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Infortunio sul set televisivo – luogo di lavoro

incidente set televisivo responsabilità penale da lesioneIl celebre caso “Ciao Darwin” che ha visto gravemente infortunato un concorrente si chiude definitivamente in cassazione ritenendo che la partecipazione ad un programma televisivo, nel caso di specie, non sia un luogo di lavoro e per l’effetto non configura un reato per il datore di lavoro.

Il caso ha scosso sin da subito la redazione di "Ciao Darwin", e dello stesso Dott. Paolo Bonolis (conduttore televisivo), per lo stupore e dolore che ha provocato l’incidente.

Lo stesso concorrente rimasto paralizzato dall'evento, col passare del tempo, aveva ritirato la querela sporta.

Dopo tre gradi di giudizio, la Cassazione ha definitivamente stabilito che l’ambiente in cui è avvenuto il sinistro non fosse qualificabile “luogo di lavoro”, in quanto l’area rappresentava la destinazione esclusivamente ludica dove i concorrenti si sfidavano.

No lesioni colpose in base al luogo dell’incidente

In altre parole il set cinematografico non era luogo di lavoro abituale di cameraman, attori, e gli altri lavoratori presenti all’interno della struttura.

Ne è conseguito che il relativo rischio (preso in esame dalla normativa penale del lavoro) non fosse espressione di un rischio lavorativo, in quanto non correlato all’attività d’impresa.

Anche spazialmente, tale area era collocata al di fuori dello studio di registrazione in senso stretto. Trattavasi dunque di un “set temporaneo” per attività ludica.

Il rischio di lesione da caduta è dunque connaturato alla sfera di gioco.

Differenza tra Lavoratore e Giocatore

A parere dello scrivente Avvocato Penale del Lavoro la circostanza ancora più determinante, nel caso in oggetto, è rappresentata dalla categoria giuridica di appartenenza della persona offesa.

Invero, l’infortunato non può dirsi né dipendente subordinato, né lavoratore autonomo, e nemmeno prestatore di un lavoro occasionale dello spettacolo ai sensi dell'art. 1, comma 188, della l. n. 296/2006.

Pertanto la persona non era inserita in un’organizzazione imprenditoriale, ma partecipava ad uno spettacolo di costume e satira in qualità di giocatore/concorrente.

Parimenti, non aveva alcun obbligo di prestare la propria opera.

Tags: Incidenti Mortali: Lavoro, Strada, Errori Medici

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