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Il venditore è responsabile per l'infortunio dovuto ad un inidoneo imballaggio del prodotto

pallet betonella infortunio avvocatoGli infortuni sul lavoro con esito nefasto nei confronti dei lavoratori, spesso operai impiegati nello svolgimento di mansioni pericolose ed usuranti, sono una delle cause più frequenti che si verificano negli ambienti di lavoro.

Morti per asfissia in silos e cisterne, cadute da impalcature e ponteggi, gravi incidenti in fabbrica per l'uso di macchinari obsoleti o privi di manutenzione, e pessime informazioni sull’uso di macchine agricole sono solo alcuni degli esempi che vedono protagonisti i lavoratori impiegati nello svolgimento di lavori manuali.

Molti di questi incidenti si potrebbero evitare garantendo un'osservanza rigorosa delle norme in materia antinfortunistica, e facendo corsi per i lavoratori appositamente organizzati.

Ciò nonostante i numeri delle stragi sul lavoro sono da capogiro.

Si conti che nel solo anno 2017 sono morte più di mille persone sul proprio posto di lavoro.

Un numero inaccettabile che, a parere di molti, potrebbe essere ridotto assicurando un'adeguata formazione agli operai ed addetti ai macchinari.

Tuttavia, la grande precarietà e instabilità del mondo del lavoro, la mancanza di capitali da parte degli imprenditori da investire in macchinari più moderni e nel rispetto delle norme antinfortunistiche, sono solo alcune delle cause, oltre alla tragica fatalità, alla base di queste stragi in fabbrica.

Molte aziende, inoltre, non risultano in regola con la normativa in materia di prevenzione antincendio aggravando così l'incolumità dei propri lavoratori.

Ecco allora che le colpe ricadono sull’imprenditore, sugli amministratori di aziende e produttori che pur di continuare a far produrre macchinari ormai invecchiati e desueti accettano di mettere a rischio l'incolumità dei propri dipendenti, ma anche di tutti coloro che entrano in contatto con i beni ed i servizi messi in vendita ed offerti al pubblico.

Azienda produttrice di betonella

Una vicenda nel corso dello scarico di alcune merci, ha riguardato la responsabilità di un'imprenditrice, nella sua veste anche di amministratrice di un'azienda che produce laterizi.

L'imballaggio cede e provoca la morte del trasportatore

Il caso ha riguardato un dipendente di un'impresa operante nel settore dell'edilizia impegnato nell'attività di scarico di materiali acquistati dalla sua azienda.

In particolare l'operaio, intento nell'attività di scarico di betonelle disposte su un pallet ricoperto con un film plastico e con delle reggette fissate ai lati lunghi della pedana, a causa del cedimento del confezionamento e del peso delle betonelle stesse ha subito delle lesioni gravissime che dopo cinque giorni di sofferenze lo hanno portato sfortunatamente alla morte.

Incidente in seguito ad Utilizzo del Muletto 

Lo scarico del pesante materiale veniva effettuato per mezzo di un muletto condotto dallo stesso dipendente.

A seguito dell'incidente è stato avviato un procedimento nei riguardi del produttore del materiale imballato ed acquistato dalla ditta edile che ha portato alla sua incolpazione per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Imprenditore Indagato per Omicidio Colposo

Il produttore delle betonelle, in questo caso una donna, nella sua qualità di imprenditore ha infatti accettato ed assunto il rischio di mettere in commercio materiale imballato in maniera non adeguata.

Proprio per questo nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale data la sua posizione di garanzia e quindi di responsabilità nei confronti della merce prodotta dalla sua azienda e posta in commercio senza garantire ed assicurare le cautele per evitare danni a terzi.

Condanna il datore di lavoro per omicidio colposo

Ribaltando totalmente la decisione assolutoria del giudice di primo grado la Corte di Appello ha condannato l'imprenditrice per la sua condotta colposa ad otto mesi di reclusione, per non aver rispettato le regole di diligenza, prudenza e perizia richieste per l'imballaggio del materiale a regola d'arte.

Avverso tale pronuncia il datore di lavoro, con l’aiuto del proprio Avvocato di Fiducia, ha promosso ricorso in Cassazione contestando tutti gli addebiti.

