Opposizione alla Richiesta di Archiviazione della Procura – Pubblico Ministero
In seguito ad una denuncia querela, o comunque all’apertura di un procedimento penale d’ufficio, la Procura nomina uno o più sostituti procuratori (Pubblico Ministero) che seguono e dirigono l’indagine penale per una data notizia di reato.
Capita, a volte, che il PM ritenga di non aver raccolto elementi utili per l’esercizio dell’azione penale.
Con la riforma Cartabia del 2022, entrata in vigore nel 2023, il vaglio sarà ancora più stringente in quanto il Pubblico Ministero deve valutare anche l’ipotesi di proscioglimento dell’imputato ove “gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna”.
Se la notizia di reato è infondata ed il Pm non ritiene di dover procedere con l’azione penale, la Procura deposita presso il Giudice delle Indagini Preliminari una richiesta di archiviazione ex art. 408 del codice di procedura penale. Con la richiesta di archiviazione viene trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.
Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Come Opporre la richiesta di archiviazione del PM
L’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere a pena di inammissibilità:
1) l’oggetto dell’investigazione ulteriore (che si ritiene non esperita o non completata dal Pubblico Ministero)
2) gli elementi di prova da acquisire (che si ritengono ugualmente non considerati dal PM)
Costituendo atto di parte, l’opposizione deve convincere il GIP ha rimettere gli atti alla Procura per indagini integrative, ovvero ordinare un’imputazione coatta (cioè dover procedere per un fatto di reato).
Per questo motivo, è consigliabile sempre rivolgersi ad un Avvocato Penalista per l’opposizione all’archiviazione. In tal modo il professionista potrà, non solo redigere l’atto secondo i canoni di legge, ma integrare lo stesso con contenuti utili al Giudice per ricostruire correttamente la vicenda.
In altre parole, si potrà spiegare meglio la connessione tra due o più fatti, argomentare in punto di diritto la rilevanza di alcune condotte, chiarire come un eventuale omissione di indagine della Procura abbia causato un vulnus nell’indagine preliminare del PM.
Chi può opporsi alla richiesta di archiviazione
Tra i soggetti legittimati all’opposizione vi sono la persona offesa (che è quella titolare del bene giuridico leso dal supposto reato) così come i prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato.
La richiesta di archiviazione viene decisa dal Giudice per le Indagini Preliminari nominato dal Presidente di Sezione del Tribunale Penale, il quale diventa il responsabile della prosecuzione del procedimento.
In tale sede si deve strutturare una buona difesa penale.
Quest’ultima inizierà con l’estrazione di tutto il fascicolo di indagine, della richiesta di archiviazione del PM e degli atti delle altre parti (indagato/persona offesa).
Il Giudice, ove ritenga ammissibile l’opposizione, fisserà la data di udienza camerale.
Successivamente si procederà con la presentazione di documentazione e di memorie difensive prima dell’udienza.
A seguito dell’instaurazione del contraddittorio in udienza, il Giudice potrà emettere un decreto di archiviazione (quindi non accogliere l’atto di opposizione all’archiviazione), ovvero disporre che le indagini proseguano e come.
È frequente che la Procura non iscriva il nome dell’indagato nella notizia di reato, quindi che proceda contro Ignoti. Quando la richiesta di archiviazione sia stata motivata dall’essere rimasto ignoto l’autore del reato ma il GIP ritiene che invece le indagini preliminari abbiano identificato l’indagato, dispone che il nome di costui sia iscritto nel registro degli indagati.
Imputazione coatta
Meno frequente, ma certamente possibile, è il termine del procedimento presso il GIP con un’imputazione coatta.
L’imputazione coatta rappresenta l’ordine del GIP nei confronti della Procura di procedere penalmente contro un soggetto il cui ruolo è emerso chiaramente nelle indagini preliminari.