Sottrazione Internazionale di Figli Minori
Il fenomeno della sottrazione internazionale di minori è uno degli eventi più traumatici e psicologicamente devastanti per un genitore che si vede letteralmente strappato il proprio figlio dall'ex partner e condotto in un Paese molto lontano dal proprio.
Questa nella migliore delle ipotesi, perché talvolta accade che non si riesca neppure ad individuare l'indirizzo esatto in cui il minore è stato portato e si perdono completamente i contatti anche telefonici con il bambino, rimanendo senza sue notizie per lunghi periodi.
Le vicende in genere traggono origine da separazioni e divorzi aspramente conflittuali, in particolare per quanto attiene l'affidamento dei figli minori in cui, credendo di fare un torto all’ex partner si pensa di portare via con sé il figlio minorenne della coppia.
È proprio in questa atmosfera di contrasto e forte litigiosità che accade che uno dei genitori, in genere quello affidatario di origini straniere, decide dì portare con sè il figlio, strappandolo furtivamente dall'altro genitore, ovvero senza il suo consenso.
Si tratta di un fenomeno in grande crescita direttamente collegato alla maggior proliferazione di coppie miste grazie anche alle migrazioni dai Pesi più poveri a quelli economicamente più sviluppati ed alla più agevole libertà di circolazione riconosciuta alle persone.
I casi sicuramente più drammatici sono quelli in cui il bambino viene portato in Stati extra Unione Europea, per esempio nei Paesi del Nord Africa che non hanno aderito alla Convenzione di Aja quali Egitto, Tunisia, Marocco, Algeria dove anche l'aspetto culturale, religioso e linguistico rappresentano un ostacolo anche alla comunicazione.
Tuttavia, in tali casi viene in soccorso la cooperazione internazionale tra Stati, specie aderenti alal Convenzione dell'Aja del 1990 per la tutela dei minori.
Un fenomeno in crescita secondo l'Istat
Stando alle più recenti indagini statistiche in materia di sottrazione internazionale di minore viene in evidenza un dato preoccupante. Ogni anno nel nostro Paese si formano circa 25.000 nuove unioni matrimoniali tra italiani e stranieri e un numero altrattanto analogo riguarda le coppie di fatto.
Da tali unioni molto spesso nascono dei figli che diventano l'oggetto del contendere non appena si verifica una crisi della coppia.
Infatti, sempre stando alle stime una percentuale molto elevata di tali unioni pari al 70% scoppia nel giro del breve periodo.
Ecco allora che il genitore straniero, decidendo di tornare nel proprio Pese d'origine porta con sè il figlio di quell'unione, molto spesso illegalmente integrando la sua condotta un reato penalmente rilevante e punito nel nostro ordinamento giuridico.
Non solo la sottrazione ma anche il trattenimento del minore senza consenso del genitore è reato in quanto impedisce al genitore di esercitare i suoi poteri di educazione cura nei confronti del figlio trattenuto all'estero senza il suo consenso.
Il reato di sottrazione e mantenimento all’estero a tutela dell’interesse della famiglia
Si parla di sottrazione internazionale allorquando il minore abitualmente residente in uno Stato viene condotto in uno Stato diverso contro il parere del genitore che esercita su di lui la potestà genitoriale, ora meglio definita responsabilità genitoriale.
Essa non si risolve solo nella privazione del contatto fisico ma implica che venga compromessa e ridotta la prerogativa dell'altro genitore di prendersi cura del proprio figlio.
Il codice penale punisce all'art. 574 bis la condotta di colui che sottrae un minore al genitore esercente la potestà genitoriale o al tutore conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di quest'ultimo, impedendogli in tutto o in parte di esercitare la responsabilità genitoriale.
Si tratta, evidentemente, di un reato contro la famiglia in quanto lede non solo il diritto del genitore che viene privato dell'esercizio della patria potestà, ma anche il minore di continuare a vivere e crescere secondo i valori e le indicazioni del genitore.
La condotta punibile consiste non solo nella sottrazione del minore che viene portato all'estero senza il consenso, espresso o tacito, del genitore ma anche nel suo trattenimento nello Stato straniero oltre il tempo concordato e comunque contro la volontà dell'altro genitore che si trova in un altro Stato.
La fattispecie mira quindi a salvaguardare primariamente l’interesse del minore ma nache l’interesse sociale a che venga sempre assicurato un esercizio equilibrato delle prerogative genitoriali.
Si tratta di in reato permanente in quando è necessario che l'impedimento della potestà genitoriale si protragga per un periodo di tempo rilevante.
L'elemento soggettivo richiesto per tale reato è il dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà di uno dei genitori di sottrarre il minore o di trattenerlo all'estero contro la volontà dell'altro genitore. L'agente deve avere la consapevolezza che il suo comportamento realizza una condotta antigiuridica portando o trattenendo il minore all'estero e diretto a mantenere un controllo esclusivo sullo stesso contro la volontà dell'altro genitore.
