Esclusa la Corruzione per la semplice segnalazione
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 08/03/2012, n. 38762.
Anche qualora un pubblico ufficiale ricavi un profitto dall’aver “segnalato” una persona determinata per una posizione lavorativa, tale condotta non è sussumibile nel reato di corruzione nel caso in cui la raccomandazione sia diretta ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il primo è carente di potere istituzionale.
Il delitto di corruzione per il compimento di un atto d’ufficio è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
A voler essere superficiali e demagogici, si potrebbe affermare che il fatto in oggetto, nonché la qualificazione giuridica che se ne è data, rappresenti una sconfitta per la giustizia e per tutti coloro che, nonostante tutto, credono ancora nella possibilità di attuare in questo paese un vago prospetto di meritocrazia.
Citando il nostro illustre passato letterario, non privo di spirito profetico, “lasciate ogni speranza o voi che entrate”.
L’accadimento incriminato si verificava a Pescara, ove l’allora Sindaco induceva una coppia di persone a promettergli un “regalo”, segnatamente un computer portatile, in cambio del suo interessamento presso il direttore generale della Asl di Chieti al fine di ottenere il trasferimento di una delle persone coinvolte, medico dipendente della Asl di Pescara, da questa alla Asl di Chieti.
Ovviamente, le stesse persone in favore delle quali il sindaco si era attivato erano state le medesime che, in giudizio, avevano dichiarato l’assoluta spontaneità della donazione, non collegata a loro dire con alcuna richiesta da parte del sindaco ma, semplicemente, frutto della loro gratitudine per il sincero coinvolgimento dimostrato dal pubblico ufficiale.
Il fatto di per sé è di una linearità e semplicità elementari. Episodi di tal tipo sono accaduti, accadono e continueranno ad accadere.
In un primo momento il procuratore aveva proceduto alla contestazione del delitto di concussione: ciò significa che il pubblico ministero aveva ravvisato nella richiesta del pubblico ufficiale una coartazione dei soggetti coinvolti, che li aveva indotti a formulare la promessa di un “regalo”, il quale, nella realtà, avrebbe costituito semplicemente la contropartita per l’intervento del sindaco nell’operazione di trasferimento della dottoressa dalla Asl di Pescara alla Asl di Chieti.
Tuttavia, tale capo di imputazione, così come formulato, era stato ritenuto dal Giudice dell’udienza preliminare, ossia colui che ha la funzione di valutare se l’incolpazione debba o meno essere condotta sino al dibattimento penale per poterne verificare la fondatezza, non meritevole di approfondimento e non sufficiente a proseguire il processo.
Ciò vuol dire che, secondo il Gup di Pescara, gli elementi raccolti dalla procura a sostegno della superiore imputazione non erano idonei a sostenere l’accusa in giudizio e, pertanto, questi aveva pronunciato nel 2011 sentenza di non luogo a procedere, il provvedimento che interrompe la celebrazione del procedimento.
La differenza tra raccomandazione e corruzione
La decisione del Gup aveva ovviamente incontrato la forte censura da parte dell’accusa che, convinta delle proprie ragioni, proponeva ricorso per Cassazione della suddetta sentenza di non luogo a procedere (va ricordato che tale tipologia di provvedimento non può essere appellata, indi per cui il solo rimedio esperibile è il ricorso alla Corte Suprema).
In sede di impugnazione, l’accusa ha sostenuto che il fatto, così come ricostruito anche nel corso dell’udienza preliminare, andava riqualificato come corruzione impropria susseguente, prevista e punita dall’art. 318 del codice penale: Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
A sostegno di tale posizione il procuratore affermava che la condotta del sindaco di Pescara, nell’atto di intercedere presso il direttore generale della Asl di Chieti in favore della dottoressa desiderosa di ottenere il tanto agognato trasferimento, rappresentava un atto eseguito “in occasione dell’ufficio”, avendo il pubblico ufficiale agito sfruttando la propria posizione di primo cittadino e, di conseguenza, equiparabile ad un atto di ufficio vero e proprio.
