Amputazione di un Dito sul Lavoro - Avvocato Lesioni Colpose
Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni colpose subite dall’operaio in conseguenza dell’uso del macchinario (cesoie) il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato (senza protezione di sicurezza) ha comunque esposto i lavoratori al rischio del tipo in concreto realizzatosi.
Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 44327 del 19 ottobre 2016.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa può includere dei rischi per l’incolumità fisica del lavoratore.
Rischi che aumentano notevolmente allorquando l’operaio, per eseguire la propria attività lavorativa, utilizza particolari apparecchiature il cui uso è sì consentito ma con le dovute ed opportune misure di sicurezza.
Invero, in materia di sicurezza sul lavoro sono state introdotte, nel nostro sistema giudiziario, una serie di norme a tutela dell’integrità fisica del lavoratore e finalizzate a responsabilizzare il datore di lavoro nel suo delicato compito di garante dell’osservanza di siffatte prescrizioni.
Tali disposizioni, tendono ad evitare infortuni sul lavoro atteso che il titolare dell’impresa, per non incorrere in responsabilità penale, è tenuto al rispetto delle necessarie prescrizioni in tema di sicurezza oltre che fornire, ai propri dipendenti, le necessarie informazioni ed istruzioni per un utilizzo in sicurezza dei macchinari.
Tuttavia, capita che i dipendenti sono ugualmente esposti a pericoli che possono compromettere la loro stessa vita.
Protezione dell’Utensile da lavoro: la Cesoia
In questo articolo trattiamo il caso di un titolare di un’impresa che, per accelerare i tempi necessari per eseguire il lavoro, fa utilizzare ai propri dipendenti un macchinario senza la prevista protezione, cosicché l’apparecchiatura risulta più veloce nell’uso.
Il dipendente lavora presso un cantiere edile e la sua attività lavorativa consiste nel tagliare tondini di ferro mediante una cesoia, un utensile usato per tagliare lamiere.
L’apparecchiatura preposta al taglio, prevede una un’apposita protezione mobile che, se rimossa, consente un utilizzo più veloce del macchinario da parte dell’operaio.
Aumentare la velocità di lavoro – modifica del macchinario
Sicché, il datore di lavoro per aumentare i ritmi consente ai propri dipendenti l’utilizzo del macchinario senza protezione auspicando, probabilmente, che nessuno si faccia mai male.
Infortunio sul Lavoro – amputazione del dito di una mano
Ma non è sempre così.
L’operaio, nell’utilizzare la cesoia senza protezione inavvertitamente infilava il dito nella zona di taglio e subiva l’amputazione di un dito della mano provocandosi lesioni guaribili in giorni 55.
A seguito del sinistro, veniva aperto un procedimento penale a carico del datore di lavoro per lesioni colpose ai danni del proprio dipendente.
Lesioni colpose in violazione di norme di sicurezza sul lavoro
Il tribunale locale condannava il titolare per violazione di norme in materia di sicurezza e la Corte territoriale confermava la sentenza di condanna.
La Corte di Appello, in perfetta sintonia con il giudizio del giudice di merito di primo grado, riteneva provato il delitto di lesione colpose in relazione alla violazione delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 – Testo Unico in tema di sicurezza sul lavoro – e, in particolare, le norme riguardanti i requisiti di sicurezza, gli obblighi del datore di lavoro e le informazioni, la formazione e l’addestramento dei lavoratori.
Adozione delle misure di sicurezza uso macchine da lavoro
Nello specifico, la Corte territoriale ha considerato il titolare dell’azienda responsabile per l’episodio, ai danni dell’operaio, per non aver adottato le misure di sicurezza previste e non aver fornito le giuste informazioni per impedire l’evento nefasto.
Tantomeno, non può ritenersi abnorme il comportamento dell’operaio, per quanto imprudente, poiché il datore di lavoro, nel consentire l’utilizzo del macchinario senza protezione, violava obblighi al cui rispetto era tenuto e, per effetto, non impediva l’infortunio.
Il titolare della ditta ricopre un ruolo di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro e, quindi, deve fare in modo che i suoi operai lavorino in totale sicurezza.
