Omicidio colposo e allergie alimentari: quando il ristoratore risponde penalmente
Andare a cena fuori al ristorante è un’occasione per trascorrere una serata gradevole in compagnia di altre persone e, talvolta, per apprezzare pietanze particolari che non si suole mangiare a casa propria.
Per soggetti affetti da disturbi alimentari (celiachia) una tale uscita serale può essere più complicata in quanto bisogna recarsi in appositi punti di ristorazione attrezzati per la preparazione di alimenti che non risultano nocivi per i soggetti allergici.
Il fenomeno della celiachia ovvero l’intolleranza permanente al glutine che genera una cronica infiammazione dell’intestino tenue negli ultimi anni, ha avuto una grande diffusione per cui oggi non è tanto difficile trovare locali in cui poter consumare dei pasti senza rischiare di stare male.
Ciò nonostante, talvolta questa patologia viene vissuta come un vero e proprio disagio poiché non consente una totale libertà del luogo dove recarsi per consumare un pasto.
Per scongiurare eventi dannosi il soggetto celiaco e, in generale, colui che è affetto da intolleranze alimentari, infatti, dovrà preventivamente riferire al ristoratore i propri disturbi e scegliere tra le pietanze indicate nell’apposito menù previsto per le persone allergiche.
I ristoranti che consentono ai celiaci di consumare un pasto all’interno del proprio locale devono essere dotatiin cucina di apposite attrezzature che impediscono categoricamente che al soggetto - affetto da tale patologia –venga, in qualche modo, a contatto con alimenti contenenti glutine.
Una piccola contaminazione di glutine nel cibo può causare problemi di salute molto gravi fino a provocare il nefasto evento della morte.
In tali casi, il ristoratore – laddove si ritiene che il decesso sia presumibilmente da ricollegare alla somministrazione delle pietanze consumate - sarà indagato per omicidio colposo ai danni della vittima e, per effetto, sottoposto a procedimento penale al fine di verificare eventuali responsabilità nell’assunzione, da parte della parte offesa, di alimenti allergenici.
Questo è quanto accaduto ad un gestore di un ristorante per la morte di un giovane ragazzo celiaco e allergico ai cereali per aver mangiato un gelato contenete del grano.
Celiachia e poli-allergie: obblighi di informazione e responsabilità del gestore del ristorante
Il giudice di prime cure perveniva ad una sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputato che verrà riformata dalla Corte Territoriale. L’imputato ristoratore propone, avverso tale sentenza di condanna, ricorso in Cassazione che sarà dichiarato fondato.
Il ristoratore ignorava le allergie del commensale
Il ristoratore, per il tramite del suo difensore, sottopone la vicenda processuale in cui è coinvolto all’autorevole apprezzamento della Suprema Corte ritenendo la sentenza, emessa dalla Corte territoriale, priva di motivazione soprattutto in relazione alle dichiarazioni della persona offesa.
Nello specifico, il provvedimento di condanna emesso a suo carico, essendo una riforma in pejus, era ad avviso di tale difensore, monca di quella motivazione rafforzata ritenuta necessaria per una modifica di una sentenza di assoluzione al fine di provare la responsabilità dell’imputato al di là del ragionevole dubbio.
Censurava, inoltre, la mancata rinnovazione dell’intera istruttoria dibattimentale da parte dei giudici di merito ed una errata valutazione dell’unica prova documentale in atti ossia il menù dal quale veniva indicato in maniera generica “un pasto per celiaco”.
Di tal che nella scrittura con la quale veniva pattuito tra il ristoratore e il commensale il pasto da consumare non vi era alcun riferimento ad altre allergie, oltre alla celiachia, di cui era affetto la vittima.
Secondo il difensore dell’imputato, dalla ricostruzione della vicenda non sarebbe, quindi, emersa la conoscenza da parte dell’imputato dell’impossibilità, per il commensale, di mangiare taluni alimenti in quanto al prevenuto non sarebbero mai state riferite altre allergie,oltre a quella al glutine e, nello specifico, quella al grano.
Tanto è vero che l’imputato veniva assolto con formula piena in primo grado.
Morte per contaminazione alimentare: omicidio colposo
La Suprema Corte, interpellata sulla vicenda, ritiene le doglianze difensive assolutamente fondate.
In particolare, per giurisprudenza consolidata, in caso di affermazione della responsabilità penale dell’imputato assolto in primo grado la Corte territoriale ha l’obbligo di argomentare l’alternativo percorso ermeneutico alla luce del quale ha ritenuto l’imputato colpevole del reato ascrittogli.
Ed inoltre, il mutato quadro normativo in materia di rinnovazione dibattimentale impone una integrale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentalenella sua interezza.
Ed invece, la corte territoriale disponeva la rinnovazione limitatamente ad alcuni testi e fondava la propria decisione, diametralmente opposta alla sentenza di proscioglimento emessa in primo grado, su quelle stesse dichiarazioni che per il primo giudice non erano state ritenute sufficientemente idonee a sostenere la responsabilità dell’imputato.
L’escussione ex novo anche degli altri testi avrebbe, invece, sarebbe risultato assolutamente necessario in quanto avrebbe fornito indicazioni utili al fine di comprendere l’eventuale consapevolezza dell’imputato circa i disturbi alimentari della vittima e delle possibile ripercussioni in caso assunzioni di pasti in cui erano presenti gli alimenti allergenici.
Per tali ragioni, i giudici di legittimità hanno annullato la impugnata sentenza e rinviato ad altro giudice civile competente per valore in grado di appello.
In tema di reati contro la persona, il gestore di un esercizio di ristorazione il quale, informato delle poli-allergie dell’avventore, somministri allo stesso una diversa vivanda contenente grano, contrariamente a quanto stabilito, risponde del reato di omicidio colposo, ove si dimostri che il gestore sia stato compiutamente edotto sulla gravità delle allergie del commensale e sugli effettivi pericoli connessi alla trasgressione del regime alimentare cui egli è tenuto, non essendo sufficiente la mera richiesta di un “pasto per celiaci” senza l’indicazione di specifiche allergie ai cereali.
(Cassazione penale, sezione IV, sentenza 7 febbraio 2019, n. 5890).
Tutela legale per familiari della vittima e difesa del ristoratore indagato
Essere affetti da disturbi alimentari implica, nel caso in cui si voglia consumare una cena al ristorante, particolare attenzione da parte del ristoratore nella preparazione dei cibi da presentare al proprio cliente.
Altrettanta attenzione, però, deve essere prestata dal soggetto allergico in quanto dovrà fornire tutte le indicazioni circa le proprie intolleranze alimentari a colui che è preposto alla preparazione delle pietanze.
L’omissione di tali chiarimenti può anche causare il decesso della persona di tal che il giudice dovrà verificare, nel caso concreto, se le allergie erano state rese note al ristoratore e, ciononostante, sia stato servito un pasto contente alimenti allergenici.