Sistemi di sicurezza nei gravi incidenti sul lavoro - Omicidio
Nella mia carriera ho spesso assistito persone che, a seguito di eventi traumatici, si sono ritrovate non solo con lesioni gravi o lutti in famiglia, ma anche con il peso della frustrazione: quello di non ottenere giustizia perché, secondo i giudici di merito, “non c’era la certezza scientifica” che un determinato comportamento omissivo (come un malfunzionamento tecnico) avesse causato direttamente o indirettamente il danno.
Ma una recente sentenza della Corte di Cassazione (2024), è arrivata come un faro in mezzo alla nebbia. Un caso emblematico, che desidero raccontarvi, e che sto utilizzando attivamente come precedente in un giudizio tuttora pendente in tema di omicidio colposo sul lavoro.
Il difetto di funzionamento dell’airbag come causa del danno
Un uomo, Bruno, riporta gravi lesioni in un incidente stradale.
La sua amministratrice di sostegno, A.A., cita in giudizio la casa automobilistica (*** Italia S.p.A.) sostenendo che la mancata apertura degli airbag laterali abbia contribuito, se non causato in pieno, la gravità delle lesioni riportate.
In primo grado il Tribunale rigetta la domanda.
Lo fa con un’impostazione piuttosto rigida: non sarebbe emersa "certezza" del difetto, né del nesso causale tra il mancato funzionamento del sistema di sicurezza (airbag) ed il grave danno riportato a seguito dell’incidente.
La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado, ancora una volta pretendendo una prova pressoché assoluta, quasi scientifica, dell’efficacia causale della mancata attivazione degli airbag.
Ma la Cassazione opera un interessante inversione di marcia.
Più Probabile che non
La giurisprudenza ci ricorda — con un ragionamento limpido, ricco di riferimenti a precedenti coerenti — che il nesso di causalità va accertato sulla base del criterio del "più probabile che non".
Non serve (e non è possibile) raggiungere una certezza scientifica.
Il giudice deve analizzare le ipotesi a disposizione, scartare quelle meno probabili e scegliere quella più convincente in base agli indizi, anche se la probabilità non è alta in senso assoluto, perché magari è un caso ricco di concause (ex art. 41 del codice penale).
La Corte di Cassazione censura apertamente il giudice di merito che ha rigettato la domanda sol perché non si poteva determinare con esattezza quali lesioni sarebbero state evitate in caso di funzionamento corretto del sistema airbag.
Non solo: viene ribadito che anche il danno cagionato alla persona offesa va risarcito.
Non è necessario dimostrare che l’airbag avrebbe salvato la vita o impedito ogni lesione, ma è sufficiente che il suo mancato funzionamento abbia aumentato la gravità delle conseguenze.
In altre parole: il danno che probabilmente non si sarebbe verificato se il sistema avesse funzionato, è risarcibile e posto come causa del danno.
Valutazione scientifica del sistema di sicurezza
In un processo trattato dall'Avvocato Penalista, ci troviamo in una situazione sorprendentemente simile, anche se non in tema di incidenti stradali.
Abbiamo una condotta (un dispositivo di sicurezza non funzionante) e una perizia tecnica ed un Giudice che, pur non potendo offrire certezze assolute, suggerisce chiaramente un possibile concorso causale.
Il principio di diritto derivante dalla sentenza di Cassazione non è solo un appiglio teorico: è la prova che la Cassazione pretende una valutazione concreta e ragionevole, non la perfezione scientifica.
E questo principio, ora più che mai, va fatto valere in aula:
“Il mancato funzionamento di un sistema di sicurezza, come l'airbag, e il conseguente danno devono essere valutati secondo il principio della "probabilità prevalente". Il giudice deve stabilire se il danno lamentato sia più probabilmente causato dal malfunzionamento rispetto alle altre cause possibili, eliminando le ipotesi meno probabili e considerandole tutte in un'analisi complessiva.”
Rilevatori Gas con valvola a blocco automatico
Questa sentenza è una lezione non solo per i giudici, ma anche per tutti quelli che, talvolta, si scoraggiano davanti all'apparente rigidità della prova del nesso causale.
La Cassazione ha parlato con chiarezza: la giustizia non è un’aula di laboratorio, e il diritto al risarcimento non può essere sacrificato sull’altare di una certezza irraggiungibile.
Ed è proprio su queste basi che porteremo avanti il nostro caso avente ad oggetto un omicidio colposo a seguito di esplosione, causata dalla rimozione o errata installazione di rilevatori gas collegati ad una valvola di chiusura automatica.
Airbag Difettosi – recenti aggiornamenti
Il Tribunale di Torino ha recentemente approvato l'ammissibilità di una class action promossa nei confronti di Stellantis, riguardante gli airbag difettosi installati su modelli Citroën C3 e DS3 prodotti tra il 2009 e il 2019.
Gli airbag in questione, forniti dalla giapponese Takata, presentano un difetto che può causare la rottura del dispositivo con una forza eccessiva durante l'attivazione, con il rischio che frammenti metallici colpiscano gli occupanti del veicolo. Questo problema ha portato a una campagna di richiamo che coinvolge circa 190.000 veicoli in Italia.