Disturbo della quiete pubblica: responsabilità penale del gestore del locale art. 659 c.p.
Risponde della contravvenzione di cui al 1° comma dell’art. 659 c.p. il gestore di un locale pubblico per il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone arrecato dagli avventori dell’esercizio pubblico al di fuori del locale, quando sia dimostrato che egli non ha esercitato il potere di controllo che gli compete e che a tale omissione è riconducibile la verificazione dell’evento.
Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (sez. 1, 28 febbraio 2003, n. 16886; sez. 1, 27 marzo 2008, n.17779; sez. 1, 30 settembre 2009, n. 40004). Perché l'evento possa essere addebitato è necessario che sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e quindi collegato dannoso di causalità con tale omissione.
La Corte di Cassazione, nel caso specifico, riteneva non fondato il ricorso formulato dall’imputato e lo condannava per il reato di cui all’art. 659 c.p. alla pena della ammenda e disponeva, in virtù della costituzione delle parti civili nel processo, il risarcimento del danno in loro favore, con assegnazione di provvisionali.
Capire se un comportamento è Disturbo della quiete pubblica
Nello specifico, il legale rappresentante di una società che gestiva un locale con diffusione di musica ad alto volume, al fine di richiamare l’attenzione, utilizzava lo spazio prospiciente al locale per le consumazioni all’aperto degli avventori. Il locale, tuttavia, le cui porte venivano costantemente aperte dai clienti, permetteva la diffusione della musica anche all’esterno dello stesso.
Pare dunque che la questione su cui si fonda la vicenda sposti costantemente l’attenzione su soggetti differenti. Da un lato vi è il gestore del locale, dall’altro gli avventori dello stesso.
Il problema fondamentale, anche dal punto di vista etico sociale, sta nella percezione della gravità del fatto e sulla necessità di responsabilizzare un soggetto nel concreto. Pare ovvio affermare che se a provocare il “rumore” e quindi il disturbo siano gli avventori non si comprende la motivazione perla quale debba essere punito il gestore del locale.
Eppure spesso le valutazioni sociali si discostano non poco da quelle formulate in giudizio.
Responsabilità di specifiche categorie: Locali notturni
Quale deve essere, dunque, la responsabilità del gestore di un’attività per lo più notturna? Oltre a quella di gestire il locale, la incombenza sarebbe anche quella di evitare che detta attività possa arrecare disturbo a quei soggetti che parte non sono della vita notturna.
Non è socialmente accettabile, infatti, che il divertimento di alcuni possa interferire con le attività di altri costretti, tra l’altro, a subire lo svago altrui.
Va detto, pertanto, che se i clienti che frequentano un locale (la cui attività si svolge nell’orario notturno) non conoscono o non si attengono alle regole generali della buona educazione e tengono un comportamento che vìola le elementari norme della civiltà, il titolare ha il dovere di gestirli se questi sono particolarmente rumorosi.
Difatti, se gli schiamazzi da essi provocati sono idonei ad arrecare fastidio e disturbo al riposo delle persone, la responsabilità di detto disturbo va addebitato al gestore del locale il quale rischia una condanna penale.
Iter processuale Disturbo della quiete
Il gestore di un pub veniva condannato in primo grado dal Tribunale alla pena di cui all’articolo 659 primo comma c.p. a causa degli schiamazzi degli avventori del suo locale e per non avere posto in essere intervento alcuno al fine di impedirli.
L’imputato, per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione asserendo che il gestore del locale non potesse essere ritenuto responsabile del comportamento altrui e che la pena, pertanto, non potesse trovare applicazione così come il risarcimento che il Tribunale di merito aveva disposto nei confronti delle parti civili ivi costituite.
Queste, in particolare, asserivano che i rumori cui erano sottoposte arrecavano disturbo alla quiete ed al loro riposo in quanto perfettamente udibili dall’interno delle loro abitazioni.
Il ricorso formulato mirava pertanto ad ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado. Di contro la Suprema Corte, ravvisata l’infondatezza delle motivazioni poste a fondamento del formulato ricorso, lo rigettava aggravando ulteriormente la posizione del gestore del locale condannandolo, oltre alla pena ed al risarcimento già disposti, al pagamento delle spese processuali.
