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Incidente di Folgorazione - Avvocato Omicidio Colposo

omicidio colposo folgorazione operaio potaturaLasciare due operai senza idonee istruzioni nell'espletamento delle mansioni subappaltate, nella specie la potatura di una siepe vicino ai cavi di fornitura dell'energia elettrica, può generare responsabilità penale per omicidio colposo o lesione grave, oltre al risarcimento del danno.

Il caso appena esposto, permette di chiarire meglio i termini del problema e di capire come trattare casi analoghi in caso di subappalto dei lavori di potatura di una siepe durante la quale si era verificata la folgorazione dei due operai affidatari dei lavori.

Nel caso arrivato all’attenzione della Corte di Cassazione Penale, la Corte di appello aveva precedentemente confermato la responsabilità penale, e quindi la relativa pena applicabile, per l’imputato subappaltante alcuni lavori di potatura di siepi, in ordine al reato di omicidio colposo e di lesioni personali colpose occorse a due operai rimasti vittime di un incidente avvenuto durante i lavori.

L’incarico di potatura delle siepi era stato conferito, all’imputato subappaltante, dal proprietario di una villetta ed il primo lo aveva, poi, a sua volta, subappaltato ai due operai.

Mancata valutazione del rischio specifico del lavoro di potatura

La Corte di Appello aveva ritenuto responsabile il subappaltante i lavori perché questi aveva acquistato una piattaforma di lavoro elevabile e, nel farlo, non aveva adeguatamente valutato i rischi del lavoro da eseguire, in particolare i rischi di natura elettrica, né aveva correttamente istruito i lavoratori sul corretto utilizzo del mezzo tanto che, a causa di una manovra errata di uno dei due lavoratori, questi erano rimasto folgorato dalla corrente elettrica ed era deceduto mentre l’altro aveva riportato gravi lesioni personali.

L'Avvocato Penalista dell'imputato subappaltante i lavori proponeva quindi ricorso in Cassazione, lamentando l’insussistenza di una sua posizione di garanzia ed il vizio di motivazione (asseritamente palesemente illogica e contraddittoria).

Informazione sui rischi dei cavi dell'elettricità e rischio folgorazione

Innanzitutto perché la Corte non ritiene fondata la censura della illogicità e contraddittorietà della motivazione; secondo gli ermellini, infatti, i giudici di primo e secondo grado, avevano fornito una spiegazione adeguata del ragionamento posto a base delle loro sentenze procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto, essendo infatti compito dei giudici di legittimità verificare solo la coerenza strutturale della decisione riguardo alla motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento di essa.

In altre parole, come più volte ribadito dalla Corte, il controllo di legittimità sulla motivazione, non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica della congruità del ragionamento logico-giuridico seguito da quest’ultimo.

Secondo la Corte, anche il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione.
Tuttavia, il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte anche sotto il profilo della sussistenza della posizione di garanzia dell’imputato subappaltante i lavori, poichè sicuramente esiste in capo a questi un dovere di gestione del rischio rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, ed è questa posizione che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.

L’imputato, quale soggetto che aveva subappaltato ai due lavoratori, l'attività di potatura della siepe della privata abitazione del terzo appaltante, era tenuto, in virtù di tale posizione di garanzia, a verificare l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti affidatari dei lavori e a fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione.

In particolare, l’appaltatore avrebbe dovuto verificare preventivamente l'elevato rischio elettrico, con particolare riguardo alla verifica della distanza della siepe dai cavi, anche al fine di valutare la necessità di richiedere il distacco temporaneo della corrente al gestore.

Inoltre l’imputato aveva affidato agli operai un macchinario complesso pur sapendo che costoro non erano abilitati ad utilizzarlo, tanto che gli stessi lavoratori, pochi minuti prima dell'inizio della potatura, gli avevano richiesto telefonicamente istruzioni sulle modalità di funzionamento della piattaforma.

Sotto questi profili, la Corte ha ritenuto immune da evidenti vizi logico-giuridici la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei primi due gradi di giudizio (di merito).

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, colpa generica (violazione delle comuni regole cautelari di diligenza, imprudenza e perizia) e colpa specifica (violazione di alcune specifiche norme dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori) sono state correttamente ascritte all’imputato, proprio in virtù della posizione di garanzia da doversi riconoscere in capo a quest’ultimo.

Ed è, per questi motivi, che il ricorso dell’imputato veniva dichiarato inammissibile e la responsabilità penale fondata.


Di conseguenza, i prossimi congiunti e parenti della vittima possono a maggior ragione richiedere il risarcimento del danno. 


 

Tags: Incidenti Mortali: Lavoro, Strada, Errori Medici

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