Sotto il profilo della pena il reato di sottrazione e mantenimento di minore all'estero è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
L'elemento psicologico del reato e stato di necessità
Sul piano difensivo, ricevuta l'accusa di sottrazione e trattenimento all'estero del minore, l'Avvocato Penalista può innanzitutto soffermarsi sulla mancanza dell'elemento soggettivo in capo al presunto colpevole di nazionalità straniera, quindi proveniente da uno Stato con un sistema giuridico molto differente da quello italiano.
La difesa, infatti, può evidenziare le condizioni soggettive dell'imputato, ignaro dei meccanismi di affidamento del nostro Paese.
Ad esempio è capitato che il minore è stato affidato ad un comunità. In tal caso il difensore può dimostrare che il suo assistito non si è relazionato nè con il Tutore nè con i servizi Sociali e non aveva mai avuto comunicazione della decisione di affidare il minore ad una comunità.
Pertanto l'imputato non conosceva esattamente il ruolo ricoperto da tali soggetti e non aveva consapevolezza di porre in essere un comportamento antigiuridico portando via con sè il minore.
Nel caso più frequente in cui i due genitori stranieri si separano ed i minori vengano prelevati dal genitore straniero e condotti all'estero nel domicilio del genitore affidatario la difesa può comunque dimostrare che la volontà del colpevole non era di sottrarre i minori dalla potestà dell'altro genitore ma di accudirli al meglio, essendo la sua condotta finalizzata dalla volontà di garantire il ricongiungimento familiare, molto spesso con la madre.
Manca quindi del tutto l'elemento psicologico del reato in quando il colpevole non è animato dalla volontà e coscienza di negare all'altro genitore l'esercizio della potestà genitoriale, e quindi di impedirgli di prendersi cura del figlio.
Un secondo motivo che la difesa può evidenziare nel corso delal fase istruttoria o del dibattimento è la necessità del genitore straniero di portare con sé il figlio minore a causa degli atteggiamenti violenti o molesti dell’altro genitore così dovendo espatriare per una causa di forza maggiore, determinata dalla necessità di garantire e tutelare l’incolumità e la serenità del minore.
Assicurati i contatti tra genitore e figlio
Inoltre può capitare che il genitore straniero, nonostante abbia condotto nel suo Paese d'origine il minore a lui affidato, non ha impedito all'all'altro genitore l'esercizio della potestà genitoriale e la difesa può dimostrare che in realtà venivano organizzati puntualmente dei viaggi di ritorno nel Paese dell'altro genitore per consentigli di vedere il proprio figlio e di non averlo mai tenuto all'oscuro dei fatti relativi alla vita del figlio, anche favorendo un continuo collegamento telefonico o di videochiamata.
Immediatamente, quindi, era stata data comunicazione al genitore italiano della residenza o recapito del figlio portato all'estero, confermando la piena libertà di visita ogni qual volta fosse stato desiderio di bambino e genitore rimasto in Italia reincontrarsi.
Quando scatta la sottrazione internazionale
Sotto il profilo giurisprudenziale si riporta una recente sentenza della Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 12037/14 in cui afferma che il mandato di arresto europeo emanato da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro nei riguardi di un genitore ritenuto colpevole di aver sottratto i figli minori portandoli all’estero ed è arrivato in Italia non può trovare esecuzione da parte delle autorità giudiziarie italiane in quanto una parte della condotta illecita è stata commessa in Italia.
In un'altra pronuncia della Corte di cassazione, sez. VI penale, sent. n. 17679 del 28 aprile 2016, si afferma che integra il reato di sottrazione internazionale di minore il genitore che decide di trasferirsi in uno Stato estero non consentendo all’altro genitore di farvi visita non essendo rilevante che il genitore straniero abbia avuto l’affido esclusivo del figlio in un secondo momento.
In tema di cause di giustificazione si riporta la sentenza della Corte di cassazione, sez. VI penale, sent. n. 51050 del 29 dicembre 2015 che ritiene responsabile del reato di sottrazione internazione di minori la condotta di una madre di origine rumena che ha portato via con sé le sue due figlie minorenni, accolte temporaneamente in una comunità costretta dalla necessità di evitare che le due ragazze subissero abusi dal padre. In tale caso non è stata riconosciuta la giustificazione esposta dall’imputata.
Ed ancora, in una recente pronuncia la Suprema Corte, Sesta Sez. penale, con sentenza n. 10953 del 7.3.2017 ha avuto modo di precisa che la crisi della coppia genitoriale non unita in matrimonio (coppia di fatto) non comporta la cessazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, che incombe su entrambi i genitori. In questo caso la madre che ha sottratto il figlio minorenne al padre portandolo in Ucraina senza il suo consenso è stata ritenuta colpevole anche se il padre aveva firmato il consenso per registrare il minore nel passaporto della madre.
Procedura di rientro del minore
Allorquando uno dei genitori sospetti che l'altro abbia portato il minore in uno Stato estero contro la sua volontà il figlio minore viene attivata la procedura messa a punto in tali casi da Ministero della Giustizia per evitarla, primo fra tutti non concedendo o revocando l'autorizzazione al rilascio a favore del minore dei documenti validi per l’espatrio. In tali casi il genitore straniero può immediatamente contestare la mancata sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro genitore, che era assolutamente consapevole del trasferimento di residenza da parte del suo ex partner.