Obblighi Confezionamento Betonelle

Il motivo principale addotto dalla difesa del produttore, meglio dire dell'imprenditrice, per contestare la pronuncia di condanna emessa dai giudici di secondo grado in totale riforma della sentenza favorevole di primo grado, ha riguardato l'insussistenza di alcuna obbligazione a carico del produttore.

Secondo la difesa, infatti, non esisterebbe alcuna obbligazione in capo al produttore di betonelle inerente il confezionamento del materiale prodotto.

Ed ancora, l'avvocato ha posto l'accento sulle modalità di trasbordo delle pedane ad opera del trasportato che sarebbe avvenuto per mezzo di un muletto anziché attraverso l'ausilio di un gancio a tiro verticale.

Insomma, lo scarico delle pesanti merci sarebbe avvenuto attraverso un mezzo che esponeva per le sue caratteristiche intrinseche al rischio di caduta del carico.

Il povero dipendente avrebbe dovuto mettere in conto che il mezzo era inadeguato per lo scarico ed avrebbe invece dovuto utilizzare un gancio a trazione verticale per sollevarlo.

Sotto un altro profilo, invece, la difesa ha richiesto l'annullamento della sentenza di secondo grado per intervenuta estinzione del reato.

La Corte di Appello, nel pronunciare la sentenza di condanna, ha invece ritenuto assolutamente provata la colpa dell'imprenditrice per la causazione dell'infortunio mortale del dipendente addetto allo scarico delle merci acquistate dalla sua azienda.

Manufatto cementizio obbligo Documento di valutazione dei rischi e formazione dipendente

Infatti, a parere della corte il produttore di betonelle ha posto in commercio dei manufatti cementizi, quindi molto pesanti, imbracati in maniera non adeguata ad evitare la possibile caduta dell'ingombrante carico con ciò violando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, DPR 547/1955 e successive modifiche.

Inoltre, secondo i giudici di merito la donna, nella sua qualità di imprenditrice avrebbe agito con negligenza imprudenza ed imperizia non adottando gli imballaggi a regola d'arte richiesti per questo tipo di materiali.

Difatti, le betonelle vendute dalla casa produttrice erano stato disposte con un'imbracatura insufficiente ed inadeguata al carico senza che lo stesso fosse stato rivestito di un film di plastica robusto e reggette idonee ad evitarne la caduta.

Proprio a causa del carente ed insicuro imballaggio le pedane di betonelle sarebbero crollate sul dipendente della ditta edile causandone la morte.

Proprio su queste motivazioni la corte di Appello ha totalmente ribaltato la decisione del giudice di primo grado condannando l'imprenditrice ad 8 mesi di reclusione oltre al risarcimento dei danni alla parte civile, la famiglia dell'operaio deceduto.

La difesa dell’Avvocato Penalista Infortuni sul Lavoro

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dall'imprenditrice, si è trovata concorde con le motivazioni e le argomentazioni dei giudici di secondo grado.

Il produttore non ha rispettato le regole di diligenza, prudenza e perizia

In particolare, gli ermellini hanno ritenuto effettivamente inadeguati e non consoni gli imballaggi dei carichi di betonelle così come attuati dalla casa produttrice.

Le stesse, sarebbe emerso, erano semplicemente confezionate con del film plastico limitato nella sola parte superiore del blocco e due sole reggette nella parte lunga della pedana.

Si tratterebbe, insomma, di un confezionamento assolutamente insufficiente alla portata del carico e quindi inadeguato a garantirne la movimentazione in tutta sicurezza.

A parere della Corte quindi l'imprenditrice è colpevole del reato di omicidio colposo nei confronti del dipendente della ditta edile per aver adottato una condotta negligente, imprudente ed imperita relativamente al confezionamento delle betonelle.

Inoltre, l'imprenditrice, in conseguenza della sua posizione di garanzia sarebbe responsabile dell'infortunio mortale dell'uomo derivante dalla concreta e prevedibile pericolosità dei mezzi di contenimento utilizzati per imballare materiale che, secondo le normative, avrebbe dovuto essere sollevato meccanicamente.

