DVR inadeguato senza individuazione di mansioni e lavorazioni specifiche
1. un amministratore convinto di “aver fatto il possibile”
Immaginiamo Marco, amministratore unico di una società impegnata in un importante cantiere industriale. La sua azienda opera da anni in appalto per grandi committenti del settore energetico; i cantieri sono complessi, i rischi numerosi, la pressione sui tempi e sui costi è costante.
Marco ha conferito incarichi interni, ha nominato responsabili e ha affidato a tecnici esperti la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). È convinto che questo basti a “metterlo al riparo”: nella sua percezione, la sicurezza è materia tecnica che può essere delegata a figure specializzate, mentre lui deve occuparsi soprattutto di coordinare commesse, clienti e bilanci.
Tutto cambia in un giorno di lavoro come tanti, quando un grave infortunio colpisce un lavoratore in cantiere. Da quell’evento prende avvio un procedimento penale che porterà Marco dalla assoluzione in primo grado, alla condanna in appello, fino alla verifica definitiva in Cassazione penale.
2. Il problema: delega, DVR e confini della responsabilità del datore di lavoro
L’infortunio sul lavoro avviene in un contesto di attività pericolose, all’interno di un cantiere in cui operano lavoratori di più soggetti, ma nel quale la società di Marco (R.E.N.O. Srl) riveste un ruolo centrale nell’esecuzione delle opere. La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della precedente assoluzione, lo condanna per violazione delle norme antinfortunistiche, ritenendolo responsabile, quale datore di lavoro e amministratore unico, per non aver adottato e vigilato sull’adozione delle misure di sicurezza richieste.
Le questioni giuridiche chiave riguardano fino a che punto il datore di lavoro possa spostare su delegati, RSPP, tecnici e preposti la responsabilità in materia di sicurezza. Ci si interroga se la delega di funzioni e, in particolare, la redazione del DVR da parte di altri soggetti lo esonerino sul piano penale dall’obbligo di prevenire gli infortuni.
Si pone, inoltre, il problema del ruolo del comportamento del lavoratore infortunato, specie se imprudente o non conforme alle procedure, chiedendosi se possa interrompere il nesso causale e liberare il datore da responsabilità.
La sentenza n. 16359/2026 della Quarta Sezione penale affronta queste domande inserendosi nel solco di un orientamento ormai granitico sulla responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro.
3. L’impatto sui lavoratori e sulle famiglie: l’infortunio come frattura biografica
Dietro le categorie giuridiche di omicidio colposo o lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, si colloca la vita concreta del lavoratore coinvolto nell’incidente. Una caduta, uno schiacciamento o un contatto con un impianto non correttamente protetto possono tradursi nella perdita della capacità lavorativa, totale o parziale, in lunghi periodi di riabilitazione e in un cambiamento irreversibile del tenore di vita, non solo per il diretto interessato ma per l’intero nucleo familiare.
Le norme di prevenzione non proteggono soltanto da incidenti eccezionali, ma soprattutto dagli errori umani prevedibili: distrazioni, sottovalutazione del rischio, abitudini scorrette e prassi pericolose consolidate nel tempo.
Proprio per questo l’ordinamento attribuisce al datore di lavoro una posizione di garanzia particolarmente ampia, che non può essere elusa né attenuata attraverso scelte organizzative meramente formali.
4. dalla assoluzione in primo grado alla condanna in appello
Il percorso processuale è segnato da un netto cambio di prospettiva tra primo e secondo grado.
Il Tribunale di Cagliari, in primo luogo, assolve Marco “per non aver commesso il fatto”, ritenendo evidentemente non dimostrato, o comunque insussistente, il profilo di responsabilità penale personale in ordine alle violazioni contestate.
Successivamente, la Corte d’appello di Cagliari, su impugnazione del Pubblico Ministero e delle parti civili, riforma la decisione e condanna l’amministratore unico, valorizzando le carenze del sistema di sicurezza aziendale e la sua posizione apicale.
Più precisamente:
- il DVR si limitava a una previsione generica sui rischi connessi all’uso degli autoveicoli, indicando solo il divieto di eludere o manomettere i dispositivi di sicurezza, senza tradurre questo principio in istruzioni operative dettagliate;
- mancava una procedura specifica e formalizzata che imponesse, prima di avviare il motore durante le operazioni di manutenzione, di mettere il mezzo in sicurezza, cioè di attivare il freno di stazionamento e inserire la marcia, così da prevenire spostamenti non voluti del veicolo;
- il DVR non contemplava misure cautelari puntuali contro i rischi derivanti dagli spostamenti involontari del mezzo durante lavori su organi in moto, come richiesto dall’art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/2008.