Per tali ragioni, l’atto di censura del pubblico ministero aveva lo scopo di ottenere il rinvio a giudizio dell’imputato, non più per concussione, ma per il diverso reato di corruzione, avendo le persone interessate proceduto ad effettuare la regalia dopo l’atto compiuto dal sindaco, di loro spontanea iniziativa in virtù di un accordo precedentemente maturato.
In sostanza, la Corte ha rilevato come l’errore giuridico dell’accusa sia da rintracciare nella qualificazione del comportamento del sindaco che “riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto” come condotta penalmente rilevante.
Questo in quanto, affinché si configuri il reato di corruzione, è necessario che il pubblico ufficiale riceva la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio dei suoi poteri e delle sue funzioni, ossia per il compimento di un atto di ufficio.
Ed è proprio attraverso tale definizione che ha spinto gli Ermellini a non ravvisare alcuna condotta illecita negli accadimenti loro sottoposti.
A loro dire, il sindaco di Pescara non ha agito nell’esercizio delle funzioni e dei suoi poteri.
E infatti il predetto pubblico ufficiale, pur avvalendosi della qualità rivestita, non operò alcun tipo di pressione sul direttore generale della Asl di Chieti, limitandosi semplicemente a segnalare a quest’ultimo l’aspirazione della Dottoressa di essere trasferita da Pescara, presso la cui Asl prestava servizio, nella cittadina di Chieti.
segnalazione di un candidato e reato di corruzione
Tale condotta, concretandosi in una mera segnalazione, non può essere ricondotta all’esercizio delle funzioni, venendo meno uno degli elementi tipici della fattispecie di corruzione.
Dai suesposti rilievi la Corte di Cassazione ha quindi dedotto che, nel caso di specie, non vi fossero gli elementi per riaprire un giudizio nei confronti dell’imputato, essendo indispensabile, per perseguire detto reato, che il comportamento oggetto di mercimonio rientri nella sfera di influenza dell’ufficio cui il pubblico ufficiale agente appartiene, nel senso che occorre che il comportamento sia espressione della pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non ravvisabile nella condotta del pubblico ufficiale che interceda in favore di persone terze presso un altro pubblico ufficiale nei confronti del quale non possa vantare alcun potere funzionale.
In altri termini, la raccomandazione, se non è espressione del potere funzionale del soggetto corrotto, non rappresenta una condotta penalmente rilevante e, come tale, punibile.
corruzione e trasferimento dipendente ASL
È di tutta evidenza come il provvedimento di cui si discute apra il campo a tutta una serie di riflessioni.
Purtroppo non può essere sottaciuto come, sotto il profilo normativo, il confine tra segnalazione e coartazione sia estremamente labile. Quand’è che caldeggiare la posizione di una persona rappresenta un indebita pressione operata sfruttando le proprie funzioni e i propri poteri?
Una risposta univoca è pressoché impossibile, dovendosi andare ad analizzare caso per caso e, alle volte, non riuscendo comunque ad individuare un criterio discretivo.
La norma, nella sua confusione, è estremamente chiara: perché vi sia corruzione occorre che l’atto per il quale si è ricevuta la dazione o promessa di denaro o altra utilità rientri tra gli atti di ufficio, ossia tra quegli atti inseriti nella sfera di attribuzione dell’ufficio cui il pubblico ufficiale corrotto appartiene. Diversamente, non potrebbe sostenersi la sussistenza del reato in quanto, se la condotta non si inserisce nell’alveo dell’influenza che il soggetto agente ha in virtù della sua posizione, non vi sarebbe abuso della stessa ma, soltanto, un semplice tentativo profano, legittimo, di convincere un terzo, senza alcuna pressione derivante dai poteri esercitati.
Di conseguenza, come sempre accade, il percorso logico giuridico della Corte di Cassazione non fuoriesce dai confini normativi, a cui la stessa strettamente si attiene.
Sulla scia della sentenza precedentemente analizzata, la Cassazione è intervenuta con un nuovo, recente, pronunciamento, la sentenza n. 32035 del 2014.
Questa volta era si trattava di un Comandante dell’Arma dei carabinieri che, al telefono con un assessore comunale, indicava il nominativo della propria figlia in relazione ad un concorso pubblico.
