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Incidente per Mancata formazione - Motosega

kickback mancata formazione incidente sul lavoroL'adempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro non è intercambiabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.

Il caso giudiziario in esame riguarda un grave infortunio occorso ad un lavoratore durante lo svolgimento di un’operazione di taglio ligneo, con la motosega.

In particolare, l’operaio, privo di adeguata formazione sull’uso corretto e in sicurezza dell’attrezzatura, stava tagliando una trave di legno corta posizionata a terra.

Per stabilizzare il pezzo, il lavoratore lo teneva fermo con il piede sinistro, mentre con entrambe le mani impugnava la motosega.

Improvvisamente, si è verificato un fenomeno noto come kickback – ossia il rimbalzo violento della lama verso l’utilizzatore – che ha colpito l’operaio al volto, procurandogli gravi lesioni, giudicate guaribili in 93 giorni.

A seguito dell’infortunio, è stato avviato un procedimento penale nei confronti del procuratore speciale delegato alla sicurezza dell’impresa, imputato per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, e 590, commi 1, 2 e 3 c.p., per lesioni personali colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche.

Le omissioni contestate - uso della motosega

Secondo l'accusa, le condotte colpose si sarebbero concretizzate:

  • Nella mancata formazione specifica del lavoratore sull’uso della motosega, in particolare rispetto ai rischi connessi al kickback e alle modalità corrette di impiego dell’attrezzatura;

  • Nell’omessa predisposizione di misure preventive idonee ad evitare l’incidente (es. assenza di morsa o cavalletto per il bloccaggio del pezzo da tagliare);

  • Nell’impiego di attrezzature non adeguate, ovvero l’uso della motosega in luogo di strumenti più idonei come sega circolare o sega a nastro per lavorazioni di precisione su pezzi di piccola dimensione.

Violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008

La Cassazione, con sentenza di marzo 2024, ha ribadito che la formazione dei lavoratori non è un obbligo surrogabile, nemmeno in presenza di una pregressa esperienza personale del lavoratore o del passaggio informale di informazioni da parte di colleghi più esperti.

L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo inderogabile di formare in modo specifico e documentato ogni lavoratore prima dell’adibizione a mansioni che comportino rischi specifici.

La linea difensiva dell’imputato: il POS e la formazione generica

La difesa dell'imputato datore di lavoro ha invocato l’esistenza di un Piano Operativo di Sicurezza (POS), contenente un paragrafo sull’impiego della motosega.

Inoltre, ha sostenuto che non essendo previsto dalla normativa un corso specifico obbligatorio per l’uso di tale attrezzatura, non si comprenderebbe quale colpa specifica sarebbe ascrivibile al datore.

La difesa ha inoltre contestato il nesso causale tra la formazione generica mancante e l’evento lesivo, sostenendo che l’infortunio sarebbe comunque potuto accadere anche in presenza di una formazione formale, per la natura improvvisa e repentina del kickback.

Infine, è stato evidenziato che sul luogo dell’incidente erano presenti attrezzi alternativi per il bloccaggio del pezzo ligneo, il cui mancato utilizzo sarebbe ascrivibile alla scelta autonoma del lavoratore.

L’Avvocato Penalista del Lavoro dell’imputato ha ritenuto che il Tribunale ha errato la valutazione travisando la prova sulle attrezzature idonee al taglio di piccoli pezzi disponibile sul luogo dell’incidente.

Datore di Lavoro responsabile mancata formazione del lavoratore per uso di attrezzatura specifica

La Corte di Cassazione, respingendo le tesi difensive, ha riaffermato un principio consolidato: l’attività di formazione prevista per legge non può essere sostituita dal bagaglio personale del lavoratore né dalle prassi operative condivise sul posto di lavoro.

“Il datore di lavoro è responsabile anche in presenza di personale esperto, ove non dimostri di aver provveduto a un percorso formativo adeguato, documentato e conforme agli obblighi di legge”.

Il trasferimento informale di conoscenze tra lavoratori non costituisce formazione ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08. Il principio di effettività dell’obbligo formativo è dunque centrale per la sussistenza della colpa.

Invero, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere l'adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, né dal travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge.

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