Posizione di garanzia anche verso soggetti non dipendenti

Ed ancora, la Cassazione ha ritenuto che la responsabilità del produttore prescinde del tutto dall'inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente sussistente tra l'imprenditore stesso e l'infortunato (dipendente della ditta che ha acquistato il materiale) ed anche indipendentemente dall'esistenza di un rapporto negoziale tra le stesse parti, ovvero produttore, acquirente e trasportatore.

Condanna annullata per prescrizione del reato di omicidio colposo

La Corte di Cassazione ha però annullato la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato pur concordando sulla colpevolezza del produttore sulla scorta del seguente principio di diritto.


 

E' colpevole del reato di omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche il produttore di laterizi (nella specie betonella) per omesso idoneo imballaggio a regola d'arte dei materiali prodotti che ha poi causato la morte di un trasportatore (non dipendente).

Cassazione, IV Sez. Pen., sentenza n. 33282 del 7 settembre 2011


Il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è della reclusione da due a sette anni.


La "posizione di garanzia": il fondamento giuridico della responsabilità del produttore

Il concetto attorno al quale ruota l'intera vicenda — e che i lettori ricercano più spesso — è la posizione di garanzia. Non si tratta di una formula generica, ma di una categoria tecnica precisa: essa «esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento» e fonda la responsabilità nei reati commissivi mediante omissione ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. («non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo»).

La fonte di tale obbligo — come chiarisce la Cassazione — «può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante». Nel caso del produttore/venditore di un bene messo in commercio con un imballaggio inidoneo, la posizione di garanzia discende direttamente dalla legge: chiunque immette un prodotto sul mercato assume un obbligo di protezione nei confronti di tutti i soggetti che, prevedibilmente, entrano in contatto con quel bene — indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro o contrattuale con la vittima.

È in questo quadro che si inserisce la sentenza Cass. pen., Sez. IV, n. 33282 del 7 settembre 2011: il produttore di betonelle, pur non avendo alcun rapporto di lavoro con il trasportatore deceduto, era titolare di una posizione di garanzia nei confronti di chiunque potesse ragionevolmente venire a contatto con quei pallet durante le fasi di trasporto e scarico.

La responsabilità si estende al venditore, al noleggiatore e al cedente: la catena del rischio

La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato un principio di portata generale che supera la figura del solo fabbricante: la responsabilità penale per infortuni causati da prodotti non conformi alle norme di sicurezza non si esaurisce nel produttore originario, ma si estende lungo tutta la catena della distribuzione e della cessione del bene.

Il principio è stato enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite già con la sentenza n. 1003 del 23 novembre 1990 (Tescaro, Rv. 186372-01) e costantemente ribadito fino alle pronunce più recenti: «qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi». Tale obbligo incombe «anche su chi abbia ceduto il bene solo occasionalmente» e «neppure una formale certificazione attestante la rispondenza alle misure esonera il venditore» dalle lesioni derivanti da un infortunio sul lavoro.

Con la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 3 aprile 2026, n. 16548 (rv. 289912-01) — la più recente in materia — la Corte ha ribadito espressamente che «spetta al concedente in uso di un macchinario la verifica della sua conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, sicché il predetto, ove non si sia attivato, antecedentemente alla concessione in uso, onde eliminare le difformità conoscibili, risponde delle conseguenze dannose derivate dall'impiego del macchinario». Il riferimento normativo — che in precedenza era l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 — è oggi l'art. 23 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, di seguito TU81), che espressamente vieta di cedere attrezzature non conformi.

Il quadro normativo: il TU81 e i requisiti di sicurezza del prodotto

Il fondamento legislativo della responsabilità del produttore/venditore si rinviene nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU81). L'art. 70 del TU81 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori «devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto». L'art. 81 dello stesso decreto precisa che «tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature [...] devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte» e si considerano tali se «realizzati secondo le pertinenti norme tecniche».

