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Omicidio Colposo - Incendio in Fabbrica Cantiere

incendio cantiere lavoro omicidioIn caso di morte o infortunio di un lavoratore, tracciare la linea di demarcazione tra responsabilità del datore di lavoro e dell’appaltatore per omicidio colposo e/o lesioni personali, non è facile.

Sovente coloro che impiegano nelle loro aziende dei prestatori d’opera possono servirsi di ditte appaltatrici che eseguono lavori. 

Inevitabilmente queste ingerenze possono avere una ripercussione sulla salubrità o la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Omicidio colposo - misure di sicurezza cantiere

Nel caso esaminato l’imputato era stato inizialmente rinviato a giudizio e poi processato per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e incendio colposo perché i giudicanti lo avevano ritenuto responsabile per colpa di non avere adottato tutte le norme cautelari e le misure idonee atte a prevenire e scongiurare l’accadimento di morti o infortuni presso il luogo di lavoro (nella specie, la sua ditta), a seguito di un grosso incendio nella fabbrica dove c'era un cantiere.

L’imputato aveva quindi proposto ricorso in Cassazione ex articolo 630 del Codice di procedura penale che alla lettera c) consente la revisione delle sentenze “se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto”.

In particolare, in ricorso, l’imputato lamentava, con l’assistenza dell’Avvocato Penalista di fiducia, che nei giudizi di merito non erano stati adeguatamente apprezzati i filmati delle telecamere della videosorveglianza che, se rivisti ed esaminati attraverso un sistema tecnico innovativo, consentivano di ritenere che l'infortunio era stato cagionato da un errore tecnico operativo ascrivibile all'impresa sub appaltatrice e in particolar modo al gruista di quest’ultima, e a causa del quale si era verificato l’incendio, ed in conseguenza le morti e le lesioni ai lavoratori.

Comportamento Imprevedibile altrui

Secondo l’imputato ricorrente in Cassazione, il comportamento del gruista dell’impresa sub appaltatrice doveva considerarsi “abnorme” ed “eccezionale” ed “atipico” e “imprevedibile”, e cioè quale unica causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento, secondo quanto stabilisce l’articolo 41 comma 2 del Codice penale, che prevede che “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.

In sostanza, per il ricorrente in Cassazione, egli doveva considerarsi del tutto esente da responsabilità penale, trattandosi di evento causato in via esclusiva dalla ditta sub appaltatrice che, quindi, era da considerarsi l’unica “titolare” del rischio specifico, mal valutato e che, infatti, aveva causato l’incendio ed i conseguenti infortuni.

Omicidio Colposo - Informazioni sui rischi del cantiere

In sentenza la Corte di Cassazione esclude la responsabilità del gruista e dell’impresa appaltatrice, conferma quella del datore di lavoro e, sulla base di diversi argomenti.

Anzitutto, la Corte ritiene che la sentenza impugnata non sia passibile di revisione, dacchè il materiale probatorio ricavato dai fotogrammi e i filmati, sia pure analizzato con l'ausilio dell'attuale e più nuova tecnologia, “coincide con quello già vagliato dai giudici di merito nei due gradi di giudizio”.

Secondo la Corte Suprema di Cassazione Penale “in realtà il ricorrente prospetta una diversa valutazione tecnico scientifica di dati già ampiamente valutati che si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e vagliate e si sostanzia in una rilettura di elementi di fatto già noti”.

In particolare, secondo i giudici, “il riversamento in HD alta definizione del contenuto di due Cd facenti già parte del fascicolo processuale che consentirebbe di percepire in maniera più nidita le immagini secondo la prospettazione del ricorrente, non costituisce prova nuova, in quanto la tecnologia in questione era già operativa ai tempi in cui furono celebrati i processi, non si tratta quindi di nuovi strumenti tecnici sopravvenuti e non noti all'epoca delle indagini e del dibattimento, ma di elementi di indagine già noti e valutati anche nella prospettazione difensiva oggi riproposta”.

DUVRI - mancata comunicazione e coordinamento

Quando in un luogo di lavoro intervengono più maestraenza o ditte, va redatto il documento unico di valutazione dei rischi ed interferenze.

Infatti, i Giudici intervengono anche sul problema dell’errore del gruista e della responsabilità dell’impresa appaltatrice, stabilendo che se anche in realtà l'evento fosse stato cagionato da un errore tecnico del gruista della ditta appaltatrice “proprio la mancata comunicazione da parte del committente alla ditta appaltatrice delle condizioni del silos, in specie dei difetti del fondo del mantello cilindrico, evidenziati dallo stesso consulente della difesa, il mancato coordinamento nell'adozione delle misure di sicurezza sul cantiere che prevedeva la saldatura di una passerella tra i vari silos, rafforzava la sussistenza del nesso causale già ritenuto e argomentato dai Giudici di merito e conseguentemente la responsabilità per colpa” del datore di lavoro, titolare della ditta, in relazione all'evento morte e lesioni dei lavoratori.

 La Corte, quindi, escludeva, per questi motivi, la responsabilità della ditta appaltatrice e riconosceva, invece, la responsabilità per negligenza del datore di lavoro per omicidio colposo.

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