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Morto con un Colpo di calore: il processo

colpo di calore sul lavoro morto dipendenteIl problema delle morti e degli infortuni sul lavoro è particolarmente avvertito, anche dalla Giurisprudenza, che sempre più di frequente interviene per limare la disciplina dettata in materia, nel caso qui trattato in tema di responsabilità penale del datore di lavoro per la morte del dipendente in seguito ad un colpo di calore.

Come è noto, la normativa di settore è ampia e impone al datore di lavoro di adottare una serie di misure atte a scongiurare il verificarsi di eventi infausti.

Tuttavia, in alcuni casi, la responsabilità del datore di lavoro per morte o infortunio del lavoratore deve escludersi in toto; ciò avviene quando deve considerarsi esclusa ogni forma di “colpa” di quest’ultimo, sia generica che specifica.

Reato Colposo del Datore di lavoro

Non tutti sanno che la responsabilità penale è personale; è quanto viene stabilito dall’articolo 27 della Costituzione, al primo comma.

Ogni azione od omissione che integri una fattispecie di reato o una contravvenzione, quindi, può essere penalmente rimproverata ad un dato soggetto solo nell’ipotesi in cui questi la commetta personalmente.

E’ chiaro che, nel compiere tale azione od omissione, il soggetto agente è e deve essere animato da un fattore o elemento soggettivo.

Ebbene, secondo quanto prevede il nostro Codice penale, due sono – essenzialmente – gli elementi soggettivi che possono sorreggere le azioni od omissioni penalmente rilevanti: il dolo e la colpa.

La colpa generica e/o la colpa specifica, nel caso di specie, debbono caratterizzare l’azione o l’omissione penalmente rilevante del datore di lavoro.

Diversamente - considerato che l’elemento soggettivo del reato insieme alla condotta (azione od omissione) e all’evento è uno dei tre elementi essenziali per la sua esistenza - la colpevolezza (cioè la responsabilità penale) va esclusa.

E' per questo che la difesa tecnica di un Avvocato è sempre necessaria.

Colpo di calore quale accidente che esclude la responsabilità

Un’interessante caso del 2021, aiuta a chiarire meglio i termini della questione, e a capire quando può essere esclusa la responsabilità penale del datore di lavoro, per morte o infortunio del lavoratore.

Nel caso di specie, infatti, è stata esclusa tale responsabilità ed il datore è stato assolto in via definitiva per morte di un operaio edile avvenuta a causa di un colpo di calore verificatosi in una giornata particolarmente calda durante alcuni lavori in quota.

I giudici in questo caso hanno escluso la responsabilità del datore di lavoro proprio per assenza di qualsivoglia elemento soggettivo, escludendosi infatti qualsiasi profilo di colpa a carico del datore, sia specifica che generica.

Nel caso esaminato dal tribunale, al datore di lavoro si contestava di non avere sospeso l’attività lavorativa in una giornata particolarmente calda e di non aver organizzato i turni di lavoro in modo da renderla meno gravosa proprio in considerazione del caldo intenso.

Tuttavia, nel caso in commento si è completamente esclusa la responsabilità del datore di lavoro sulla base della difesa dell'Avvocato Penalista dell'imputato.

Invero, "in caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo al datore di lavoro - o a colui eventualmente preposto - sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva”.

Nel caso di specie, infatti, la responsabilità del datore di lavoro andava esclusa anzitutto perché il lavoratore, anche affetto da malattia cardiaca, aveva - per il giorno della morte - anche fatto abuso di sostanze alcoliche e proprio perché tali circostanze (la malattia al cuore ed il consumo abituale di alcolici) erano del tutto ignorate dal datore di lavoro.

Avvocato Penalista morte per colpo di calore

Nessun profilo di colpa generica, poi, secondo lo Studio Legale Penale per la sicurezza del lavoro, poteva ascriversi al datore di lavoro per aver consistito e per non avere organizzato la propria attività in modo da limitare l'attività lavorativa alle ore mattutine e del tardo pomeriggio, per evitare condizioni favorenti i colpi di calore.

Sottolinea la Corte che la temperatura al momento del decesso non era particolarmente elevata rispetto a quella rilevabile in altri momenti della giornata per quello stesso periodo. Insomma, anche se il datore avesse previsto dei turni per limitare l’attività lavorativa nelle ore più calde, l’evento morte avrebbe potuto comunque verificarsi.

Assume la sentenza, quindi, che neppure l'asserita condotta doverosa omessa avrebbe scongiurato la morte della persona offesa.

Deve, dunque, per i motivi suddetti, escludersi a carico del datore di lavoro qualsivoglia profilo di colpa, specifica e generica, connotante la responsabilità penale.

Tags: Incidenti Mortali: Lavoro, Strada, Errori Medici

 

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