Nel caso specifico degli imballaggi destinati alla movimentazione meccanica di carichi pesanti — come le betonelle — le norme tecniche di riferimento per la sicurezza sono quelle della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) in materia di movimentazione manuale e meccanica dei carichi, richiamate espressamente dall'Allegato XXXIII del TU81. Queste norme tecnico-industriali definiscono i criteri minimi di resistenza, le modalità di imbracatura e i requisiti di etichettatura dei carichi destinati a essere sollevati meccanicamente. La loro inosservanza costituisce violazione della normativa antinfortunistica rilevante ai fini della configurazione delle fattispecie penali di cui agli artt. 589 e 590 c.p..

Il datore di lavoro che riceve e utilizza materiali così confezionati risponde della violazione dell'art. 71, comma 4, lett. a), del TU81 (obbligo di verificare la sicurezza delle attrezzature prima dell'uso); il produttore/venditore risponde, in parallelo e autonomamente, per aver immesso in commercio un prodotto non conforme — senza che la responsabilità dell'uno escluda quella dell'altro.

Il concorso di responsabilità: quando la colpa si divide tra più soggetti

Un tema di grande interesse pratico è quello del concorso di responsabilità tra produttore e datore di lavoro della vittima. La regola generale è quella della responsabilità penale cumulativa: la colpa di chi ha fabbricato e messo in commercio il prodotto inidoneo concorre con la colpa di chi lo ha utilizzato senza adottare le precauzioni necessarie.

La Cassazione ha tuttavia chiarito i limiti di questa cumulabilità attraverso la categoria del rischio abnorme. Vi è interruzione del nesso causale — e conseguente esonero di responsabilità del garante "primario" — solo quando la condotta del lavoratore o di un terzo «crei un nuovo e indipendente nesso causale [...] totalmente esorbitante dalla sfera di responsabilità e prevenzione governata dal titolare della posizione di garanzia» ovvero sia posta in essere «in un ambito estraneo alle mansioni affidategli». La giurisprudenza ha stabilito che questa condizione è di applicazione assai rigorosa: il titolare della posizione di garanzia «non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite» da parte di chi utilizza il bene, «poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze».

Nel caso dell'imballaggio cedente: anche qualora l'operatore avesse adottato modalità di scarico non perfettamente ortodosse, la responsabilità del produttore non verrebbe meno — proprio perché il produttore deve confezionare il materiale in modo tale da resistere alle modalità di movimentazione prevedibili, incluse quelle eseguite con un margine di imprecisione operativa.

La responsabilità civile del produttore: il doppio binario del Codice del Consumo e dell'art. 2050 c.c.

Parallelamente alla responsabilità penale, il produttore di un bene con imballaggio inidoneo è esposto a due regimi distinti di responsabilità civile risarcitoria.

Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), artt. 114 e seguenti: la disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso — di derivazione dalla Direttiva 85/374/CEE — prevede un tipo di responsabilità che «prescinde dalla colpa del produttore, giacché consegue alla mera "utilizzazione" del prodotto difettoso». Il danneggiato (o i suoi eredi) è onerato della sola prova del difetto del prodotto, del danno e del nesso causale tra difetto e danno. Sono risarcibili il danno da morte o lesioni personali e la distruzione o deterioramento di cose di proprietà del danneggiato. L'azione si prescrive in tre anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto — o avrebbe dovuto avere — conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.

Il produttore può liberarsi solo provando una delle cause di esonero tassativamente elencate dall'art. 118 del Codice del Consumo, tra cui la prova che «lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto» non consentiva di individuare il difetto (rischio da sviluppo); la Cassazione ha tuttavia chiarito che questa esimente non può tradursi in una deresponsabilizzazione assoluta, poiché il produttore è in ogni caso tenuto a «massimizzare e intensificare la propria diligenza nella raccolta dei dati tecnico-scientifici disponibili» e ad agire prontamente appena sopravvenga la consapevolezza della difettosità.

Responsabilità solidale nella filiera: quando il danno sia riconducibile a più soggetti della catena produttiva e distributiva, l'art. 121 del Codice del Consumo sancisce la responsabilità solidale di tutti i corresponsabili nei confronti della vittima. Ciò significa che il danneggiato può rivalersi integralmente su ciascuno dei soggetti coinvolti (fabbricante, fornitore della componente difettosa, distributore), salvo i successivi regresses interni.

