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Mancata Presentazione invito a comparire Polizia

violenza minaccia pubblico ufficialeLa mancata presentazione in seguito all’invito a comparire della Polizia Locale o Giudiziaria, Carabinieri ed altre autorità, non può configurare il reato di cui all’articolo 650 del codice penale se l’autorità stessa può svolgere l’attività prefissata anche attraverso altri modalità.

Ad esempio, nel caso di convocazione per rendere informazioni sui lavori in esecuzioni all’interno di un immobile o per ricevere la notifica di un atto, non occorre e non può essere ingiunto al cittadino l’articolo 650 cp in quanto la Polizia può rispettivamente leggere le comunicazioni presso l’ufficio tecnico e notificare direttamente l’atto al soggetto.

Tale fattispecie è stata da ultimo analizzata nella sentenza di Cassazione penale sez. I, 12/11/2021, n.3800.

L'articolo 650 cp non riguarda gli ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che l’autorità può conseguire senza l’altrui cooperazione.

La facoltà dell'autorità di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'articolo 650 del Cp, trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere obbligati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali.

Pertanto, l'avviso ex art. 650 cp contenuto in un invito a comparire della polizia locale o l'invito a presentarsi in caserma carabinieri per ragioni di giustizia (o peggio ancora per generici "motivi che la riguardano" può essere illegittimo, configurando un abuso di potere (amministrativo) e può rilevare sotto il profilo della minaccia o violenza privata. 

Non configurabile reato 650 cp per Invito a Comparire

Non integra la contravvenzione di cui alla citata norma l'inottemperanza ad esempio una convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e a nominare un difensore, ben potendo tali atti preliminari all'interrogatorio essere compiuti con consegna personale all'interessato o a persona con lui convivente, senza l'imposizione dell'obbligo, per il destinatario della convocazione, di recarsi negli uffici di polizia.

In altri termini, esulano dallo schema dell'articolo 650 del Cp gli ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire indipendentemente dalla cooperazione dell'interessato (da queste premesse, è stata annullata senza rinvio la sentenza che aveva condannato l'imputato, in quanto ritenuto inosservante, in assenza di giustificazione, all'invito a comparire per ragioni di giustizia presso gli uffici di una stazione dei carabinieri ai fini della sua identificazione, dell'elezione di domicilio e della nomina del difensore).

Non risulta configurabile il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità anche nel caso di invito a comparire per un accertamento tributario.

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  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
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