Assistenza Avvocato per Frode Processuale del Datore di Lavoro
Lino è amministratore di una società di trasporti ed ha diversi dipendenti che prestano lavoro in azienda.
E’ un uomo dedito al lavoro e si preoccupa della sicurezza e della salute dei suoi lavoratori, onde evitare che possano verificarsi incidenti nella sua ditta.
Nonostante ciò, viene coinvolto in una vicenda processuale di lungo corso, proprio a causa di una denuncia presentata dai suoi dipendenti.
Infortunio sul Lavoro - Processo per lesioni colpose datore di lavoro
Lino riceve prima un avviso di garanzia e poi viene rinviato a giudizio e processato con l’accusa di avere provocato lesioni gravi e gravissime a due suoi dipendenti ex articolo 590 del Codice penale che punisce la condotta di chi procura ad altri lesioni colpose.
La pena comminata a Lino poi è aggravata, secondo quanto stabilisce il terzo comma dell’articolo richiamato, che prevede che: se i fatti da cui derivano le lesioni colpose “sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.
Sanzione violazione norme antifortunistiche e frode processuale
Non solo, a Lino si contesta, oltre che la violazione delle norme antinfortunistiche, anche di avere mutato lo stato dei luoghi dopo gli incidenti avvenuti ai suoi dipendenti e di aver minacciato altri dipendenti per indurli a rendere false dichiarazioni alla polizia giudiziaria sulla dinamica dell’accaduto.
In sostanza, Lino viene condannato in primo grado ed in Appello per tre distinti reati: lesioni colpose gravi e gravissime, frode processuale ex articolo 374 del Codice penale e minaccia ex articolo 612 del Codice penale.
Il primo stabilisce che: “Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni” e, al secondo comma che: “La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata”.
Il secondo, invece, stabilisce che: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339”.
Sostegno psicologico durante il processo penale
Condannato sia in primo che in secondo grado, Lino è depresso e sconfortato.
Gli amici cercano, invano, di tirargli su il morale, ma l’uomo alla fine, decide di rivolgersi ad uno psicologo perché lo terrorizza l’idea di una condanna penale.
Insomma, è un momento a dir poco critico per lui e le vie d’uscita sembrano essere poche.
Anche la vita di relazione di Lino subisce una brusca scossa: la sua fidanzata lo lascia e l’uomo si ritrova, quindi, anche sentimentalmente solo.
Gli unici che restano al suo fianco sono gli amici di una vita ed il suo Avvocato Penalista per incidenti sul lavoro, gli consiglia di fare ricorso in Cassazione ed una buona strategia difensiva.
Nell’imputato si riaccende quindi la speranza di essere definitivamente assolto dalla Corte di legittimità.
Certo, sarà dura, ma Lino si convince che fare un ultimo tentativo è assolutamente necessario per riprendersi la sua vita.
Strategia difensiva dell'Avvocato nella vicenda processuale
La difesa di Lino in Cassazione insiste, quindi, con la sua completa assoluzione.
In primis, rispetto all’accusa di frode processuale, l’avvocato censura la mancata considerazione da parte delle sentenze dei primi due gradi della esimente di cui al comma 1 dell’articolo 384 del Codice penale che prevede una particolare causa di non punibilità concernente la commissione di alcuni reati, tra cui anche quello di frode processuale.
L’avvocato richiama quindi, in ricorso, l’articolo 384 che testualmente recita: “Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”.
Ebbene, stante quanto sostenuto dall’avvocato di Lino in ricorso, tale esimente, prevista dall’articolo richiamato anche per il reato di frode processuale, può essere rilavata d’ufficio anche in sede di legittimità, secondo quanto sostenuto dalla Corte, a più riprese, ai sensi degli articoli 129 e 609 del Codice di procedura penale perché si tratta di una causa di esclusione della colpevolezza.
L’avvocato contesta anche il reato di minaccia in relazione al vizio della violazione di legge e quelli inerenti la motivazione, per non avere i giudici valutato correttamente gli elementi di prova, in particolare le dichiarazioni degli altri dipendenti da cui si era evinto un diverso svolgimento dei fatti.
Nessuna minaccia di licenziamento, in sostanza, era stata prospettata dall’imputato, per indurre i lavoratori a dichiarazioni mendaci.
Stesso discorso, di errata valutazione delle prove e quindi dei fatti, era stata riportata in motivazione, per quanto concerne il reato di lesioni gravi e gravissime dovuto alla violazione di norme antinfortunistiche.
La difesa, quindi, chiedeva la completa assoluzione dell’imputato.
Esclusione della punibilità dell'imputato
Dal canto suo, la Pubblica accusa insisteva sulla corretta interpretazione degli elementi di prova in primo e secondo grado e sulla impossibilità di concedere l’esimente di cui all’articolo 384 del Codice penale trattandosi, non di una causa di esclusione della colpevolezza come aveva prospettato l’avvocato in difesa, ma di una causa soggettiva di esclusione della punibilità non rilevabile d’ufficio.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, alla fine, propende per una soluzione favorevole all’imputato.
Datore di lavoro assolto per frode processuale e mutamento dello stato dei luoghi
La Corte accoglie il ricorso, ma solo limitatamente al primo motivo di impugnazione, e quindi Lino viene assolto solo per il reato di frode processuale.