Difesa dell’imputato ex art. 659 Codice Penale
Il ricorso fondava la tesi sulla contraddittorietà e la illogicità della motivazione per la inidoneità dei rumori provenienti dal locale e dagli avventori a disturbare la quiete pubblica.
L’imputato contestava, in linea di principio, la sussistenza di una sua responsabilità predetti rumori.
Si aggiungevano, inoltre, gli accertamenti della polizia municipale precedenti a quello oggetto di contestazione, così che questi non avrebbero potuto essere presi in analisi a fini di prova. Deduceva, poi, la carenza e la contraddittorietà delle deposizioni dei testi escussi in dibattimento (polizia municipale e carabinieri) lamentando, oltremodo, la violazione della disposizione incriminatrice, perché la stessa non avrebbe dovuto trovare applicazione in assenza degli elementi costitutivi della fattispecie illecita. Infine, sarebbero mancati i riscontri della diffusività dei rumori, udibili solo nelle abitazioni delle costituite parti civili. Queste ultime, inoltre, avrebbero richiesto il risarcimento di un danno pur in assenza totale di fondamento e di nesso eziologico fra offesa e danno stesso.
Esercizio del potere di accertamento della Polizia Locale
Di contro, facendo leva sulla pronuncia di merito del tribunale di primo grado, la Suprema Corte evidenziava che gli addebiti mossi al gestore del locale erano direttamente riconducibili all’inefficace esercizio del potere di accertamento e quindi collegati da rapporto di causalità con detta omissione.
In altri termini, il gestore del locale in questione ometteva “di ricorrere ai vari mezzi offerti dall'ordinamento (come l'attuazione dello ius excludendi o il ricorso all'autorità) per evitare che lafrequentazione del locale da parte degli utenti sfociasse in condotte contrastanti con lenorme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica” (Cass. Pen. sez. 6, 24 maggio 1993, n. 7980; sez. 1, 3 dicembre 2008, n. 48122).
Prove necessarie nel processo penale
La sentenza impugnata risultava quindi totalmente soddisfacente e ragionevolmente coerente in ogni sua parte.
La prova era costituita dalle convergenti dichiarazioni dei soggetti che abitavano in zona, “suffragate dai riscontri costituiti, in particolare, dalla constatazione personale effettuata — proprio nel periodo oggetto dell'imputazione — dalle forze dell’ordine le cui dichiarazioni evidenziavano chiaramente che gli schiamazzi e i rumori si sentivano molto forte in almeno una delle abitazioni dei denuncianti”.
Con stima del tutto ragionevole e connessa e, dunque, indiscutibile in sede di legittimità, il Tribunale riteneva, senza ombra di dubbio, che i rumori fossero da ricondurre alla condotta dell'imputato.
Inoltre, il comportamento posto in essere risultava non sufficiente a deresponsabilizzarlo con la ovvia conseguenza che l’evento verificatosi non poteva non essere direttamente a lui riconducibile.
Infine, del tutto irrilevante il reclamo afferente alla carenza di motivazione rispetto al danno subito dalla parte civili in assenza del nesso causale fra danno e offesa.
La Suprema Corte ne rilevava la totale infondatezza. Quanto al caso di specie, rilevava che il Tribunale aveva accertato compiutamente l'illecito, la violazione, il nesso di causalità, evidenziando, da un lato, la responsabilità penale dell'imputata per il disturbo determinato dal rumore proveniente dal suo locale, anche con relazione alla idoneità a disturbare la quiete pubblica e, dall'altro, il concreto disturbo arrecato alle parti civili (puntualmente descritto in sentenza).
Differenza tra illecito penale e amministrativo
Effettivamente pare di trovarsi di fronte ad una pronuncia che possa considerarsi eccessivamente dura nei confronti di un gestore del locale cui si richiede che la condotta che lo stesso debba tenere, ricomprenda la titolarità di comportamenti che non rientrano nella sua sfera di azione. La linea che demarca il potere di intervento con le possibilità che lo stesso vada a buon fine sono sicuramente il punto dolente della questione. Gli accertamenti da effettuare andrebbero quindi sempre rivolti al singolo caso concreto con un occhio di riguardo all’effettiva condotta posta in essere – nel caso specifico – al titolare del locale.
Tanto al fine di evitare di far rientrare nel novero della punibilità anche atteggiamenti che non presentano tutti gli elementi caratteristici e costituitivi della fattispecie in esame.