L'art. 2050 c.c. (attività pericolose): in via alternativa o cumulativa, la vittima — o i suoi congiunti — possono far valere la responsabilità del produttore ex art. 2050 c.c., che si applica quando il prodotto è il frutto di un'attività intrinsecamente pericolosa. In questo caso il produttore risponde «anche se il prodotto sia uscito dalla sua sfera di controllo», a condizione che ricorra «un preciso rapporto causale tra l'esercizio dell'attività e il pregiudizio lamentato dal danneggiato». La responsabilità sussiste non soltanto per danni derivanti da comportamento positivo, ma anche per «quelli che derivino dall'omissione di condotte doverose, quali l'adozione delle misure di sicurezza utili ad impedire il verificarsi del danno». Il regime dell'art. 2050 c.c. e quello del Codice del Consumo non sono coincidenti e possono operare in concorso, come precisato dalla Cassazione.

La casistica recente: dal pallet di betonelle al macchinario difettoso

L'evoluzione giurisprudenziale post-2011 ha confermato ed esteso i principi elaborati nella sentenza richiamata nell'articolo, applicandoli a una casistica sempre più ampia:

Cass. pen., Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 1959: condanna per omicidio colposo del venditore di una terna (escavatore) priva del dispositivo di sicurezza «barra anti bloccaggio e anti discesa» previsto dal costruttore. L'acquirente — che era anche l'utilizzatore finale — aveva subito un politrauma mortale durante operazioni di manutenzione. La Corte ha confermato che il venditore che cede un macchinario «non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza» risponde a pieno titolo delle conseguenze lesive.

Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2024, n. 10665: confermata la responsabilità del concedente in uso di un dispositivo con guarnizioni inadeguate a garantire la funzionalità in sicurezza. La Corte ha ribadito che la responsabilità del concedente «non è esclusa dalla responsabilità concorrente del datore di lavoro utilizzatore» e che «neppure una formale certificazione attestante la rispondenza alle misure» vale a esonerare il venditore.

Cass. pen., Sez. IV, 3 aprile 2026, n. 16548 (rv. 289912-01): sentenza recentissima che cristallizza il principio nella sua formulazione più chiara: il concedente in uso deve verificare la conformità del bene alle norme di sicurezza prima della consegna; la mancata eliminazione delle difformità «conoscibili» integra la condotta colposa rilevante ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p..

Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2024, n. 24565: confermata la responsabilità del datore di lavoro che «omesse ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi», con l'ulteriore precisazione che le «prassi diffuse in un'impresa o anche in un determinato ambito imprenditoriale non possono superare le prescrizioni legali».

Cosa può fare chi ha subito un infortunio da prodotto mal imballato: la tutela pratica

La vittima di un infortunio causato da un imballaggio inidoneo — o i suoi familiari in caso di decesso — dispone di un arsenale di strumenti di tutela che si muovono su piani paralleli e non si escludono a vicenda.

Sul piano penale: il procedimento per omicidio colposo o lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.) è procedibile d'ufficio. Il PM ne dà immediata notizia all'INAIL affinché questo valuti la costituzione di parte civile e l'azione di regresso. La persona offesa e i suoi familiari possono costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale senza dover instaurare un autonomo giudizio civile.

Sul piano civile: l'azione di risarcimento può essere esperita direttamente nei confronti del produttore (e degli altri soggetti della catena distributiva, in solido) ai sensi degli artt. 114 ss. del Codice del Consumo, con termine di prescrizione di tre anni dalla conoscenza del danno, del difetto e del responsabile. In alternativa o in cumulo: azione ex art. 2050 c.c. per attività pericolose, con onere probatorio a carico del produttore di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

L'azione di regresso INAIL: quando l'INAIL ha già corrisposto le prestazioni assicurative all'infortunato o ai superstiti, esso esercita l'azione di regresso nei confronti dei responsabili civili dell'infortunio. Il termine triennale per l'azione di regresso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale — o dal decreto di archiviazione in assenza di esercizio dell'azione penale — nei confronti dei soggetti responsabili ex artt. 589 e 590 c.p..

 

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