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Avvocato Incidente durante la Manutenzione

Avvocato incidente impianti manutenzioneIl contratto di appalto pone numerose questioni che spesso mettono in difficoltà anche i Giudici perché, in questi casi, è necessario dirimere le responsabilità connesse al rischio interferenziale e la posizione di garanzia.

Una questione particolarmente spinosa riguarda la titolarità della posizione di garanzia nel caso di morte o infortunio dei lavoratori.

Qualora, cioè, in un’azienda operi un’altra ditta per l’esecuzione di lavori, ad esempio di manutenzione, si pone il problema di stabilire chi sia l’effettivo responsabile e titolare della posizione di garanzia, della morte o dell’infortunio del lavoratore.

La giurisprudenza recente, nel caso di morte del lavoratore impiegato presso un’azienda, ha ritenuto sussistente in ogni caso il dovere di vigilanza, controllo e rispetto delle norme cautelari e di prevenzione, da parte del datore di lavoro.

Nel caso di cui si tratterà, invece, la Corte di Cassazione ha stabilito in capo a chi sussiste la posizione di garanzia nel caso di morte o infortunio del lavoratore impiegato presso la ditta appaltatrice.

Morte dell'operaio lavori di manutenzione

Nel caso esaminato e risolto con sentenza di Cassazione Penale, Sez. 3, 15 settembre 2021, n. 34103, si è deciso della responsabilità di un dirigente aziendale con delega alla sicurezza e salute, per morte di un lavoratore impiegato presso una ditta appaltatrice cui l’azienda del dirigente imputato era ricorso per effettuare dei lavori di manutenzione.

All’uomo era stata quindi, nei primi gradi di giudizio, imputata, per colpa dovuta ad imprudenza, imperizia o negligenza e comunque per violazione delle norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte del lavoratore impiegato presso la ditta appaltatrice i lavori.

Nel caso di specie, infatti, la condotta colposa del lavoratore fu ritenuta una mera concausa dell'incidente, non idonea a recidere il legame causale tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento.

Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato tramite l'Avvocato Penalista.

DUVRI, rischio interferenziale e responsabilità penale

Per risolvere il caso in questione, la Corte ricorre al concetto di rischio interferenziale, dacchè, nello svolgimento dell'attività lavorativa presso la ditta appaltante i lavori, in seguito all’appalto, si sono concretizzati rischi interferenziali dovuti appunto alla concomitante attività di più imprese impegnate nel processo produttivo.

A fondamento di ciò la Corte richiama anche il d.lgs. n. 626/1994 sulla sussistenza, in caso di contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, dell'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi in capo a tutti i datori di lavoro, della committente e delle imprese appaltatrici.

Secondo la Corte, poi, correttamente la Corte di appello aveva ritenuto che la posizione di garanzia nascesse, oltre che dalla delega alla sicurezza e salute dei lavoratori, dall'esistenza dei rischi interferenziali, proprio in base all'art. 7 del d.lgs. n. 626/1994.

Tale articolo 7, rubricato “Contratto di appalto o contratto d'opera”, testualmente recita: “Il  datore  di  lavoro,  in  caso  di  affidamento  dei  lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,  ad  imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a)  verifica,  anche  attraverso  l'iscrizione  alla  camera   di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione  ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti  dettagliate  informazioni  sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in  cui  sono  destinati  ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

E che, al secondo comma: “Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e  prevenzione dai rischi cui sono esposti  i  lavoratori,  informandosi  reciprocamente anche al fine di eliminare rischi  dovuti  alle  interferenze  tra  i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.

Infine, al terzo comma che: “Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli  lavoratori autonomi”.

La Corte richiama quindi la giurisprudenza in materia secondo cui la ratio dell’articolo 7 è proprio quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro.

Secondo l’interpretazione prevalente, quindi, è compito del datore di lavoro di organizzare l’attività in modo da realizzare una concreta prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro “attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa”.

Secondo la Corte, quindi, può correttamente affermarsi che l'art. 7 impone specifici obblighi per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nel caso di rischi interferenziali.

Studio Legale Penale rischio interferenziale 

Non poteva perciò condividersi la tesi dello studio legale penale, secondo cui l'evento sarebbe avvenuto unicamente per il difetto di vigilanza sulla condotta del lavoratore con un’omissione rimproverabile alla sola impresa appaltatrice.

Nel caso di specie, in particolare, dall'analisi delle modalità di gestione del rischio interferenziale, risultava proprio che non erano stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 7, finalizzati alla tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nel caso di rischi interferenziali.

La Corte sottolinea tuttavia che si tratta, in questi casi, di posizioni di garanzia condivise, atteso che la constatazione dell'esistenza di un rischio impone a tutti i garanti, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure appropriate per rimuoverlo.

Infine, la Corte stabilisce, in ordine al concorso di colpa della vittima, che il comportamento del lavoratore non può definirsi abnorme e neanche imprevedibilepoiché l'attività di manutenzione che il lavoratore stava svolgendo prima dell'incidente mortale, anche se imprudente, non è risultata eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito dell'attività di manutenzione” .

 

 

 

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