sicurezza del 2009, disciplinante il caso della sottrazione o trattenimento di minore all’estero.
Con l’inserimento di tale nuova norma, si è tentato di porre un freno a un fenomeno che sta sempre più crescendo negli anni, ossia la nascita di figli da genitori di nazionalità diverse, i quali, al momento della fine della relazione, si rendono responsabili di condotte sottrattive volte a trattenere questi ultimi all’estero, nel proprio paese di origine.
In particolare, la nuova norma prevede che sia soggetto alla pena della reclusione da uno a quattro anni chiunque sottragga un minore al genitore esercente la potestà genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale.
La pena è invece della reclusione dai sei mesi a tre anni quando il minore sottratto abbia compiuto gli anni quattordici e vi sia stato il suo consenso; oltre alla reclusione è poi prevista la pena accessoria della sospensione della patria potestà.
Giova sottolineare che tale nuova disposizione normativa si configura solo quando la condotta sottrattiva determini l’espatrio del minore, poiché, in caso contrario, il comportamento continuerà ad essere sussunto nelle fattispecie di cui agli articoli 573 e 574 c.p.
Figlio portato all'estero senza consenso
Per quanto riguarda le modalità con cui è possibile attivarsi e fronteggiare la condotta delittuosa della sottrazione di persona minorenne, è necessario distinguere a seconda dell’ipotesi che si configura.
E infatti, l’art. 573 c.p., relativo alla sottrazione di minore consenziente che abbia compiuto gli anni quattrodici, dispone espressamente che tale reato sia punibile soltanto a querela della persona offesa. Ne deriva che, trattandosi di delitto che viene consumato in danno del genitore che esercita la responsabilità genitoriale cui viene sottratto il minore, sarà quest’ultimo a doversi attivare mediante la presentazione di una querela, affinchè si persegua il reato in questione, nel termine ordinario di tre mesi dalla commissione del fatto; in caso contrario, l’azione penale per tale tipo di condotta delittuosa non potrà essere esercitata.
Ciò è valido anche per il reato di cui all’art. 574 c.p., in materia di sottrazione di persona incapace o minorenne che non abbia compiuto gli anni quattordici, essendo anche in questo caso indispensabile la proposizione della querela.
Nella querela la persona offesa dal reato, ossia l’esercente la potestà genitoriale, dovrà indicare tutte le circostanze utili alla ricostruzione della vicenda, nonché, qualora abbia dei sospetti, la persona che ritiene colpevole della condotta sottrattiva, specificando la sua volontà che si proceda con le indagini per la persecuzione del reato poiché, viceversa, la querela sarà affetta da nullità.
In questi casi, la ricomposizione degli eventi da parte di colui con il quale il minore si trovava è di fondamentale importanza, in quanto, oltre che per aspetti processuali che impongono la presentazione di una querela quale condizione per l’esercizio dell’azione penale, ciò risulta imprescindibile per le esigenze investigative. Solo così infatti si avrà la possibilità, oltre all’affermazione della responsabilità penale, di raggiungere lo scopo primario che è quello di rintracciare il minore sottratto.
Al contrario, la condotta delittuosa di cui all’art. 574 bis c.p., relativa alla sottrazione di persona minore all’estero, non necessita dell’attivazione della persona offesa per essere perseguita, essendo sufficiente una semplice denuncia o notizia di reato che ponga le autorità a conoscenza di ciò che sta accadendo o è accaduto affinché queste si attivino per la persecuzione del reato.
Come ottenere il rimpatrio di un minore
La procedura di rimpatrio del minore si fonda sulla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 e nel Regolamento n. 2201 del 2003 dell’Unione Europea.
Perché la procedura predetta possa essere attivata è necessario che sia stato violato il diritto di affidamento ovvero di visita, sancito da una decisione dello Stato ovvero da una legge; è inoltre necessario che esista realmente il diritto di affidamento e che non sia stato prestato consenso all’espatrio; è altresì necessario che il minore non abbia compiuto il sedicesimo anno di età e che non si sia opposto al rimpatrio; che il tempo di trasferimento ovvero di trattenimento all’estero non superi dodici mesi e che la restituzione non comprometta i Diritti dell'Uomo ed inoltre che dal rimpatrio del minore questi non abbia subito danni materiali ovvero fisici.
La procedura di rimpatrio è di due tipologie a seconda che il Paese nel quale il minore è condotto aderisce o non aderisce alla Convenzione dell'Aja ovvero al Regolamento dell'unione Europea.
Nel primo caso, ossia laddove il Paese in cui sia il minore sia trattenuto abbia aderito alla Convenzione ovvero al Regolamento, così come è stato per l’Italia, il soggetto legittimato ha diritto a presentare istanza per il rientro al Dipartimento di Giustizia Minorile presso il Ministero di Giustizia ovvero alla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie presso il Ministero degli Esteri.
L’istanza può essere presentata non soltanto dal genitore al quale è sottratto il figlio, ma anche da ogni altra persona fisica, istituzioni ovvero enti, che esercitano nei confronti del minore un diritto di custodia e che provi che il minore sia stato trasferito ovvero trattenuto all’estero a seguito della violazione del diritto di affidamento.
Nel caso in cui invece il minore trattenuto ovvero condotto si trovi in un Paese non aderente alla Convenzione ovvero al Regolamento è necessario che il soggetto legittimato, al fine di ottenere ausilio, informazioni e contattati con le autorità consolari, deve necessariamente adire la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero presso il Ministero degli Esteri, ovvero laddove il soggetto legittimato non risieda in Italia deve ricorrere alle Rappresentanza diplomatico-consolari.
L’Autorità competente a disporre il rimpatrio è quella del luogo dove il minore è stato trasferito, la quale, una volta accertati i validi presupposti a sostegno dell’istanza, ordina il rimpatrio del minore entro sei settimane dal momento in cui l’istanza viene presentata.
Avvocato sottrazione di minore Roma
È di tutta evidenza come sia necessario distinguere due diverse categorie di sottrazione di minore: la sottrazione da parte dell’altro genitore, che si consuma all’interno di complicate dinamiche famigliari, e quella che invece costituisce un vero e proprio rapimento, per scopi che possono essere i più diversi.
Certamente, si tratta di ipotesi di reato diverse che possono anche concorrere tra loro e, sotto il profilo della casistica, sono entrambe tristemente frequenti nelle aule di tribunale.
Ciò che va distinto è il fine perseguito.
Nel caso di un rapimento, si può assistere ai fini più svariati, dall’obiettivo economico perseguito mediante una richiesta di riscatto, sino all’atroce mercato degli organi consumato in diverse parti del mondo, ovvero la compravendita di bambini, specie se molto piccoli; mentre, nel caso in cui sia il genitore l’autore della condotta illecita, è palese come questo abbia un fine diverso, cioè quello di tenere il proprio figlio con sé, in spregio ad eventuali provvedimenti giudiziari che glielo impediscono.
Tutto ciò accade sempre più spesso, considerata la conflittualità sempre più insistente tra le coppie di oggi; ci si separa molto più frequentemente e si hanno esigenze lavorative che spesso portano lontano dal luogo ove si era stabilita la residenza famigliare.
I figli rappresentano il mezzo per combattere una guerra, per farsi del male, e così ci si ritrova a volerli trattenere con sé, incuranti dell’altro genitore la cui esistenza si vorrebbe cancellare definitivamente.
Un bravo Avvocato può rompere questa catena di conflitto e gestirla come un soggetto terzo ed imparziale.