In sintesi, ciò che non era stato inserito nel DVR – e che la Corte ha ritenuto una carenza decisiva – è una procedura chiara, concreta e vincolante per il blocco del veicolo (freno a mano inserito, marcia innestata, cautele anti-movimento) durante la manutenzione su parti in movimento, sostituita da un’indicazione troppo generica e ritenuta “apodittica” dalla Corte.
La difesa propone ricorso per Cassazione insistendo sulla presenza di deleghe di funzioni in materia di sicurezza, sul ruolo di consulenti e tecnici nella redazione del DVR e sul possibile concorso di colpa del lavoratore, che viene prospettato come idoneo a recidere o quantomeno attenuare il nesso causale. La Quarta Sezione penale è così chiamata a verificare se la condanna d’appello sia conforme ai principi consolidati in tema di responsabilità del datore di lavoro, efficacia della delega e rilevanza del comportamento del lavoratore.
5. Le sfide giuridiche: DVR, delega e condotta del lavoratore
5.1. Delega di funzioni e DVR: responsabilità “non delegabile”
Uno dei profili più sensibili riguarda la portata esimente, o meno, della delega relativa alla redazione e gestione del DVR.
La Cassazione ribadisce un principio di stretta attualità, già evidenziato in altra pronuncia della stessa Sezione (Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2026, n. 3336).
In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del DVR non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, né lo libera dal dovere di informare i lavoratori sui rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute.
Anche la sentenza n. 16359/2026 si colloca su questa linea interpretativa: la delega non può ridurre il ruolo del datore a mera figura formale, perché il vertice aziendale mantiene comunque un dovere residuo e non comprimibile di controllo sulla concreta attuazione del sistema prevenzionistico.
In altri termini, l’aver incaricato un RSPP o un tecnico di sicurezza non libera l’amministratore da responsabilità se il DVR risulta lacunoso rispetto ai rischi specifici dell’attività, se le misure previste non sono adeguate o non risultano effettivamente implementate in cantiere, oppure se la formazione e l’informazione dei lavoratori si rivelano insufficienti o puramente cartolari.
5.2. Il concorso di colpa del lavoratore: quando può escludere la responsabilità del datore?
Sul versante causale, la Cassazione richiama un principio consolidato, sviluppato anche in ambito civile in rapporto all’art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965 e all’art. 2087 c.c..
Le norme antinfortunistiche sono poste a tutela del lavoratore anche rispetto alla sua stessa imprudenza, negligenza o imperizia, e il datore di lavoro resta responsabile dell’infortunio quando omette di adottare idonee misure protettive o non vigila sull’effettivo uso delle misure da parte del dipendente.
Il concorso di colpa del lavoratore può assumere efficacia esimente solo se la sua condotta è abnorme, cioè radicalmente estranea alle procedure di lavoro, inopinabile ed esorbitante rispetto alle mansioni e alle direttive ricevute, e tale da porsi come causa esclusiva dell’evento, “spezzando” il nesso causale con le omissioni del datore.
La sentenza n. 16359/2026 si muove in coerenza con questi parametri, sottolineando che il comportamento del lavoratore, per interrompere il nesso causale, deve configurarsi come evento eccezionale e non prevedibile, e non come una semplice variante imprudente di condotte lavorative note o addirittura tollerate.
6. responsabilità penale e civile del datore
Dal punto di vista dei principi, la pronuncia conferma e, per alcuni aspetti, rafforza l’idea che la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio non si arresta al conferimento di una delega e non è facilmente elisa dal concorso di colpa del lavoratore. Sul piano civilistico, ciò si intreccia con l’art. 10 del D.P.R. 1124/1965, che prevede la permanenza della responsabilità civile del datore di lavoro, accanto alla tutela INAIL, quando sia accertata la responsabilità penale dello stesso o dei soggetti di cui egli deve rispondere.
In tale ipotesi il datore è tenuto al risarcimento del cosiddetto danno differenziale, vale a dire quella parte di danno che non viene coperta dall’indennizzo INAIL. La giurisprudenza ha chiarito che il danno differenziale va determinato sottraendo al danno complessivo liquidato in sede civile il valore attualizzato delle prestazioni erogate dall’INAIL, con riferimento sia al danno non patrimoniale sia alle voci patrimoniali non coperte dall’assicurazione obbligatoria.
Per gli avvocati penalisti questo significa che l’esito del processo penale incide direttamente sulla possibilità per il lavoratore o per i suoi eredi di agire per il danno differenziale e si collega strettamente all’art. 2087 c.c., che consente di far valere la responsabilità contrattuale del datore per mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.
