fbpx

Opposizione alla richiesta di Archiviazione

Nel nostro ordinamento giuridico, la Procura della Repubblica svolge un ruolo fondamentale nell’accertamento delle responsabilità penali e nella tutela dei diritti della persona offesa.

Tuttavia, sempre più spesso si assiste a una preoccupante tendenza all’inerzia investigativa, con archiviazioni sommarie o, peggio, con il mancato svolgimento di alcuna indagine.

Le motivazioni addotte per giustificare tali condotte lasciano spesso perplessi, come nel caso della formula: “la versione dichiarativa non consente alcuno sviluppo investigativo”.

Un’affermazione che, pur mascherandosi dietro un’apparente esigenza di rigore, cela in realtà una prassi che rischia di ledere gravemente i diritti della persona offesa.

L’Obbligatorietà dell’Azione Penale: Un Principio Tradito?

L’art. 112 della Costituzione sancisce il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, imponendo al pubblico ministero di esercitare l’azione penale ogniqualvolta emerga la notizia di reato.

Questo principio dovrebbe garantire un sistema giudiziario equo, dove ogni fatto penalmente rilevante venga adeguatamente valutato.

Tuttavia, l’esperienza giudiziaria ci mostra un quadro ben diverso: il pubblico ministero, in molti casi, decide di non esercitare l’azione penale nemmeno quando gli elementi iniziali dell’indagine appaiono sufficienti per avviare accertamenti più approfonditi.

Di converso in alcuni casi invece, in totale assenza di alcun vaglio critico e di filtro, la Procura decide di iscrivere la notizia di reato senza alcun elemento esteriore ed oggettivo tangibile, ad esempio nei casi di ispezione per abusi edilizi.

La prassi dell’archiviazione immediata o del mancato avvio delle indagini con la motivazione che “la versione dichiarativa non consente alcuno sviluppo investigativo” è lesiva dei diritti della persona offesa.

Nondimeno lede i diritti della persona offesa formule di stile del tipo: “non è stato possibile determinare il contesto di insorgenza dell’infezione ospedaliera” riferendosi a luogo, settore dell’ospedale, tempo, attività medica, nonostante la degenza di soli 21 giorni di un giovane povero paziente morto per infezione ospedaliera.

Nei procedimenti di infezioni, come in quelli di abusi edilizi, ciò che viene relazionato non è l'insorgenza del fatto ma l'accertamento. Del tipo: "abuso edilizio accertato il... in ...., consistente in ...", oppure: "infezione insorta presso l'ospedale... il giorno.... batterio ... ". Così facendo l'indagine può proseguire e magari avere ad oggetto l'applicazione pratica dei protocolli anti infezione, ovvero i titoli edilizi del reato, ovvero ancora le altre singole fattispecie determinanti il reato.

Ma cosa significano realmente queste formule? Spesso, essa viene utilizzata per giustificare il disinteresse verso le denunce che, pur identificando soggetti potenzialmente responsabili e indicando fatti concreti, non vengono ritenute meritevoli di approfondimento alcuno.

Opposizione Archiviazione Persona Offesa

L’inerzia della Procura ha effetti devastanti per chi si rivolge alla giustizia in cerca di tutela.

Quando la denuncia viene archiviata senza alcuna indagine, la vittima si trova priva di tutela e di risposte, mentre il presunto autore del reato resta impunito.

Questa situazione non solo alimenta un senso di sfiducia nel sistema giudiziario, ma può anche incentivare condotte illecite, rafforzando la percezione che esista una sorta di “impunità di fatto” per determinati reati.

Per la persona offesa, il diniego all’avvio delle indagini costituisce una vera e propria lesione del diritto alla giustizia.

La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’articolo 13, garantisce il diritto a un ricorso effettivo, il che implica che ogni denuncia meritevole debba essere adeguatamente valutata e investigata.

Il mancato rispetto di tale principio espone lo Stato al rischio di condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In molti casi, chi sporge denuncia fornisce già dati fondamentali per l’avvio delle indagini: nomi, circostanze, prove documentali. Eppure, nonostante questi elementi, la Procura decide di non procedere. Ma è legittimo questo atteggiamento?

Il codice di procedura penale prevede che, a seguito della notizia di reato, il pubblico ministero debba compiere le necessarie indagini preliminari per verificare la fondatezza dell’accusa.

Se esistono elementi concreti – come l’identificazione di un possibile responsabile o la presenza di un oggetto del reato – non vi è alcun motivo giuridico valido per escludere a priori un’attività investigativa.

Al contrario, il mancato approfondimento appare più come una scelta discrezionale discutibile che come una reale impossibilità di indagare.

Non a caso, negli esempi sopra riportati le indagini difensive dei nostri Avvocati hanno ottenuto molti più risultati di quelle dell’autorità a ciò preposta.

Quando la Procura decide di non indagare e chiede l’archiviazione, la persona offesa ha la possibilità di opporsi, chiedendo al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di disporre ulteriori accertamenti.

In molti casi, il GIP può effettivamente ordinare alla Procura di svolgere le indagini richieste.

Tuttavia, la persona offesa si trova spesso in una posizione di debolezza, costretta a sostenere spese legali e a confrontarsi con un sistema giudiziario che, invece di proteggerla, sembra ostacolarla.

Avvocato Opposizione richiesta archiviazione

La tendenza della Procura a non svolgere indagini per mere ragioni di “convenienza” investigativa rappresenta un grave vulnus per la giustizia e per la tutela della persona offesa.

È necessario un cambio di rotta che imponga maggiore trasparenza e rigore nelle scelte del pubblico ministero, garantendo che ogni denuncia venga trattata con la dovuta attenzione.

Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale non può rimanere una mera enunciazione teorica, ma deve tradursi in un effettivo dovere di indagine.

Inoltre, sarebbe auspicabile una riforma che rafforzi i diritti della persona offesa nel procedimento penale, introducendo strumenti più efficaci per contrastare l’inerzia investigativa e garantire un vero accesso alla giustizia.

Solo così si potrà ristabilire la fiducia nel sistema e assicurare che la giustizia non sia un privilegio per pochi, ma un diritto per tutti.

Fino ad allora, la persona offesa può contattarci per capire se possiamo opporre la richiesta di archiviazione o svolgere ulteriori indagini in autonomia.

Compila il modulo per richiedere informazioni, 

Riceviamo solo su appuntamento.

  Roma, via La Spezia 43

  Ariccia, Largo Savelli 14


  06 89346494 - 349 40 98 660
segreteria@studiobuccilli.com
  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
  • Finalmente un avvocato che ti spiega bene come stanno le cose senza troppi giri di parole, chiaro e sincero. Consigliatissimo 👍🏼
  • Ottimo supporto ottenuto dallo studio legale e dall’avvocato Buccilli. Disponibilità, professionalità e massima tempestività. Mi sono affidato allo studio per una pratica importante, finita nel miglior modo possibile, grazie al lavoro ottimo svolto dal professionista e da qualche anno é diventato un punto di riferimento per qualsiasi esigenza sul piano penale, in primis , e anche civile. Grazie mille
x

 chiamaci 06 89346494 - 349.40.98.660 | invia emailsegreteria@studiobuccilli.com | assistenza sediRoma - Ariccia - Latina

UN AVVOCATO IN TUA DIFESA

x

Compila il modulo per una valutazione gratuita. 

Riceviamo solo su appuntamento.

 


Roma, via La Spezia 43

 Ariccia, Largo Savelli 14

 

  06 89346494 - 349 40 98 660
segreteria@studiobuccilli.com
www.studiobuccilli.com