Nel valutare la portata di pronunce come quella in esame, appare imprescindibile per un Avvocato Penalista soffermarsi sulla linea di confine tra il reato di disturbo della quiete pubblica, di cui all’art. 659 c.p., e l’illecito amministrativo in materia di rumore, disciplinato dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico). Quest’ultima, all’art. 10, prevede sanzioni di natura amministrativa nei casi di superamento dei limiti acustici fissati dalla normativa tecnica, dai piani di zonizzazione comunale o dai provvedimenti autorizzativi, in presenza di un pregiudizio circoscritto a soggetti determinati o facilmente individuabili. Diversamente, la fattispecie penale richiede un quid pluris, rappresentato dalla idoneità della condotta a incidere sulla quiete pubblica, intesa come bene collettivo, con disturbo potenzialmente esteso a una pluralità indeterminata di persone. Ne consegue che non ogni emissione sonora molesta integra automaticamente un illecito penale, dovendosi evitare letture eccessivamente estensive dell’art. 659 c.p. che finirebbero per sovrapporre l’ambito repressivo penale a quello, più propriamente amministrativo, previsto dal legislatore per le violazioni dei limiti acustici. Una corretta applicazione della norma impone dunque una rigorosa verifica, caso per caso, della diffusività del rumore e della concreta incidenza sull’ordine e sulla tranquillità pubblica, così da scongiurare un’indebita penalizzazione di condotte che, pur fastidiose, restano confinate nell’alveo dell’illecito amministrativo.
Non a caso, la Cassazione del 13 maggio 2014, sezione I ha valutato l’ipotesi contravvenzionale in rapporto con l’esercizio di una discoteca in cui rumori, notturni, provocavano il disturbo al riposo delle sole persone abitanti nell’edificio in cui il locale era adibito. In questo caso, tuttavia, si escludeva la configurabilità del comma 1 dell’art. 659 cod. pen. essendo, le emissioni rumorose limitate agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa: le emissioni sonore estese all’intero fabbricato non sono né possono essere considerate offensive tantomeno idonee a turbare la quiete pubblica. È evidente come ogni singolo caso, vada attentamente studiato e interpretato non solo alla luce della singola norma codicistica ma anche e soprattutto alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali.
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
L’Articolo 659 del codice penale è inserito nel libro terzo del codice penale e disciplina due distinte fattispecie contravvenzionali, una di carattere generale, prevista e sanzionata al primo comma che riguarda “chiunque” ponga in essere il fatto illecito in questione e quella di cui al secondo comma che sanziona le condotte poste in essere da chi, per professione o mestiere, svolge delle attività, rumorose.
La fattispecie di cui al comma 1 integra il cd. reato di pericolo. Nel caso di specie, il legislatore pone come oggetto di tutela il bene costituito dalla quiete pubblica con uno sguardo particolare anche a quella privata ritenendo fondamentale il riposo della singola persona umana o il tranquillo svolgimento delle attività lavorative (con particolare premura a quelle che richiedono concentrazione).
Affinché la fattispecie di reato possa dirsi integrata, occorre che la condotta tenuta (tanto commissiva che omissiva) sia idonea a determinare il disturbo “delle occupazioni o del riposo”. Completa l’integrazione l’elemento soggettivo(dolo) caratterizzato dalla volontà o coscienza del soggetto agente a tenere un comportamento lesivo del bene costituito in oggetto ovvero un comportamento (in tal caso si discorrerà di colpa) che il soggetto agente avrebbe potuto eliminare o limitare usando la normale diligenza (del buon padre di famiglia).
Sanzioni e conseguenze Disturbo quiete Pubblica
Il legislatore, nel caso in cui quanto sopradetto si verifichi nel concreto, prevede, per l’ipotesi di cui al primo comma, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad euro 309 e l’applicazione di un’ ammenda (da euro 103 a 516) a chi esercita, invece, una professione o un mestiere rumoroso “contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità”.
Tutela della vittima / come agire
Il soggetto agente che agisce integrando la fattispecie astratta di cui all’articolo in esame per poter essere sanzionato deve porre in essere atti che vadano ad interferire con il riposo delle persone o deve necessariamente agire in maniera da determinare un disturbo esteso e diffuso delle occupazioni.