Ebbene, mentre il carabiniere veniva prosciolto per prescrizione, per gli altri soggetti coinvolti, ossia il segretario comunale e i membri della Commissione di concorso, la Corte osservava come, nel caso specifico, non vi fosse reato in quanto la raccomandazione non si atteggia con comportamenti coattivi e positivi nei confronti del pubblico ufficiale, ma è un atto che lascia quest’ultimo libero di aderire o meno ad un invito.
IL REATO di corruzione e favoritismi
Al fine di punire la più ampia casistica di condotte corruttive, nel codice penale sono previste diverse ipotesi di corruzione, che si diversificano a seconda di alcuni aspetti del comportamento criminoso.
Agli articoli 318 e seguenti c.p. si prevedono rispettivamente la corruzione per un atto di ufficio, la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, la corruzione in atti giudiziari, la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, la pena per il corruttore, l’istigazione alla corruzione e infine la corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri.
Si tratta di tutte ipotesi che si differenziano per piccoli elementi, come già intuibile dalle rubriche degli articoli, essendo riferite a condotte corruttive che si perpetrano in contesti diversi o per scopi diversi, come l’ottenere un profitto per compiere un atto del proprio ufficio ovvero ottenerlo per non compiere un atto rientrante nelle proprie funzioni, esempio tipico è rappresentato dal pubblico ufficiale che incassa denaro per evitare dei controlli.
In linea generale deve comunque affermarsi che la corruzione, di qualunque tipo essa sia, rimane reato necessariamente plurisoggettivo (o a concorso necessario) di natura bilaterale, che si fonda su un patto tra il pubblico ufficiale e il privato e che ha lo scopo di procurare un vantaggio ad entrambi i soggetti coinvolti.
Detto reato ha subìto nel tempo diverse trasformazioni, tutte aventi lo scopo di fronteggiare in qualche modo la piaga corruttiva che da sempre ci attanaglia; di enorme rilievo è stata la legge 190 del 2012, c.d. legge anticorruzione, che ha eliminato ogni collegamento tra il denaro o altra utilità e l’atto da compiere o non compiere, facendo un più generico riferimento all’atto oggetto di mercimonio in generale e prescindendo quindi dal compimento di un singolo atto.
Le diverse fattispecie di corruzione si distinguono, oltre che per gli elementi tipici del fatto, per le pene ad esse collegate, prevedendosi per la corruzione di cui all’art. 318 c.p., corruzione per un atto d’ufficio, la pena della reclusione da uno a cinque anni, mentre per omettere un atto d’ufficio il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Il delitto di corruzione, trattandosi di delitto che lede il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, principi costituzionalmente garantiti, è procedibile d’ufficio.
Non si necessita di querela da parte del soggetto passivo, è evidente però che la denuncia, talvolta effettuata direttamente dal corruttore, o presunto tale, facilita l’intervento dell’autorità giudiziaria e rende più probabile l’arrivo di una condanna.
Il reato di corruzione è un reato proprio, ciò significa che per potersi configurare deve necessariamente essere coinvolto un pubblico ufficiale.
Tuttavia, è difficile individuare quali siano i casi più ricorrenti del fenomeno corruttivo, vista l’enorme diffusione di ciò che oramai viene percepito come condotta usuale nel nostro ordinamento.
Viene consumata a tutti i livelli: dal funzionario di provincia sino a coloro che calpestano i rimbombanti pavimenti dei ministeri, ciascuno, per quanto in suo potere, tenta di utilizzare la sua funzione pro tempore per accumulare risorse economiche, per “sistemare” i propri figli e nipoti e, cessata la carica, condurre un’esistenza tranquilla, nella consapevolezza di non aver fatto né più né meno degli altri.
Ciò non vuol dire che l’intero apparato amministrativo sia da considerarsi corrotto o corruttibile, ma sarebbe interessante chiedere a ciascuno se, nel corso della propria carriera pubblica, gli sia mai capitato, seppur in buona fede, di segnalare qualcuno anche solo in cambio di una buona cena a base di pesce. Chi può dire se, in questo caso, possa davvero parlarsi di corruzione.
In definitiva, più si alza l’asticella del potere del pubblico ufficiale, più aumenta la posta in gioco e la contropartita che il corruttore deve mettere sul tavolo.
Ciò che spinge a tali comportamenti non è altro che l’avidità.