La Corte, infatti, ritiene applicabile l’esimente di cui all’articolo 384 al caso di specie trattandosi, in ogni caso, non come voleva qualificarla il PM, di una causa di esclusione della punibilità in senso stretto ma di una causa di esclusione della colpevolezza.
La Corte, oltre a dare questa qualificazione alla causa di non punibilità, ritiene che la si possa applicare anche quando lo stato di pericolo sia stato cagionato volontariamente dall’agente.
In altre parole, l’imputato aveva agito, sì mutando lo stato dei luoghi, ma lo aveva fatto proprio per salvaguardare la propria libertà e il proprio onore (sfuggire alle conseguenze del processo penale) e, stante la lettera dell’articolo 384, e la sua qualificazione quale causa di esclusione della colpevolezza, essa poteva essere ammessa anche quando – a differenza che per le altre cause di non punibilità quali le cause di giustificazione – l’agente avesse agito cagionando volontariamente lo stato di pericolo.
Secondo la Corte, l’esimente in questione è una causa di esclusione della colpevolezza perchè essa esclude l’elemento psicologico del reato perché è minata, in tali casi, la corretta formazione della volontà dell’agente che agisce per salvaguardare sé stesso da un pericolo alla libertà e all’onore, e ciò è vero anche quando e se egli abbia volontariamente causato tale pericolo.
Applicata al caso di specie l’esimente di cui all’articolo 384, l’imputato è quindi assolto dall’accusa di frode processuale.
Tali considerazioni, trasfuse anche in sentenza di Cassazione penale, sez.V, numero 9806 del 2021, costituiscono un valido precedente in materia onde organizzare una buona difesa processuale.
Dichiarazioni contrastanti luogo dell'incidente
La frode processuale non coincide con ogni dichiarazione contestata o con ogni documento prodotto dalla controparte. L’art. 374 del Codice penale punisce chi, nel corso di un procedimento civile, amministrativo o penale – e, per quest’ultimo, anche prima della sua formale instaurazione – altera artificialmente lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone per indurre in errore il giudice in un’ispezione o in un esperimento giudiziale, oppure il perito nell’esecuzione dell’incarico. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni, salvo che il fatto integri un diverso e specifico reato.
Nel contenzioso di lavoro, il rischio può emergere, ad esempio, quando siano create o modificate artificiosamente situazioni materiali destinate a essere esaminate in giudizio o in sede peritale: si pensi alla manipolazione di macchinari, dispositivi di sicurezza, registri materiali, ambienti di lavoro o condizioni di fatto rilevanti per un infortunio, una malattia professionale, una contestazione disciplinare o l’accertamento delle mansioni svolte. L’elemento centrale non è il semplice contrasto tra le ricostruzioni delle parti, ma la modificazione materiale artificiosa di una realtà che possa diventare oggetto di verifica giudiziale o tecnica. La Cassazione ha precisato che l’immutazione deve essere concretamente idonea a generare il pericolo di inganno e deve riguardare il corpo del reato, i luoghi, le cose o le persone rilevanti. Cass. pen., Sez. VI, 30 luglio 2020, n. 23375.
Occorre quindi distinguere la frode processuale dalla produzione di un atto o di una dichiarazione che l’altra parte ritenga non veritiera. Una memoria difensiva, una denuncia, una contestazione disciplinare o una versione dei fatti, per quanto discutibile, non integrano automaticamente il reato in esame. La qualificazione penale richiede una condotta materiale di alterazione e una specifica finalità decettiva nei confronti dell’autorità giudiziaria o del perito; l’assenza di tale elemento oggettivo rende superflua persino la verifica del dolo.
L’orientamento più recente conferma l’esigenza di una valutazione rigorosa dell’idoneità offensiva concreta. Pur riferendosi al reato di depistaggio, che per i pubblici ufficiali costituisce una fattispecie speciale nel processo penale, la Cassazione ha affermato che la sola falsità della condotta dichiarativa non basta: deve essere dimostrata la sua reale capacità di inquinare le indagini o il giudizio e di frustrare specifiche esigenze investigative. Cass. pen., Sez. VI, 10 marzo 2026, n. 13093. In termini analoghi, la Corte ha ritenuto penalmente rilevante una simulata attività di ripristino edilizio poiché l’alterazione era idonea a incidere sul provvedimento di revoca del sequestro e sulla richiesta di archiviazione . Cass. pen., Sez. III, 5 febbraio 2026, n. 7105.
Per il lavoratore che sospetti condotte manipolative del datore di lavoro, è essenziale preservare tempestivamente le fonti di prova lecite: documentazione aziendale già disponibile, comunicazioni, fotografie datate, certificazioni, nominativi di possibili testimoni e richieste di verifica tecnica. È altrettanto importante evitare iniziative autonome che possano alterare a loro volta lo stato dei luoghi o dei beni. La difesa efficace si fonda sulla conservazione della prova, sulla ricostruzione documentata dei fatti e sulla corretta individuazione della fattispecie penale applicabile, che può essere diversa dalla frode processuale a seconda della condotta concretamente tenuta.