In concreto, al fine di ottenere la punizione del soggetto attivo, chi subisce deve necessariamente agire in giudizio per la tutela di sé e (conseguentemente) della moltitudine di cui sopra.
È chiaro, infatti, che non si può prescindere da un accertamento tecnico, effettuato da figure ad hoc predisposte, che vaglino, in concreto, la lesività dell’attività rumorosa. Appare, dunque, necessario che venga ad instaurarsi l’ordinario procedimento che trae origine dal portare all’attenzione della procura i fatti “disturbanti” in genere con il deposito presso la stessa o tramite le forze dell’ordine di una querela espositiva.
Vi sono, tuttavia, anche casi (cfr. cassazione penale sez. 1 n. 20954/2011) ,in cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione, non è necessario un accertamento tecnico mediante perizia o consulenza tecnica – generalmente utilizzato - in quanto il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può fondare il suo convincimento su elementi probatori di natura diversa quali, ad esempio, le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti sì che risulti oggettivamente superata la soglia di normale tollerabilità.
Si pensi all’accertamento della natura molesta della musica riprodotta ad alto volume e di notte in un disco pub nonché agli schiamazzi degli avventori dello stesso mediante la testimonianza resa dagli inquilini dello stabile in cui è sito il locale.
Rapporto con il condominio e i vicini
Trattandosi, come sopra specificato di un reato di pericolo, la condotta criminosa comporta la semplice messa in repentaglio o lesione potenziale del bene giuridico assunto a oggetto di tutela penale (estesa a tutti e non solo ai vicini-condomini).
La spiegazione della punibilità di comportamenti che non si concretizzano nella lesione del bene tradizionalmente intesa, va ricercata nella progressiva assunzione da parte dello Stato di compiti di natura solidaristica.
Detto modus operandi ha indotto il legislatore ad anticipare al livello di messa in pericolo la tutela di alcuni beni rilevanti per la collettività.
Facendo leva su quanto pronunciato dalla Cassazione (v. sez. I, sent. N. 7748/2012) è sufficiente, affinché la fattispecie astratta possa dirsi integrata, che la condotta tenuta risulti idonea ad arrecare disturbo alla quiete delle persone.
Alla integrazione degli elementi costituitivi della fattispecie in esame, segue, pertanto, la punizione prevista ex art. 659 cp come sopra specificata. Detta modalità può non trovare applicazione nel concreto qualora ci si avvalga dell’istituto dell’oblazione che permette l’estinzione del reato (vedi artt. 162 e 162 bis c.p.). Occorre, tuttavia, domandarsi se e con che modalità detta estinzione sia permessa anche nel caso in oggetto.
Il principio generale ed applicabile (anche sulla scorta delle diverse pronunce giurisprudenziali ed evincibile dalla lettura del predetto testo normativo) rileva che entrambe le fattispecie di reato siano oblabili. La prima con l’oblazione facoltativa (a discrezione del giudice) in quanto nel testo della norma è prevista come pena anche la reclusione, ex art 162 bis c.p..
Invece, si deve rilevare che nell’ipotesi di cui al comma 2 viene ammessa l’oblazione semplice che estingue il reato mediante il pagamento di una somma di danaro prima dell’apertura del dibattimento o del decreto penale di condanna.
Nella specie, la Corte di Cassazione con sentenza n. 7758/2012 ha ritenuto ammissibile l’oblazione per la contravvenzione di cui all’art. 659 cp, integrata dalla avvenuta installazione di un impianto di condizionamento riproduttivo di rumori molesti, in quanto, pur essendo il detto reato eventualmente permanente, non risultava contestato né provato il protrarsi delle conseguenze illecite.
Il caso del condomino rumoroso
Per comprendere appieno quale sia l’oggetto della tutela, possiamo analizzare il caso di un soggetto che, in un condominio, suonando uno strumento musicale, possa, nelle ore diurne, arrecare disturbo, ad esempio, ad uno studente.
Nel caso de qua appare evidente che, al fine di tutelare la quiete, occorra un accertamento in concreto dei fatti circa la lesività potenziale dell’attività rumorosa con la ovvia conseguenza che, ad esempio, l’assenza degli altri condomini (perché a lavoro o comunque fuori casa) non possa essere usato quale elemento scriminante o giustificativo della condotta posta in essere.