7. Casi analoghi e consolidamento dei principi
La decisione n. 16359/2026 si colloca in un quadro di giurisprudenza ormai uniforme. In ambito penale, altre pronunce della Quarta Sezione hanno rimarcato come il semplice conferimento della delega in materia di DVR non abbia efficacia esimente automatica e come permanga l’obbligo del datore di vigilare sull’effettiva attuazione delle misure di sicurezza. In ambito civile, la Corte di cassazione, specialmente nella sezione lavoro, ha costantemente ribadito che le norme di sicurezza proteggono il lavoratore anche dalla sua disattenzione, che il concorso del lavoratore può escludere la responsabilità del datore solo in presenza di una condotta abnorme e imprevedibile e che l’azione civile ex art. 2087 c.c. e art. 10 del D.P.R. 1124/1965 ha ad oggetto il danno differenziale, con un preciso riparto di oneri probatori.
Il filo conduttore che emerge è quello di un sistema integrato, penale, civile e previdenziale, che mira a scoraggiare approcci meramente formali alla sicurezza sul lavoro e a responsabilizzare in modo effettivo il vertice aziendale.
8. Implicazioni pratiche per avvocati, datori di lavoro e lavoratori
Per gli avvocati penalisti, una corretta gestione della difesa in casi di infortunio richiede di non limitarsi a esibire atti di delega, ma di dimostrare concretamente che il datore ha scelto un delegato dotato di competenze reali, ha vigilato sull’adeguatezza del DVR e sulla sua attuazione e ha garantito un flusso informativo e formativo effettivo nei confronti dei lavoratori.
Quanto alla condotta del lavoratore, per sostenerne la capacità interruttiva del nesso causale è necessario provare il carattere abnorme, imprevedibile e radicalmente estraneo alle mansioni e alle direttive ricevute; una semplice imprudenza o una prassi lavorativa rischiosa ma tollerata non sono sufficienti.
In caso di condanna, occorre poi valutare subito i riflessi civili, in termini di possibile azione per il danno differenziale, coordinando la difesa penale con le strategie civilistiche.
Per i datori di lavoro e gli amministratori, la pronuncia evidenzia la necessità di considerare il DVR come un documento “vivo”, da aggiornare e adattare alle lavorazioni effettive, e non come un mero adempimento burocratico.
La delega è uno strumento importante ma deve essere conferita in modo chiaro, a soggetti effettivamente idonei, e accompagnata da un controllo, almeno a campione, sull’operato del delegato e sull’applicazione delle misure di prevenzione.
Ciò implica la costruzione di una vera cultura aziendale della sicurezza, fondata su formazione, informazione e vigilanza concreta sui comportamenti dei lavoratori.
Per i lavoratori e per le loro famiglie, la sentenza conferma che l’infortunio non può essere ricondotto semplicisticamente a “colpa del lavoratore” solo perché questi ha commesso un errore: la responsabilità del datore permane, salvo che la condotta del lavoratore sia davvero eccezionale e imprevedibile.
Le prestazioni INAIL non esauriscono la tutela, poiché in presenza di responsabilità del datore il lavoratore o i suoi eredi possono chiedere il risarcimento del danno differenziale, ottenendo un ristoro integrale del pregiudizio subito.
9. oltre la delega, un dovere di sicurezza “non negoziabile”
Cass. pen., Sez. 4, 6 maggio 2026, n. 16359, si inserisce in un quadro sempre più coerente in cui la sicurezza sul lavoro emerge come un dovere non delegabile nella sua essenza, che grava in primo luogo sul datore di lavoro e sui vertici aziendali. La delega al tecnico, al RSPP o al preposto è certamente uno strumento organizzativo utile, ma non una polizza di esonero: il datore resta responsabile quando il DVR è inadeguato, quando le misure di sicurezza non sono effettivamente attuate e quando i lavoratori non sono correttamente formati e informati.
Neppure l’errore del lavoratore, salvo casi davvero eccezionali, spezza il nesso causale, poiché il sistema delle norme di prevenzione esiste proprio per evitare che l’imprudenza ordinaria si trasformi in tragedia.
Per chi come noi assiste penalmente datori di lavoro e lavoratori, questa sentenza offre una bussola chiara: la difesa efficace impone di ricostruire l’organizzazione della sicurezza in concreto, andando ben oltre la carta delle deleghe e dei DVR, e di cogliere appieno i riflessi civili che ogni accertamento penale in materia di infortuni sul lavoro porta con sé.