Responsabilità Penale del Medico nei Casi di Malasanità
Nell’ambito della responsabilità penale sanitaria, le condotte lesive poste in essere da un professionista medico trovano, nella quasi totalità dei casi, inquadramento nell’ambito della colpa e non del dolo, con conseguente applicazione delle norme incriminatrici relative ai reati colposi. In particolare, le fattispecie più frequentemente contestate sono quelle previste dagli articoli 590 e 589 del Codice Penale, rispettivamente in materia di lesioni personali colpose e omicidio colposo.
Lesioni Personali Colpose – Art. 590 c.p.
Ai sensi dell’art. 590 c.p., il sanitario che, per colpa, causi ad un paziente una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00. Tuttavia, la pena è soggetta ad aggravamento qualora la lesione riportata presenti caratteristiche di particolare gravità.
In particolare:
Se la lesione è grave (ossia tale da impedire al soggetto di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni), la pena sarà della reclusione da uno a tre mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00.
Qualora la lesione sia gravissima (es. perdita permanente di un senso, di un arto o di un organo), la sanzione sarà più severa, prevedendo la reclusione da tre mesi a due anni o la multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.
È opportuno rammentare che l’art. 590-ter c.p. prevede un’ulteriore pena accessoria specificamente destinata ai sanitari: nei casi di condanna per fatti colposi sopra menzionati, può essere disposta l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo variabile da tre a dieci anni.
Omicidio Colposo – Art. 589 c.p.
Nel caso in cui l’errore medico comporti il decesso del paziente, la condotta del sanitario integra gli estremi del reato di omicidio colposo, disciplinato dall’art. 589 c.p. Tale norma prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi, con condotta colposa, cagioni la morte di una persona.
L’applicabilità di tale fattispecie implica l’accertamento di una colpa professionale, la quale può consistere in negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Omicidio del Consenziente – Art. 579 c.p. e il Caso dell’Eutanasia
Diversa e più complessa è la qualificazione giuridica dell’eutanasia, che, in assenza di una disciplina normativa che la autorizzi, si configura come omicidio del consenziente ai sensi dell’art. 579 c.p.
Tale disposizione stabilisce che "chiunque cagiona la morte di un uomo, con il consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni". Ne consegue che, anche qualora il paziente esprima un consenso libero e informato alla cessazione della propria vita, il medico che si presti all’attuazione dell’eutanasia attiva rimane penalmente perseguibile, salvo i casi disciplinati dalla Legge 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, nei limiti previsti.