Nondimeno il reato contravvenzionale potrebbe integrarsi in ulteriori ipotesi in cui i soggetti attivi sono diversi da quelli punibili.
Si pensi alle ipotesi della cd culpa in vigilando ove l’obbligo di vigilanza (su minori che emettono schiamazzi o cani che abbaiano durante le ore notturne) si ricollega alla responsabilità da condotta omissiva in capo al soggetto, appunto, vigilante.
Ma cosa accade quando il comportamento potenzialmente lesivo viene determinato dall’esercizio di una professione o di un mestiere? Il legislatore è stato puntuale nel prevedere dette fattispecie astratte nel comma 2 dell’articolo in commento.
L’ipotesi tipo è quella di un mestiere rumoroso per natura. Appare evidente che quando ci troviamo di fronte ai casi in oggetto (si pensi ad una falegnameria o ad un’officina meccanica) non occorre accertare se si possa discorrere o meno di lavoro rumoroso. Quest’ultima, difatti, è una caratteristica presuntiva “iuris de iure”e“ipso facto che caratterizza il mestiere. Di conseguenza, necessita incentrare l’accertamento sul rispetto delle norme e delle prescrizioni amministrative in vigore al momento della verifica. Solo laddove l’esercizio della professione si ponga in contrasto con le leggi vigenti (tanto a livello nazionale che regionale, comunale etc) la condotta può essere sanzionata ex art. 659 comma 2 c.p..
In sintesi, quindi, l’esercizio di un mestiere rumoroso in zona unicamente residenziale è sanzionabile in quanto, il comportamento che integra la violazione in esame è sempre verificabile perché prevista ex ante dalla legge.
Analisi del soggetto medio
Appare manifesto che, nel novero della disposizione in esame, possano rientrarvi una serie di comportamenti vari e diversificati la cui caratteristica comune non può prescindere dall’esistenza del “disturbo” di cui in rubrica, pur in assenza di un soggetto “tipo” commissivo o di un agente tipico che possa commettere il fatto. Invero, i casi in cui la fattispecie astratta può divenire configurabile in concreto sono tanto quellidella culpa in vigilando- come sopradetto - quanto quelli in cui l’addebito non può che essere mosso al soggetto che commette il fatto criminoso.
Di frequente accade che il verificarsi del disturbo caratterizzi le zone c.d. residenzialie, probabilmente, soprattutto dei condomìni ove, la presenza di animali domestici “abbandonati” su balconi, terrazzini o all’interno degli appartamenti, oltre ad integrare fattispecie di reato ulteriori quale quelle del maltrattamento di animali, possono determinare il disturbo della quiete o del riposo. In questo caso, il latrato del cane incessante e continuativo, accompagnato dalle lamentele di uno o più inquilini, determina, con un elevato grado di probabilità, la punizione per il comportamento omissivo del padrone dell’animale che omettendo, per lo appunto, di tenere un comportamento diligente, nonevita il verificarsi del disturbo. Qui non occorrerà la presenza di un perito o consulente tecnico per vagliare il superamento della normale soglia di tollerabilità, laddove la presenza delle lamentele (come le deposizioni rese in sede dibattimentale) poste in essere da uno o più soggetti passivi (in questo caso i condomini) aiuta a formare il convincimento del giudice circa l’integrazione della fattispecie ivi prevista. “La valutazione relativa va comunque effettuata con criteri quanto più oggettivi riferibili alla sensibilità media delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori vengono percepiti “(Cass. Pen. sez. III, sentn.3678/2005).
I casi di disturbo della quiete - al di là della culpa in vigilando sopra menzionata –sono posti in essere da comportamenti – per lo più- notturni quali schiamazzi e/o simili che non permettono l’identificazione propria della motivazione come non permettono, di certo il configurarsi del “soggetto tipo”.
Il disturbo di cui all’art. 659 cp, a meno che non venga determinato dal tipo di lavoro rumoroso di cui al comma 2 di detto articolo, va inteso nel senso ampio del termine e facilmente può essere integrato da qualsivoglia persona fisica allorché tenga il comportamento astrattamente previsto.
Tuttavia, di frequente, le situazioni concretamente verificabili hanno un collegamento diretto con la vita ed i locali notturni.