Responsabilità Appaltante per difetto di Requisiti tecnici e professionali dell'azienda appaltatrice
Sono da sempre oggetto di controversia i rapporti tra la ditta appaltante e la ditta appaltatrice, in ordine non solo ai profili di responsabilità nel caso di infortuni o morti sul lavoro, ma anche in merito agli obblighi gravanti, in capo alla azienda appaltante, di vigilanza e controllo sui Requisiti tecnici e professionali dell'azienda appaltatrice.
Rispetto a tale ultimo profilo si pone, in primis, ed in senso prodromico, la necessità di un’indagine preventiva da parte dell’impresa appaltante della verifica dei requisiti tecnico - professionali dell’azienda incaricata, anche e proprio allo scopo di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
E’ questa la problematica su cui si è pronunciata la sentenza di Cassazione Penale, Sez. 3, 15 settembre 2021, n. 34110, nel caso di omessa verifica dell'idoneità della ditta appaltatrice da parte della committente.
Condanna appaltante omessa verifica idoneità appaltatore
Nel caso che ci occupa, il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di euro 9.000 di ammenda perché ritenuto responsabile, nella veste di legale rappresentate di una società, del reato di cui all'art. 157, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 90, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, durante l'attività ispettiva effettuata a seguito di un infortunio sul luogo di lavoro, si appurava che l’azienda committente i lavori aveva omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale di quella appaltatrice.
Più in particolare, l’azienda committente aveva omesso le verifiche attinenti la capacità organizzativa (anche in termini di disponibilità di macchine e attrezzature) e la disponibilità di forza lavoro della appaltatrice, considerato anche che quest’ultima effettuava i lavori utilizzando anche un dipendente non proprio, ma impiegato presso una terza ditta.
E, infatti, l’articolo 157 richiamato, rubricato “Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori”, alla lettera b del comma 1, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a).A mente dell’articolo 90, comma 9 lettera a), rubricato “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, invece: “Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizionealla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”.
Insomma, la normativa esaminata prevede un preciso obbligo in capo all’impresa appaltante e, tale obbligo, era stato ritenuto - dal Tribunale – non assolto dall’imputato.
Questi, poi, presentava - prima - atto di Appello ed infine ricorso in Cassazione.
Difesa Processo Penale Idoneità tecnico professionale
In atti la difesa dell’imputato deduceva, in particolare, l’errata applicazione degli artt. 89 e 90, comma 9, lett. a) del d.lgs. n. 81 del 2008. L’articolo 89, infatti, riporta le definizioni di “cantiere temporaneo o mobile”, cui si riferisce la normativa prima esaminata.
Non solo, la norma fornisce la definizione di “idoneità tecnico-professionale” e la qualifica come “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera”.
Ebbene, secondo il ricorrente, la normativa richiamata non era applicabile al suo caso perché la sua vicenda riguardava l’esecuzione di un contratto di fornitura spedizione e trasporto.
Orbene, secondo l’Avvocato Penalista, il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'art. 90 d.lgs. n. 81 del 2008 fosse applicabile nel caso in esame, e ciò in quanto non si sarebbe in presenza né di un cantiere temporaneo (o mobile), secondo la definizione di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) d.lgs. 81 del 2008, e nemmeno di un contratto relativo al settore impiantistico, posto che la ditta appaltatrice non era stata incaricata anche del montaggio del forno, e considerando che la circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 5 marzo 1998 esclude gli impianti dal campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. n. 494 del 1996, il cui contenuto è stato recepito dal Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.
Nel caso in esame, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 d.lgs. n. 81 di 2008 rubricato “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”.
Assoluzione datore di lavoro e appaltante
La Corte di Cassazione dà ragione alla difesa prospettata dall’imputato e proprio sulla base delle argomentazioni suggerite da questa.
Invero, secondo la Corte, nella succinta motivazione, il Tribunale non aveva spiegato perché, nella vicenda in esame, trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, che detta Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'art. 89, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008, vale a dire “qualunque luogo il cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”.
Nel caso di specie, infatti, l’attività svolta dall’azienda appaltatrice è da ricondursi alla mera fornitura di materiali o attrezzature e a lavori o servizi di durata inferiore a cinque uomini giorno.
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, il Tribunale non aveva chiarito se, alla ditta appaltatrice i lavori, fosse anche demandato il compito di montaggio del forno, circostanza non accertata e comunque contestata dal ricorrente.
Insomma, la normativa in materia di omessa verifica dei requisiti tecnici-professionali dell'azienda incaricata è specifica e la sua applicazione va valutata rispetto a ciascun caso concreto.