Avvocato dell’imputato: Strategia difensiva Lesioni colpose
Di converso, il difensore dell’imputato, a mezzo il ricorso in Cassazione, asseriva che la condotta presentava il carattere dell’abnormità esonerando, di conseguenza, il datore di lavoro da ogni responsabilità per quanto accaduto.
In particolare, secondo la tesi difensiva, il comportamento negligente dell’operaio aveva interrotto il nesso causale tra la condotta contestata al datore di lavoro e l’infortunio.
L’episodio andava considerato quale evento imprevedibile da parte dell’imputato per cui, lo stesso, non avrebbe potuto, in alcun modo, prevederlo e, quindi, evitarlo.
Controesame della parte offesa nel processo per lesioni colpose
Tali doglianze, erano supportate dalle stesse dichiarazioni rese della parte offesa che, in sede di escussione dibattimentale, dichiarava di aver svolto il suo lavoro sempre in totale sicurezza secondo le prescrizioni impartite dal proprio titolare e, in via del tutto eccezionale, talvolta utilizzava la cesoia senza la protezione.
Senza considerare che, allorquando si verificava l’episodio, l’operaio si era avveduto che il macchinario non aveva la protezione ma, ciononostante, decideva di lavorare senza inserire la misura di sicurezza e, quindi, assumendosi i relativi rischi.
Il datore di lavoro è sempre tenuto a verificare che le apparecchiature siano utilizzate in sicurezza
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato ritenendo le censure mosse avverso l’impugnata sentenza assolutamente infondate.
La Suprema Corte, ha ritenuto provato il reato di lesioni colpose in relazione alle disposizioni previste in tema di sicurezza sul lavoro atteso che il datore di lavoro, ha l’obbligo di verificare la sicurezza dei macchinari utilizzati dai suoi operai e scongiurare possibili infortuni attraverso la eliminazione di ogni forma di pericolo, connessi all’attività lavorativa svolta.
Conoscenza del rischio relativo alla sicurezza da parte del datore di lavoro
Nel caso di specie, l’imputato era consapevole che i suoi dipendenti lavorano in barba a quelle che sono le elementari misure di sicurezze e, dunque, era a conoscenza del rischio.
Tale circostanza era emersa dalle dichiarazioni rese dall’ispettore del lavoro il quale, aveva riferito che, dall’escussione di tutti gli operari, era emerso che era prassi lavorare con il macchinario manomesso per accelerare i ritmi di lavoro.
Di tale abitudine non solo era a conoscenza l’imputato ma non aveva mai fatto nulla per impedire che ciò accadesse.
Per cui il datore di lavoro, sebbene avesse predisposto per il lavoro un’apparecchiatura dotata di apposita protezione, non poteva essere sollevato dalla responsabilità penale per quanto verificatosi poiché non aveva svolto quel compito di garanzia, che gli è proprio per la carica lavorativa ricoperta, del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro da parte dei suoi dipendenti.
Ruolo di garanzia e supervisione
Il titolare dell’azienda deve essere un supervisore, ha il dovere di verificare che i macchinari siano sicuri e che il loro utilizzo non metta assolutamente in rischio la salute di chi lo utilizza.
D’altronde, in questo caso, il rischio sarebbe stato facilmente eliminato se il datore di lavoro avesse avuto quella diligenza, così come richiesta nella gestione dei rischi del lavoro, impedendo ai dipendenti di utilizzare il macchinario senza la chiavetta di protezione.
La Suprema Corte ritiene che se l’imputato avesse impedito la inosservanza delle disposizioni previste in materia di sicurezza l’episodio ai danni dell’operaio non si sarebbe verificato.
La condotta negligente del lavoratore non esonera sempre il datore dalla responsabilità penale
Tanto è vero che le norme previste in tema di sicurezza sul lavoro, tutelano il lavoratore anche da una sua eventuale condotta negligente prevedendo la responsabilità del datore di lavoro anche nel caso in cui l’infortunio derivi da negligenza, imperizia o imprudenza dell’operaio.
Naturalmente, sempreché la condotta imprudente sia strettamente connessa all’area di rischio inerente all’attività lavorativa e, in particolare, al mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle previste prescrizioni di sicurezza.